Regolamento (UE) 2018/985
Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro dell’omologazione UE dei veicoli agricoli e forestali fissando prescrizioni tecniche per prestazioni ambientali, unità di propulsione e livelli sonori esterni. Allinea in larga misura la disciplina alle regole della fase V del regolamento (UE) 2016/1628, introduce equivalenze con omologazioni UNECE e disciplina la documentazione, le prove, la conformità della produzione e l’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione. Prevede inoltre un articolato regime transitorio per evitare interruzioni di mercato e consente alcune deroghe, compresa la fornitura separata del motore rispetto al sistema di post-trattamento. Abroga infine il regolamento delegato (UE) 2015/96.
Prescrizioni tecniche e procedure di omologazione UE per le prestazioni ambientali, le emissioni inquinanti, il rumore esterno e le unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, con disciplina transitoria e abrogazione del precedente regolamento delegato.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli agricoli e forestali, ai loro motori, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, ai fini dell’omologazione UE, della conformità della produzione e dell’immissione sul mercato/prime messe in servizio nell’Unione. Riguarda in particolare le categorie di motori e di veicoli disciplinate dal regolamento (UE) n. 167/2013, con adeguamento al quadro del regolamento (UE) 2016/1628 (fase V), nonché le procedure di prova e di estensione dell’omologazione; contiene esclusioni/deroghe temporanee per motori di transizione, motori non precedentemente soggetti a omologazione UE e prove sul campo. Si applica dal 21 luglio 2018, con norme transitorie collegate alle date obbligatorie di applicazione dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628.
Regolamento delegato (UE) 2018/985: prestazioni ambientali, propulsione e rumore dei veicoli agricoli e forestali
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 167/2013 fissando un quadro tecnico completo per l’omologazione UE dei veicoli agricoli e forestali con riguardo alle emissioni inquinanti, alle prestazioni dell’unità di propulsione e ai livelli sonori esterni. L’impianto è fortemente allineato al regolamento (UE) 2016/1628, soprattutto per la disciplina della fase V dei motori, e recepisce anche riferimenti ai regolamenti UNECE per favorire l’armonizzazione internazionale e ridurre duplicazioni amministrative.
Finalità e coordinamento con il diritto UE e UNECE
Il regolamento nasce per migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli agricoli e forestali e, al contempo, sostenere la competitività dell’industria dell’Unione. Nei considerando si sottolinea l’esigenza di ridurre le emissioni di idrocarburi, ossidi di azoto, particolato e emissioni evaporative, nonché di disporre di metodi standardizzati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La Commissione valorizza inoltre l’uso di regole UNECE equivalenti, in linea con l’Accordo del 1958 riveduto, per facilitare l’accesso ai mercati extra-UE e limitare gli ostacoli tecnici al commercio.
Ambito materiale: emissioni, propulsione e rumore
L’articolo 1 individua tre grandi blocchi di disciplina: prescrizioni tecniche per le prestazioni ambientali e le unità di propulsione; livelli sonori esterni ammissibili; procedure di prova, omologazione e conformità della produzione. In sostanza, il regolamento non si limita a fissare limiti emissivi, ma copre anche il modo in cui il motore è montato sul veicolo, le modalità di prova, la documentazione da presentare alle autorità e la verifica della conformità della produzione.
Definizioni rilevanti per gli operatori
L’articolo 2 contiene definizioni decisive per la pratica applicativa. Tra le più importanti vi sono quelle di motore, tipo di motore, famiglia di motori, motore capostipite, motore di ricambio e motore di transizione. Sono inoltre definite la prima messa in servizio, la data di fabbricazione del motore e del veicolo, il sistema di post-trattamento dei gas di scarico, il ricircolo dei gas di scarico (EGR) e la manomissione del sistema di controllo delle emissioni. Tali definizioni sono centrali per la qualificazione delle domande di omologazione, per le deroghe temporanee e per le regole transitorie.
Prescrizioni tecniche sulle emissioni inquinanti
L’articolo 3 impone al costruttore di garantire che veicoli e motori siano progettati, costruiti e assemblati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628 applicabili alle categorie NRE o NRS, con gli adattamenti dell’allegato I, parte 1, e le prescrizioni specifiche della parte 2. È prevista una via alternativa per i veicoli con motore ad accensione comandata (motore AC) che soddisfino determinate caratteristiche: in tali casi può applicarsi la categoria ATS del regolamento (UE) 2016/1628, purché siano rispettate ulteriori condizioni costruttive e di velocità.
L’allegato I, parte 1, adatta il lessico e le scadenze del regolamento (UE) 2016/1628 al settore agricolo e forestale: i riferimenti alla "macchina mobile non stradale" vanno letti come riferimenti al "veicolo agricolo e forestale"; i riferimenti all’OEM come riferimenti al "costruttore del veicolo"; le date di applicazione e di omologazione UE devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima messa in servizio e all’omologazione di un tipo di veicolo o di motore/famiglia di motori.
Prestazioni di propulsione e prova secondo UNECE n. 120
L’articolo 5 prevede che il costruttore misuri potenza netta, coppia e consumo specifico di carburante secondo il punto 5 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01. In alternativa, la conformità può essere attestata mediante un documento di omologazione rilasciato ai sensi del medesimo regolamento UNECE. Il testo precisa che, durante tali misurazioni, non è necessaria la presenza di rappresentanti dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico.
Prescrizioni sul rumore esterno
L’articolo 4 richiede che veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche che incidono sui livelli sonori esterni rispettino l’allegato II. Quest’ultimo disciplina in modo molto dettagliato strumenti di misura, condizioni ambientali, procedure di prova per veicoli in movimento e fermi, nonché il trattamento dei risultati. Per i veicoli della categoria C con cingoli a catena sono previste regole specifiche di misurazione in movimento su strato di sabbia umida, mentre per il sistema di scarico/silenziatore sono stabilite condizioni costruttive e di marcatura.
Procedura di omologazione UE e documentazione
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano le condizioni per il rilascio dell’omologazione UE. Per i veicoli, l’omologazione in materia di emissioni è subordinata alla conformità al regolamento (UE) 2016/1628, mentre la domanda deve essere corredata, secondo i casi, del certificato di omologazione del motore o della documentazione tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/504. Per i motori e le famiglie di motori la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione informativa prevista dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Per il rumore esterno, i servizi tecnici devono misurare il livello sonoro in base ai punti 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 dell’allegato II, a seconda della categoria di veicolo e del tipo di cingolo. Anche in questo caso la domanda deve essere supportata dalla documentazione informativa prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Estensione dell’omologazione e gestione delle modifiche
L’articolo 9 consente l’estensione dell’omologazione UE a versioni e varianti del veicolo e a diversi tipi/famiglie di motori, purché permanga la conformità alle prescrizioni sulle emissioni e sul rumore. L’articolo 10 impone invece un obbligo di notifica immediata per ogni modifica dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che possa incidere sulle prestazioni ambientali o di propulsione del tipo omologato. La notifica deve dimostrare che la modifica non peggiora le prestazioni rispetto all’omologazione originaria e deve essere corredata delle informazioni tecniche richieste.
Equivalenza tra omologazioni UE, UNECE e dichiarazioni di conformità
L’articolo 11 stabilisce un regime di equivalenza molto rilevante per gli operatori. Le omologazioni UE e le marcature rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni e ai marchi regolamentari previsti dal presente regolamento. Sono inoltre accettate le dichiarazioni di conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1628 per l’omologazione dei veicoli muniti dei relativi motori. Le omologazioni UNECE e le omologazioni UE rilasciate per i motori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 sono anch’esse equiparate, purché siano soddisfatte le prescrizioni dell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2017/654.
Accesso alle informazioni per riparazione e manutenzione
L’articolo 12 disciplina la cooperazione tra fabbricante del motore e costruttore del veicolo. Quando i due soggetti non coincidono, il fabbricante del motore deve fornire al costruttore tutte le informazioni necessarie per rispettare gli obblighi di accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione previsti dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 1322/2014. Si tratta di una previsione importante per la rete di assistenza e per gli adempimenti post-vendita.
Regime transitorio, motori di transizione e motori di ricambio
L’articolo 13 contiene la parte più delicata sul piano operativo. Dal 21 luglio 2018 le autorità non possono rifiutare nuovi tipi di motore o veicolo conformi alle nuove prescrizioni; gli Stati membri devono consentire l’immissione sul mercato, la vendita, l’immatricolazione e la messa in servizio dei veicoli e dei motori conformi. Tuttavia, fino alle date obbligatorie di applicazione dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628, continuano a operare le regole del regolamento delegato (UE) 2015/96 nella versione vigente al 20 luglio 2018.
Per i motori che al 20 luglio 2018 non erano soggetti a omologazione UE sulle emissioni, è consentita la commercializzazione fino alla data obbligatoria di applicazione della categoria interessata, sulla base della normativa nazionale vigente; i veicoli muniti di tali motori seguono la stessa logica. I motori di transizione possono invece essere immessi sul mercato per 24 mesi dopo la data obbligatoria di applicazione della categoria interessata; i veicoli che li montano possono essere commercializzati nello stesso periodo, purché la loro data di produzione non superi di oltre 18 mesi quella data e siano marcati conformemente all’allegato I, parte 2, punto 2.1. Per i motori di categoria NRE, è prevista una proroga di ulteriori 12 mesi per i costruttori con produzione annua inferiore a 100 veicoli motorizzati, considerando come unico costruttore i soggetti sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica.
Il comma 6 dell’articolo 13 disciplina inoltre i motori di ricambio, imponendo che rispettino specifiche prescrizioni di marcatura e riferimenti normativi, tra cui l’allegato XX, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2015/208, l’articolo 32, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1628 e l’allegato IV, punti 1 e 5.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.
Deroghe operative e prove sul campo
L’articolo 14 consente, con il consenso del costruttore del veicolo, la fornitura separata del motore e del relativo sistema di post-trattamento dei gas di scarico, secondo l’allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/654. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’immissione temporanea sul mercato di motori non omologati UE per prove sul campo, secondo l’allegato XI del regolamento delegato (UE) 2017/654.
Abrogazione, entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 15 abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96. L’articolo 16 prevede che il nuovo regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura della disciplina
Definisce le prescrizioni tecniche dettagliate relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione, nonché ai livelli sonori esterni ammissibili per l’omologazione di veicoli agricoli e forestali, motori, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Stabilisce anche le procedure di prova e le regole in materia di omologazione e conformità della produzione (art. 1).
Definizioni chiave
Contiene definizioni specifiche di motore, tipo di motore, famiglia di motori, motore capostipite, motore di ricambio, potenza netta, motore di transizione, sistema di post-trattamento dei gas di scarico, sistema di riduzione del rumore diffuso all’esterno, motore AC, cingolo a nastro, cingolo a catena, motore in servizio, potenza massima netta, date di fabbricazione, utilizzatore finale, EGR, manomissione, dispositivo di controllo dell’inquinamento e prima messa in servizio (art. 2).
Prescrizioni sulle emissioni inquinanti
Il costruttore deve progettare, costruire e assemblare i veicoli e i motori in modo conforme alle disposizioni applicabili alle categorie NRE o NRS del regolamento (UE) 2016/1628, con gli adeguamenti dell’allegato I, parte 1, e con le prescrizioni specifiche dell’allegato I, parte 2. In alternativa, per i veicoli muniti di motore AC che soddisfano determinate caratteristiche costruttive e di velocità, è possibile applicare la categoria ATS del medesimo regolamento, con i relativi adeguamenti e prescrizioni specifiche (art. 3).
Prescrizioni sul rumore esterno
Il costruttore deve garantire che veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche che possono incidere sui livelli sonori esterni siano progettati, costruiti e assemblati secondo l’allegato II e che i livelli sonori esterni siano misurati conformemente alle medesime regole (art. 4). L’allegato II dettaglia strumenti, condizioni di prova, metodi di misura per veicoli in movimento e fermi, nonché prescrizioni specifiche per i veicoli categoria C con cingoli a catena e per il sistema di scarico/silenziatore.
Prestazioni di propulsione
Per valutare le prestazioni dell’unità di propulsione, il costruttore deve misurare potenza netta, coppia e consumo specifico di carburante secondo il punto 5 del regolamento UNECE n. 120, serie 01. In alternativa, può dimostrare la conformità presentando un documento di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento UNECE n. 120, serie 01; non è richiesta la presenza di rappresentanti dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico durante le misurazioni (art. 5).
Omologazione UE delle emissioni dei veicoli
L’omologazione UE è rilasciata solo se il veicolo è conforme alle prescrizioni sulle emissioni del regolamento (UE) 2016/1628, come adattate dall’allegato I, parte 1, e alle prescrizioni specifiche dell’allegato I, parte 2. La domanda deve essere accompagnata, a seconda dei casi, da copia del certificato di omologazione del motore o della famiglia di motori, oppure da schede tecniche e da un motore conforme alle caratteristiche del tipo o del motore capostipite da sottoporre a prova (art. 6).
Omologazione UE dei motori e delle famiglie di motori
L’omologazione UE per tipi di motore o famiglie di motori è rilasciata solo se questi rispettano il regolamento (UE) 2016/1628, con gli adeguamenti dell’allegato I, parte 1, e le prescrizioni specifiche dell’allegato I, parte 2. La domanda deve essere corredata della documentazione informativa prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 (art. 7).
Omologazione UE per il rumore esterno
L’omologazione UE dei veicoli per quanto riguarda il rumore esterno è subordinata alla conformità alle prescrizioni dell’articolato e dell’allegato II. I servizi tecnici devono eseguire misure specifiche per veicoli T e C con pneumatici o cingoli a nastro in movimento e fermi, nonché per veicoli C con cingoli a catena in movimento e da fermi, con registrazione dei risultati; la domanda deve essere accompagnata dalla documentazione informativa del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 (art. 8).
Estensione dell’omologazione UE
L’omologazione UE relativa a emissioni inquinanti e livelli sonori esterni può essere estesa ad altre versioni e varianti del veicolo e ad altri tipi e famiglie di motori, purché tali versioni, tipi e famiglie rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 167/2013 (art. 9).
Modifiche successive del tipo omologato
Il costruttore deve notificare senza indugio all’autorità di omologazione ogni modifica a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che possa incidere sulle prestazioni ambientali e di propulsione del tipo omologato. La notifica deve includere la prova che le modifiche non peggiorano le prestazioni, la descrizione del tipo di motore o famiglia di motori e del sistema di post-trattamento, nonché le informazioni richieste dall’allegato I, appendice 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 (art. 10).
Equivalenza con omologazioni alternative
Sono riconosciute equivalenti alle omologazioni e ai marchi regolamentari previsti dal presente regolamento le omologazioni UE e le marcature rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628. Sono inoltre accettate le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 31 del medesimo regolamento per l’omologazione dei veicoli muniti di tali motori. Sono equivalenti anche le omologazioni UNECE e le omologazioni UE di cui all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1628, purché sia rispettato l’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 (art. 11).
Informazioni per riparazione e manutenzione
Se il costruttore del veicolo non coincide con il fabbricante del motore, quest’ultimo deve mettere a disposizione del costruttore le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione previsti dagli articoli da 53 a 56 del regolamento (UE) n. 167/2013 e dall’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 (art. 12).
Regime transitorio
Dal 21 luglio 2018 le autorità non possono rifiutare l’omologazione UE o nazionale di nuovi tipi di motore/famiglie di motori conformi agli articoli 3, 5 e 7, né di nuovi tipi di veicolo conformi agli articoli da 3 a 6 e 8; gli Stati membri devono consentire anche immissione sul mercato, vendita e messa in servizio dei motori e dei veicoli conformi. Fino alle date obbligatorie di applicazione dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628, continuano ad applicarsi le regole del regolamento delegato (UE) 2015/96 nella versione vigente al 20 luglio 2018. Sono previste ulteriori misure per motori non precedentemente soggetti a omologazione UE, per motori di transizione e per motori di ricambio, con periodi di 24 mesi, e per alcuni costruttori con produzione annua inferiore a 100 unità, una proroga aggiuntiva di 12 mesi per i motori di categoria NRE (art. 13).
Deroghe temporanee
Con il consenso del costruttore del veicolo, il fabbricante del motore può fornire il motore separatamente dal sistema di post-trattamento dei gas di scarico, secondo l’allegato X del regolamento delegato (UE) 2017/654. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’immissione temporanea sul mercato, per prove sul campo, di motori non omologati UE ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 (art. 14).
Abrogazione e applicazione
Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è abrogato. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (artt. 15 e 16).
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