Ordinanza del 08/04/2026 n. 8760 - Corte di Cassazione
Accertamento - Motivazione apparente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla violazione del contraddittorio preventivo, e dichiara inammissibile il secondo, concernente la motivazione sul merito, perché la decisione della CTR poggia su due autonome ragioni entrambe idonee a sostenerla. L’Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 18.000 per compensi, oltre accessori, spese forfettarie del 15% ed € 200 di esborsi.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate su un accertamento IVA relativo all’acquisto di un immobile e sulla motivazione della sentenza tributaria.
Accertamento IVA e ricorso per cassazione
La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Cooperativa Esercenti F. S.C. a r.l. per l’IVA detratta nel 2010 in relazione all’acquisto di un immobile dalla COFAPI S.r.l. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’esito favorevole alla contribuente.
Origine della controversia
L’Amministrazione riteneva che la compravendita dell’immobile, considerata insieme a una serie di altri atti, integrasse una cessione d’azienda, soggetta a imposta di registro anziché a IVA. La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della cooperativa.
La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva invece accolto l’appello della società, rilevando sia che l’avviso non era stato preceduto dal contraddittorio preventivo, sia che l’acquisto dell’immobile non poteva essere qualificato come parte di una cessione d’azienda. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con due motivi di ricorso.
Contraddittorio preventivo
Con il primo motivo l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, anche in relazione all’art. 2697 c.c. Sosteneva che la contribuente non avesse indicato quali elementi avrebbe potuto sottoporre all’Ufficio nel contraddittorio e che non fosse stato dimostrato che tali elementi avrebbero potuto determinare un esito diverso dell’accertamento.
La Corte ha dichiarato infondato il motivo. Ha precisato che, per la disciplina applicabile ratione temporis, anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 219/2023, il contraddittorio preventivo era previsto:
- per i tributi non armonizzati, soltanto nei casi espressamente stabiliti;
- in via generale per i tributi armonizzati, con invalidità dell’atto in caso di violazione, purché il contribuente indicasse concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e l’opposizione non fosse meramente pretestuosa o strumentale.
La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, n. 21271/2025 e Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015. La valutazione sull’idoneità delle deduzioni a modificare l’esito del procedimento è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione, che l’Agenzia non aveva denunciato.
La CTR aveva rilevato che la società aveva già esposto, nel procedimento di accertamento con adesione e nel giudizio di primo grado, argomenti giuridici ed elementi documentali non artificiosi, relativi alla diversa qualificazione dell’operazione. Inoltre, decidendo anche nel merito e ritenendo infondata la pretesa fiscale, la CTR aveva implicitamente riconosciuto che tali deduzioni avrebbero potuto incidere sull’esito. La Corte ha quindi ritenuto non decisiva anche la lamentata contraddittorietà della sentenza.
Motivazione sul merito e pluralità di rationes decidendi
Con il secondo motivo l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione sulla qualificazione dell’operazione fosse apparente. Aggiungeva che la CTR, avendo pronunciato in rito, si sarebbe spogliata della potestas iudicandi sul merito.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione della CTR era fondata su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere l’accoglimento dell’appello: la violazione del contraddittorio preventivo e l’insussistenza, nel merito, di una cessione d’azienda. Una volta rigettata la censura contro la prima ragione, la seconda è divenuta definitiva; la sua eventuale cassazione non avrebbe comunque potuto modificare l’esito della decisione.
La Corte richiama Cass. n. 5102/2024, Cass. n. 11493/2018 e Cass. n. 2108/2012. Ha inoltre chiarito che non era pertinente il principio relativo alle sentenze che contengono una statuizione in rito e argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam: nel caso concreto la CTR non aveva pronunciato in rito, ma aveva deciso nel merito sulla base di due ragioni autonome.
Esito e spese
La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, rigettando complessivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha condannato l’Agenzia a pagare alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 18.000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché la ricorrente è istituzionalmente esonerata dal versamento.
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