Cassazione Penale, Ordinanza n. 24054/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto alla declaratoria di non doversi procedere per il furto aggravato e alla rideterminazione della pena per la violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento, aveva dichiarato il non doversi procedere per il reato di furto aggravato e aveva rideterminato la pena in sette mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Nel ricorso sono state dedotte tre censure: 1) difetto dell'elemento soggettivo del reato reiterato, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la circostanza dell'asserito stato di alterazione da sostanze stupefacenti; 2) erroneo diniego della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) illogicità o genericità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate o comunque generiche, osservando che la Corte d'appello aveva già risposto adeguatamente sul primo punto, rilevando l'assenza di prova dell'assunzione di stupefacenti e, comunque, l'irrilevanza di tale deduzione ai fini dell'imputabilità, oltre al carattere reiterato delle violazioni contestate; che il diniego dell'art. 131-bis c.p. era motivato in relazione a entità del fatto, personalità dell'imputato e abitualità della condotta, con 17 violazioni commesse in due mesi; e che la censura sulla pena era del tutto priva di specificità.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice della violazione della misura di prevenzione; la reiterazione di diciassette violazioni in due mesi è valorizzata ai fini della gravità e dell'esclusione della particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità è esclusa quando la motivazione di merito valorizza entità del fatto, personalità dell'imputato e abitualità della condotta; la pluralità delle violazioni impedisce il riconoscimento della tenuità.
art. 52 D.Lgs. 196/03
richiamato solo per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce pedissequamente censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. assumono rilievo negativo l'abitualità della condotta, la reiterazione di numerose violazioni e la complessiva gravità del fatto, valutate insieme alla personalità dell'imputato.
- La deduzione di uno stato di alterazione da sostanze stupefacenti, se rimasta indimostrata e comunque non decisiva rispetto all'imputabilità o alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è idonea a fondare l'annullamento della decisione di merito.
- Una censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
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