Cassazione Civile, Ordinanza n. 26224/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento riferita a nove cartelle di pagamento, che egli assumeva non essergli mai stata notificata validamente. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che un'eventuale nullità della prima notificazione dell'intimazione fosse sanata dalla successiva trasmissione dell'atto via PEC in data 25/10/2017, data assunta anche come momento di decorrenza del termine per ricorrere, perché da quel momento il contribuente aveva piena conoscenza dell'atto e poteva difendersi. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme sulla notificazione degli atti tributari e dell'accesso agli atti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato la mera consegna dell'atto ottenuta all'esito dell'accesso amministrativo a una vera notificazione e che la notifica del 9 giugno 2016 fosse inesistente, non solo nulla. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la domanda di annullamento totale dell'intimazione per mancata notificazione nelle forme di legge e per carenza dei presupposti dell'irreperibilità assoluta. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: ha osservato che la CTR non aveva confuso accesso agli atti e notificazione, ma aveva valorizzato la piena conoscenza dell'atto raggiunta dal contribuente tramite la PEC e la conseguente sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e per impugnazione dell'atto; ha inoltre rilevato che, in base agli atti dello stesso ricorrente, si trattava al più di nullità della notificazione e non di inesistenza, e che il secondo motivo era carente di specificità, oltre che non proponibile per il limite della doppia conforme e perché riferito a una questione/domanda, non a un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata costituzione dell'intimata, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la notifica dell'intimazione, anche se irregolare, non era inesistente ma al più nulla e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla piena conoscenza dell'atto e dalla sua impugnazione; il secondo perché formulato in violazione delle regole sul vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., nonché del limite della doppia conforme e per difetto di specificità. In conseguenza del rigetto, non sono state liquidate spese processuali per la mancata costituzione dell'intimata, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo per la difesa personale dell'avvocato ricorrente in giudizio
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato per denunciare violazione di legge in tema di notificazioni degli atti tributari
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per il vizio di omesso esame, ma ritenuto inammissibilmente riferito a questioni e non a un fatto storico decisivo
richiamato quale limite alla censura per doppia conforme
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la trattazione camerale
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la fissazione della camera di consiglio
art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
invocata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accesso e notificazione
art. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente nel primo motivo in tema di notifiche/atti tributari
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato con riferimento alle modalità di notifica agli irreperibili
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dal ricorrente in materia di notificazione degli atti della riscossione
richiamato dal ricorrente con riguardo alla PEC come mezzo di trasmissione
richiamato dalla Corte per osservare che la doglianza sulla domanda non esaminata avrebbe dovuto essere proposta come omessa pronuncia, non come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto tributario è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto: il vizio della notificazione è irrilevante quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
- In materia di notificazioni irregolari, la proposizione del ricorso avverso l'atto sana il vizio di nullità della notificazione con efficacia ex tunc.
- L'inesistenza della notificazione ricorre solo in ipotesi estreme, come la totale mancanza materiale dell'atto o l'assenza degli elementi essenziali del procedimento notificatorio; ogni altra deviazione dal modello legale rientra normalmente nella nullità.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo un fatto storico, preciso e decisivo, non già questioni giuridiche, argomentazioni difensive o domande processuali.
- Quando vi è doppia conforme sul merito, il ricorso per cassazione non può censurare nuovamente il fatto senza indicare specificamente i diversi presupposti di fatto posti a base delle due decisioni di merito.
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