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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30919/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 11/02/2025 con cui il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 322-bis c.p.p. proposto dal ricorrente, terzo estraneo, avverso il rigetto da parte del G.i.p. (09/12/2024) dell'istanza di dissequestro dei metalli preziosi oggetto del contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. Il ricorrente deduceva di essere proprietario dei metalli (o del controvalore in denaro), di essere terzo di buona fede e privo di collegamenti con le società indagate, che il contratto di deposito fosse valido ed efficace, e invocava la tutela prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) per ottenere la restituzione o il riconoscimento del credito a suo favore. Contestava inoltre la motivazione del Tribunale circa il mancato rinvenimento dell'oro specificamente identificato e la vendita autorizzata dei preziosi senza valutare il diritto al controvalore.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'appello era meramente ripropositivo rispetto a decisioni precedenti (provvedimento del 24/11/2023) e non conteneva elementi di novità né ha contestato le preclusioni derivanti dalle decisioni pregresse; il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto ed attuale tale da consentire un risultato immediato e vantaggioso nella sua sfera giuridica, dovendosi considerare che l'oro era stato autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e che, secondo la documentazione, non risultava oro specificamente identificato come destinato al prodotto "Conto Tesoro". La Corte ha inoltre richiamato che i rimedi processuali corretti per un terzo creditore sono quelli previsti dal Codice Antimafia (artt. 52 ss.), con istanza di ammissione del credito dinanzi al giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 159/2011, o l'esercizio dei diritti contrattuali nei confronti dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La disposizione disciplina l'impugnazione cautelare; la Corte ha ritenuto che l'appello ex art. 322-bis debba indicare punti specifici di censura e motivi nuovi o specifici e che l'impugnazione meramente ripropositiva di questioni già decise è inammissibile.

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), artt. 52 e ss.

    Il giudice evidenzia che il rimedio per i terzi creditori che vantano diritti su beni sottoposti a misure patrimoniali è la procedura di verifica dei crediti prevista dal Codice Antimafia (domanda di ammissione del credito, udienza di verifica, composizione dello stato passivo), e non l'ottenimento immediato del dissequestro nell'incidente cautelare.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamata in connessione con l'applicazione delle norme del Codice Antimafia nell'ambito del procedimento penale; conferma il collegamento tra misure di prevenzione patrimoniali e disposizioni del codice antimafia.

  • art. 57 d.lgs. 159/2011

    Indica la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti; la Corte ha richiamato che il giudice delegato deve esaminare i crediti vantati dai terzi secondo la procedura prevista.

  • art. 56 d.lgs. 159/2011

    Prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario di subentrare nella gestione dell'azienda e di valutare le richieste contrattuali dei terzi; la Corte ha osservato che i diritti contrattuali del ricorrente possono essere esercitati nei confronti dell'amministratore giudiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per la condanna alle spese e per l'applicazione di sanzioni in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria ritenuta equa.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che individua il reato di associazione per delinquere (richiamata nel contesto del procedimento principale); contestualizza la natura complessa delle indagini e dei provvedimenti cautelari patrimoniali adottati.

Massime di principio

  • Se si è terzo titolare di beni o crediti su beni sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di indagini penali, il canale procedurale principale per ottenere tutela è la domanda di ammissione del credito nell'ambito della procedura prevista dal d.lgs. n.159/2011 (artt. 52 e ss.) davanti al giudice delegato, e non necessariamente un immediato dissequestro in sede cautelare.
  • Un appello cautelare (ex art. 322-bis c.p.p.) non può essere meramente ripropositivo: deve contenere elementi nuovi o una specifica e proporzionata censura della decisione gravata; in mancanza è inammissibile per radicata preclusione procedurale.
  • La buona fede del terzo e la prova della titolarità del bene sono presupposti rilevanti, ma non automaticamente risolutivi: va dimostrata anche l'assenza di collegamenti con il soggetto indagato e va seguito il percorso concorsuale previsto per la verifica dei crediti.
  • Se l'amministratore giudiziario è stato autorizzato a vendere i beni sequestrati e ha versato il ricavato, la richiesta di restituzione in forma specifica può risultare priva di oggetto; il rimedio è la richiesta del controvalore o l'ammissione al riparto nello stato passivo.
  • Prima di promuovere un gravame, verificare se precedenti provvedimenti hanno già deciso sulle stesse questioni: in tal caso è necessario portare elementi di novità o motivi che superino le preclusioni altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
  • Quando si agisce in contesti di misure patrimoniali complesse, valutare di esercitare i diritti contrattuali nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011) e preparare documentazione puntuale che dimostri l'identificabilità dei beni e la separazione patrimoniale rispetto alla società indagata.

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