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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21397/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui gli erano stati recuperati Irpef, Irap e Iva per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sostenendo di non aver mai ricevuto validamente l’atto. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività, ritenendosi valida la notifica. In appello il contribuente aveva ribadito la nullità o inesistenza della notificazione, deducendo che il messo notificatore non aveva svolto le ricerche necessarie per rintracciarlo dopo il trasferimento dal domicilio originario, e che la notifica non poteva dirsi corretta senza considerare anche documentazione non anagrafica, come le utenze domestiche, idonea a rivelare la sua abitazione di fatto. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che una lettura costituzionalmente orientata imponeva un obbligo di ricerca del destinatario più esteso di quello valorizzato dalla CTR, comprensivo di elementi ulteriori rispetto ai registri anagrafici. L’Agenzia delle entrate ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mera reiterazione delle censure di merito e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che il ricorso contenesse comunque una specifica critica alla sentenza impugnata, ma ha rigettato il motivo nel merito. Ha affermato che, in caso di notifica di atti tributari, quando il messo notificatore accerti che il contribuente si sia trasferito in luogo sconosciuto, è legittimo ricorrere alla procedura semplificata dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, purché siano svolte ricerche ragionevoli e adeguate, in particolare presso le risultanze anagrafiche e l’ultimo indirizzo noto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della CTR, perché dall’istruttoria risultava che il notificatore si era recato all’indirizzo dichiarato, aveva appreso dalla custode il trasferimento del contribuente da anni e aveva effettuato la segnalazione anagrafica; inoltre non risultava che il contribuente avesse comunicato variazioni di residenza. La Corte ha escluso che l’ufficiale notificante fosse tenuto anche a svolgere indagini sulle utenze del gas o su altri indici non anagrafici di abitazione di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari; la procedura ex comma 1, lett. e), è utilizzabile quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto dopo ricerche adeguate nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica alla notifica degli atti tributari quando il destinatario sia temporaneamente irreperibile presso indirizzo conosciuto; non quando il trasferimento in luogo sconosciuto richieda la procedura speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, ove dovuto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per affermare la legittimità costituzionale dell’assetto notificatorio, coerente con un trattamento non irragionevolmente difforme rispetto alle altre notifiche tributarie.

  • art. 1147 c.c.

    Evocato per parametrizzare l’ordinaria diligenza e la buona fede cui deve conformarsi il comportamento del notificante nelle ricerche del destinatario.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti tributari, la procedura per irreperibilità assoluta del destinatario è legittima quando il messo notificatore, dopo ricerche ragionevoli nel Comune del domicilio fiscale, accerti che il contribuente si sia trasferito in luogo sconosciuto.
  • L’ordinaria diligenza del notificante non impone ogni indagine astrattamente possibile: sono sufficienti ricerche coerenti con parametri di normalità e buona fede, in primo luogo presso le risultanze anagrafiche e l’ultimo indirizzo noto.
  • L’ufficiale notificante deve dare conto delle ricerche svolte; la mera formula generica di irreperibilità non basta a giustificare la notificazione per irreperibilità assoluta.
  • Quando il contribuente non comunichi tempestivamente la variazione di residenza o non lasci informazioni utili al rintraccio, non può pretendere che l’amministrazione compia investigazioni oltre i registri pubblici.
  • La documentazione non anagrafica, come le utenze domestiche, non integra un parametro necessario di ricerca per la validità della notifica tributaria, se le ricerche anagrafiche e presso l’indirizzo noto risultano adeguate.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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