Sentenza del 29/12/2016 n. 27311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva ritenuto perfezionato il condono fiscale relativo agli anni 1998 e 1999, con conseguente decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento. Ha dedotto la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 10, nonché omessa pronuncia e carenza motivazionale, sostenendo che la contribuente aveva prodotto soltanto ricevute di versamento e una comunicazione informale di adesione, senza effettuare la comunicazione telematica obbligatoria prevista dall'art. 7, comma 15.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. La definizione automatica prevista dall'art. 7 della L. n. 289 del 2002 richiedeva necessariamente l'invio telematico della comunicazione e dei dati prescritti: il solo pagamento delle somme o una comunicazione informale non erano sufficienti a perfezionare il condono. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 7, commi 11 e 15
La definizione automatica ... possa essere effettuata esclusivamente mediante invio telematico della comunicazione di definizione e dei dati richiesti
L'invio telematico secondo il modello e le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate costituisce un adempimento essenziale e imprescindibile per il perfezionamento del condono; il pagamento non è sufficiente da solo.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La proroga biennale dei termini per l'accertamento opera nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni sul condono. Per stabilire se la proroga sia inapplicabile, occorre però verificare che il condono sia stato validamente perfezionato.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è stata invocata per denunciare un'omessa pronuncia, ma la decisione della Corte si è fondata principalmente sulla violazione della disciplina del condono e dell'obbligo di comunicazione telematica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Sono i parametri processuali richiamati per denunciare, rispettivamente, violazione di legge, vizi della pronuncia e omessa o insufficiente motivazione.
Massime di principio
- Quando una disciplina agevolativa o di condono prescrive una specifica modalità di presentazione, soprattutto telematica e in via esclusiva, tale formalità può essere condizione necessaria per il perfezionamento del beneficio.
- Il pagamento degli importi dovuti non dimostra necessariamente l'adesione valida al condono: occorre provare anche la presentazione della comunicazione o dichiarazione richiesta nei modi e nei termini previsti.
- La perdita del potere di accertamento dell'Amministrazione può derivare dall'adesione al condono solo se il procedimento di definizione si è validamente perfezionato; in caso contrario, la proroga dei termini può restare applicabile.
- L'adesione al condono ha natura negoziale e, di regola, non può essere modificata o corretta successivamente in giudizio, salvo che il contribuente dimostri un errore conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione non definisce definitivamente la controversia nel merito: il giudice di rinvio deve verificare nuovamente la validità dell'adesione e gli effetti sulla pretesa tributaria.
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