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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l''ottemperanza - del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campobasso n. 722/2023 - n. cronol. 2195/2023 del 10.10.2023

Giustizia amministrativa202400370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di proroga del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza, definito con la sentenza n. 111/2025 mediante condanna dell’Unione dei Comuni Medio Sannio all’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Campobasso, il commissario ad acta nominato dal Prefetto di Campobasso ha richiesto una proroga del termine assegnato per completare l’incarico. La richiesta è stata motivata con le ragioni connesse all’espletamento dell’attività commissariale e alla complessità dell’incarico.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta, ritenendo congrua, in considerazione delle ragioni illustrate e della complessità dell’incarico, la concessione di ulteriori 120 giorni per la conclusione dell’attività commissariale. Il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il compenso del commissario sarà determinato, sulla base dell’attività effettivamente svolta e risultante dalla relazione finale, secondo gli artt. 57, 49 e seguenti, e 83 del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231/2002

    La sentenza da eseguire aveva disposto il pagamento degli interessi dovuti ai sensi della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • artt. 57, 49 e seguenti, e 83 d.P.R. n. 115/2002

    La disciplina è richiamata per la futura determinazione del compenso spettante al commissario ad acta, in relazione all’attività effettivamente svolta e documentata nella relazione finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le ragioni rappresentate e la complessità dell’incarico rendano congrua la prosecuzione dell’attività commissariale.
  • La proroga dell’incarico del commissario ad acta decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che la dispone o, se anteriore, dalla sua notificazione.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato in relazione all’attività concretamente svolta, quale risultante dalla relazione finale, secondo la disciplina delle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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