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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/215

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/215 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Mergelland» (DOP)

Normativa europea32018R0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/215 della Commissione concede la protezione alla denominazione «Mergelland» come denominazione di origine protetta (DOP). La misura è adottata dopo l’esame della domanda presentata dai Paesi Bassi e in assenza di opposizioni nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La denominazione viene così protetta e registrata a livello اتح europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta «Mergelland» ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica «Mergelland», presentata dai Paesi Bassi nell’ambito della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti agricoli e i mercati agricoli. La protezione opera nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri, dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non sono indicate esclusioni specifiche; il testo si limita a confermare la protezione della DOP nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Protezione della denominazione «Mergelland» (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/215 della Commissione completa la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la tutela delle denominazioni di origine nel settore agricolo. In assenza di opposizioni, la Commissione riconosce e protegge la denominazione «Mergelland» come DOP, con conseguente iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104 del regolamento di base.

Contesto procedurale

La domanda di registrazione della denominazione «Mergelland», presentata dai Paesi Bassi, è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per procedere alla protezione.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 del regolamento dispone in modo diretto che la denominazione «Mergelland» è protetta come DOP. Il provvedimento si fonda sull’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina la protezione e la registrazione delle denominazioni nel settore vitivinicolo/agricolo nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati.

Effetti giuridici nell’Unione

La protezione produce effetti in tutta l’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e non richiede misure nazionali di recepimento.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, risultando quindi immediatamente operativo secondo tale calendario.

Disposizioni principali

Esito della procedura di registrazione

La Commissione, avendo esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Mergelland» presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dispone la protezione della denominazione ai sensi dell’articolo 99 dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni

Non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, presupposto che consente l’adozione della protezione richiesta.

Protezione e registrazione della DOP

L’articolo 1 stabilisce che la denominazione «Mergelland» è protetta come DOP e, per effetto del richiamo all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, deve essere registrata nel registro di cui all’articolo 104 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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