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Ordinanza

Ordinanza del 08/04/2026 n. 8845 - Corte di Cassazione

Accertamento - Accise - Visto di conformità IVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del commercialista, confermando che il visto di conformità leggero richiede una verifica sostanziale dell’effettiva esistenza dei dati attestati. Il professionista può rispondere, anche in solido, dell’accisa evasa quando il visto falso abbia concorso all’utilizzo di crediti IVA inesistenti; la responsabilità del terzo concorrente non è esclusa dalla riferibilità delle sanzioni alla società, né l’indennità di mora assorbe la sanzione per omesso versamento. La sentenza penale costituisce elemento di prova liberamente valutabile nel giudizio tributario. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in 5.900 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è dichiarato tenuto all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Responsabilità del commercialista per un visto di conformità leggero falso relativo a crediti IVA utilizzati per pagare accise.

Responsabilità del professionista per visto di conformità falso

La Corte di cassazione esamina la responsabilità di un commercialista che aveva attestato, mediante visto di conformità leggero, crediti IVA poi risultati inesistenti e utilizzati per compensare accise dovute. La Corte rigetta il ricorso e conferma l’obbligo di verifica sostanziale e la possibile responsabilità del professionista per l’accisa evasa.

Fatti e accertamenti

A seguito di una verifica presso Depositi Costieri Trieste S.p.A., relativa alle immissioni in consumo di prodotti energetici e ai versamenti dell’accisa nel periodo dal 10 novembre 2015 al 20 aprile 2016, l’Ufficio delle Dogane di Trieste rilevava pagamenti effettuati mediante compensazione di crediti IVA non spettanti alla società obbligata. Il PVC era redatto il 4 luglio 2017.

Le verifiche avevano individuato un meccanismo fraudolento riconducibile a Carbon S.r.l. e ad altre società collegate, basato sull’impiego di crediti IVA inesistenti per pagare le accise. L’Agenzia delle dogane considerava non effettuati i versamenti, anche in ragione della mancata dichiarazione del depositario autorizzato sui soggetti garanti e della violazione del divieto di compensazione richiamato dalla circolare 39/D del 27 giugno 2003. Veniva trasmessa alla Procura della Repubblica una notizia di reato per il mancato versamento d’imposta ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 504/1995.

Gli avvisi di pagamento erano notificati anche ai coobbligati, tra cui le società proprietarie dei prodotti o coinvolte nell’accollo dei crediti e i commercialisti che avevano certificato crediti IVA risultati inesistenti. Per le violazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 erano inoltre irrogate sanzioni di 382.943,21 euro e 150.089,98 euro, rispettivamente con atti del 10 ottobre 2017 e notificati il 2 gennaio 2018.

Il commercialista Marco Gnecchi impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste. I ricorsi erano respinti con le sentenze n. 176 e n. 179 del 2019; la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, li respingeva a sua volta.

Visto leggero e obbligo di verifica

La Corte distingue il visto di conformità leggero previsto dall’art. 35, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997 dalla certificazione tributaria, o visto pesante, di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), della stessa disposizione. Il visto leggero attesta la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione e con le disposizioni in materia di oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto.

Richiamando l’art. 2, comma 1, del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonché Cass. pen. n. 19672/2019 e Cass. pen. n. 14954/2024, la Corte afferma che il controllo richiesto non si esaurisce in una verifica formale o aritmetica. Il professionista deve verificare la documentazione pertinente e accertare l’effettiva sussistenza del dato dichiarato oggetto del visto. Tale dovere è coerente con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c.

Poiché il visto può essere rilasciato per le dichiarazioni predisposte dal professionista, il commercialista non poteva limitarsi a verificare formalmente la presenza del credito nella contabilità o la corrispondenza con l’atto di provenienza. La mancata dimostrazione di approfondimenti sull’effettiva esistenza del credito, poi risultato inesistente, comporta la responsabilità per il rilascio del visto falso.

Responsabilità per l’accisa e concorso del terzo

La Corte conferma che il professionista può essere coobbligato solidale per il pagamento dell’accisa quando, attraverso il visto falso, abbia concorso nell’evasione. Richiama il principio secondo cui chi contribuisce allo svincolo irregolare dei prodotti dal regime di sospensione d’accisa, rendendo esigibile l’imposta, può risponderne in solido con gli altri soggetti obbligati; il principio è applicato anche al commercialista che ha certificato il credito inesistente.

Quanto alle sanzioni tributarie, la riferibilità alla persona giuridica prevista dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, non esclude la responsabilità del terzo concorrente ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. Il professionista risponde per una propria condotta, anche atipica, causalmente diretta alla violazione. Il concorso del terzo resta configurabile anche senza un vantaggio personale, che può costituire elemento indiziario ma non è requisito necessario. Sono richiamate Cass. n. 21092/2024 e Cass. n. 7948/2025.

Sanzione, indennità di mora e interessi

La Corte esclude che l’indennità di mora assorba la sanzione amministrativa per omesso o tardivo versamento. In materia di accisa, sono cumulabili la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e l’indennità di mora e gli interessi per ritardato pagamento di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, poiché l’indennità ha natura risarcitoria distinta e autonoma. È richiamato il principio enunciato da Cass. n. 19338/2022, in continuità con Cass. n. 16165/2016.

Rapporto tra giudizio tributario e giudizio penale

La sentenza penale irrevocabile relativa agli stessi fatti non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario. In assenza di una diversa previsione normativa, essa costituisce un elemento di prova liberamente valutabile insieme alle ulteriori risultanze, anche presuntive, secondo il principio richiamato da Cass. n. 2938/2015.

La Corte rileva che la decisione tributaria aveva valutato la condanna penale del commercialista, pronunciata dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 189 del 6 febbraio 2019, insieme agli altri elementi del caso. La condanna non era stata assunta come automatica pregiudiziale e il contribuente non aveva contestato la falsità del visto conseguente all’inesistenza del credito. La censura sul cosiddetto doppio binario è quindi respinta.

Esito e conseguenze economiche

La Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in 5.900 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà inoltre atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La decisione è stata assunta il 29 gennaio 2026 e depositata l’8 aprile 2026.

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