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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/208

Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce modifiche tecniche e cautelative al registro dell’Unione per garantire l’integrità ambientale del sistema ETS in relazione a uno Stato membro che abbia notificato il recesso dall’Unione. Prevede l’identificazione con codice paese di determinate quote, il divieto di restituzione di tali quote e la possibilità per la Commissione di sospendere temporaneamente alcune procedure nel sistema EUTL. Le misure sono retrodatate al 1o gennaio 2018 e mirano a rendere operative le cautele già per le assegnazioni, aste e crediti internazionali del 2018.

Modifica del regolamento (UE) n. 389/2013 sul registro dell’Unione per le quote ETS, con misure specifiche per le quote provenienti da uno Stato membro che ha notificato il recesso dall’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica al sistema dei registri dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 389/2013 nell’ambito del sistema ETS dell’UE di cui alla direttiva 2003/87/CE. Le misure riguardano in particolare le quote create dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti internazionali ammissibili di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere ai sensi dell’articolo 50 TUE, nonché le quote destinate alla messa all’asta tramite una piattaforma d’asta designata da tale Stato membro. Incidono anche sulle procedure ETS gestite dall’EUTL e sui relativi dati di registrazione; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2018.

Modifica del regolamento sul registro dell’Unione per le quote ETS

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 389/2013, che disciplina il registro dell’Unione per la contabilizzazione delle operazioni nel sistema ETS. La finalità è preservare l’integrità ambientale e operativa del sistema in presenza di uno Stato membro che abbia notificato il recesso dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che il sistema dei registri assicura la corretta contabilizzazione del rilascio, detenzione, trasferimento e cancellazione delle quote di emissione, garantendo al contempo accesso pubblico e riservatezza. In ragione dei negoziati sul recesso, la Commissione ritiene necessario predisporre misure tecniche e procedurali per impedire che quote provenienti dallo Stato membro interessato possano essere utilizzate in modo incompatibile con gli obblighi del sistema ETS.

Ambito delle misure introdotte

Le nuove regole riguardano le quote create dal 1o gennaio 2018 sulla base della tabella nazionale di assegnazione o della tabella dei crediti internazionali ammissibili di uno Stato membro recedente, nonché le quote destinate alla messa all’asta tramite una piattaforma d’asta designata da tale Stato. Il regolamento si applica inoltre alle procedure gestite dall’EUTL e ai dati tecnici inseriti negli allegati del regolamento sul registro.

Identificazione delle quote e condizioni di eccezione

Le quote interessate devono essere identificate da un codice paese e rese distinguibili in base all’anno di creazione. Per le quote create nel 2018, l’identificazione con codice paese non si applica se il diritto dell’Unione continua ad applicarsi allo Stato membro oltre il 30 aprile 2019 oppure se è adeguatamente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo giuridicamente opponibile prima della cessazione dei trattati. In tale ipotesi, lo Stato membro interessato deve presentare una relazione di conformità subito dopo il 15 marzo 2019.

Divieto di restituzione e sospensione delle procedure

Le quote contrassegnate con codice paese non possono essere restituite. Inoltre, la Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, delle procedure ETS pertinenti a partire dal 1o gennaio 2018 fino all’entrata in operatività delle nuove misure. Su richiesta dello Stato membro recedente, la Commissione può disporre un’analoga sospensione per le procedure relative ad assegnazione gratuita, asta e scambio di crediti internazionali.

Adeguamenti tecnici dell’allegato XIV

Le modifiche all’allegato XIV impongono che, nei dati relativi alle operazioni e alle quote/unità di Kyoto detenute, sia riportato il codice paese ma non il codice identificativo unico delle quote né il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto. Si tratta di un aggiustamento tecnico coerente con la necessità di tracciare in modo specifico le posizioni connesse allo Stato membro interessato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2018. La retrodatazione è espressamente giustificata dall’esigenza di rendere efficaci le misure già per le quote da assegnare gratuitamente, quelle ricevute in cambio di crediti internazionali e quelle messe all’asta nel 2018.

Disposizioni principali

Identificazione delle quote legate a uno Stato membro recedente

All’articolo 41 del regolamento (UE) n. 389/2013 è aggiunto il paragrafo 4, secondo cui le quote create dal 1o gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti internazionali ammissibili di uno Stato membro che ha notificato il recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE, oppure destinate all’asta tramite una piattaforma designata da tale Stato, sono identificate da un codice paese e distinguibili per anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell’Unione continua ad applicarsi allo Stato membro interessato oltre il 30 aprile 2019 oppure se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima della cessazione dei trattati; subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro presenta una relazione sulla conformità a Stati membri e Commissione.

Divieto di restituzione delle quote con codice paese

All’articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4, che vieta la restituzione delle quote designate da un codice paese ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4.

Sospensione temporanea di procedure nel registro e nell’EUTL

All’articolo 99 sono aggiunti i punti 4 e 5. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, delle pertinenti procedure ETS dal 1o gennaio 2018 fino all’applicazione delle nuove misure degli articoli 41 e 67 e dell’allegato XIV. Inoltre, su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato il recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE, la Commissione può ordinare la sospensione temporanea dell’accettazione, da parte dell’EUTL, delle procedure pertinenti per quello Stato membro in materia di assegnazione gratuita, vendita all’asta e scambio di crediti internazionali.

Adeguamento dei dati negli allegati del regolamento sul registro

All’allegato XIV, punto 4, lettera c), e punto 5, lettera a), si stabilisce che nei dati relativi a operazioni e alle quote/unità di Kyoto detenute debba essere indicato il codice paese, ma non il codice identificativo unico delle quote né il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2018. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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