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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26224/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento riferita a nove cartelle di pagamento, che egli assumeva non essergli mai stata notificata validamente. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che un'eventuale nullità della prima notificazione dell'intimazione fosse sanata dalla successiva trasmissione dell'atto via PEC in data 25/10/2017, data assunta anche come momento di decorrenza del termine per ricorrere, perché da quel momento il contribuente aveva piena conoscenza dell'atto e poteva difendersi. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme sulla notificazione degli atti tributari e dell'accesso agli atti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato la mera consegna dell'atto ottenuta all'esito dell'accesso amministrativo a una vera notificazione e che la notifica del 9 giugno 2016 fosse inesistente, non solo nulla. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la domanda di annullamento totale dell'intimazione per mancata notificazione nelle forme di legge e per carenza dei presupposti dell'irreperibilità assoluta. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: ha osservato che la CTR non aveva confuso accesso agli atti e notificazione, ma aveva valorizzato la piena conoscenza dell'atto raggiunta dal contribuente tramite la PEC e la conseguente sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo e per impugnazione dell'atto; ha inoltre rilevato che, in base agli atti dello stesso ricorrente, si trattava al più di nullità della notificazione e non di inesistenza, e che il secondo motivo era carente di specificità, oltre che non proponibile per il limite della doppia conforme e perché riferito a una questione/domanda, non a un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese per mancata costituzione dell'intimata, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la notifica dell'intimazione, anche se irregolare, non era inesistente ma al più nulla e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla piena conoscenza dell'atto e dalla sua impugnazione; il secondo perché formulato in violazione delle regole sul vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., nonché del limite della doppia conforme e per difetto di specificità. In conseguenza del rigetto, non sono state liquidate spese processuali per la mancata costituzione dell'intimata, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto tributario è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto: il vizio della notificazione è irrilevante quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza e abbia potuto esercitare il diritto di difesa.
  • In materia di notificazioni irregolari, la proposizione del ricorso avverso l'atto sana il vizio di nullità della notificazione con efficacia ex tunc.
  • L'inesistenza della notificazione ricorre solo in ipotesi estreme, come la totale mancanza materiale dell'atto o l'assenza degli elementi essenziali del procedimento notificatorio; ogni altra deviazione dal modello legale rientra normalmente nella nullità.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. può riguardare solo un fatto storico, preciso e decisivo, non già questioni giuridiche, argomentazioni difensive o domande processuali.
  • Quando vi è doppia conforme sul merito, il ricorso per cassazione non può censurare nuovamente il fatto senza indicare specificamente i diversi presupposti di fatto posti a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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