Ordinanza del 01/04/2026 n. 8032 - Corte di Cassazione
Riscossione - Cartella di pagamento - Controllo automatizzato - Notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso di una società contro una cartella IRAP relativa al 2007, confermando che il concessionario può notificare direttamente la cartella con raccomandata A/R e che, in caso di controllo automatizzato, la motivazione può richiamare la dichiarazione fiscale. Dichiara inammissibile la censura sull’omesso esame delle maggiori deduzioni, condanna la società alle spese di legittimità per Euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito e attesta i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Notifica di cartella di pagamento mediante raccomandata diretta e motivazione degli interessi in caso di controllo automatizzato.
Cartella di pagamento IRAP e notificazione tramite raccomandata
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso della società A.A. E Figli Snc contro una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, relativa all’IRAP per l’anno d’imposta 2007 e alle sanzioni. La decisione conferma la legittimità della notifica diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e precisa il contenuto motivazionale richiesto per gli interessi in caso di controllo automatizzato.
Vicenda processuale
La società aveva impugnato la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, rilevando l’asserita inesistenza giuridica della notificazione eseguita direttamente per posta dall’agente della riscossione e vizi di motivazione della cartella. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Equitalia Sud Spa, ritenendo insussistenti i vizi formali denunciati.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha resistito con controricorso.
Motivazione della cartella e interessi
Con il primo motivo la società lamentava l’assenza dell’indicazione del tasso d’interesse applicato, del metodo di calcolo e del periodo di riferimento, nonché l’ambiguità della dicitura «Ritardati od omessi versamenti». La censura è stata dichiarata infondata.
Richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 22281/2022, la Corte distingue tre situazioni:
- Se la cartella richiede interessi mai prima determinati dall’ente impositore, essa costituisce atto impositivo sostanziale e deve indicare la tipologia degli interessi, la norma o il criterio che li giustifica, l’imposta cui si riferiscono e la decorrenza. Non è necessario elencare i singoli saggi applicati nel tempo né descrivere il calcolo, quando tali dati siano ricavabili dalla base normativa indicata o agevolmente conoscibile.
- Se la cartella segue un atto impositivo che ha già quantificato gli interessi, è sufficiente il riferimento diretto e specifico a tale atto o alla sentenza che lo ha reso definitivo. La cartella attualizza il debito già individuato e spetta al contribuente contestare eventuali incoerenze o difformità rispetto all’atto presupposto.
- Nel controllo automatizzato, il contribuente è normalmente in grado di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. L’obbligo motivazionale è quindi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione fiscale, anche per il debito relativo ai tributi e ai rispettivi interessi.
Poiché la cartella in esame era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non era necessario riportare gli ulteriori elementi indicati dalla società. La Corte osserva inoltre che il tasso, il metodo di calcolo e il periodo non sono indispensabili neppure nelle altre ipotesi considerate dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
Deduzioni per lavoro dipendente e censura di omessa pronuncia
Con il secondo motivo la società sosteneva che l’importo richiesto fosse eccessivo perché la dichiarazione dei redditi conteneva un errore sugli oneri deducibili, emendabile anche in giudizio. Affermava di avere diritto a deduzioni per lavoro dipendente pari a Euro 50.240,41, a fronte dei Euro 24.804,00 indicati nel Modello Unico.
La Corte rileva che la censura, pur rubricata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riguardava in realtà l’omessa pronuncia su un’eccezione e avrebbe dovuto essere ricondotta agli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il motivo è comunque inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non ha indicato le prove prodotte nei giudizi di merito a sostegno del diritto alle maggiori deduzioni, né gli elementi necessari a dimostrare la rilevanza della questione sull’esito della controversia. La Corte richiama sul punto Cass. n. 20363/2021.
Notifica diretta della cartella da parte del concessionario
Con il terzo motivo la società contestava la notifica della cartella tramite raccomandata A/R, sostenendo che, secondo l’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, essa potesse essere eseguita soltanto dai soggetti qualificati indicati dalla norma e non direttamente dall’agente della riscossione. Deduceva inoltre che la notifica fosse giuridicamente inesistente e non sanabile per effetto della proposizione del ricorso. Anche questa censura è stata respinta.
La Corte ribadisce che l’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973 prevede due modalità alternative: la notifica tramite gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti abilitati, e l’invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario. In quest’ultima forma:
- la cartella deve essere inserita in plico chiuso;
- la notifica si perfeziona con la ricezione, alla data risultante dall’avviso di ricevimento;
- non occorre un’apposita relata, poiché l’avviso postale attesta l’esecuzione della notifica e la coincidenza tra destinatario e consegnatario secondo le modalità previste dalla legge;
- l’avviso deve essere sottoscritto da una delle persone indicate dal secondo comma dell’art. 26 o dal portiere dello stabile in cui si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella, insieme alla relazione di notificazione oppure all’avviso di ricevimento, a seconda della forma prescelta, per esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
La Corte precisa che la soppressione, ad opera dell’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999, dell’inciso «da parte dell’esattore» dal secondo periodo del primo comma dell’art. 26 non ha eliminato la facoltà di notifica diretta. Tale disposizione va letta in collegamento con l’art. 11, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il concessionario notifica la cartella. La Corte richiama il principio già enunciato da Cass. n. 35822/2023 e la giurisprudenza conforme, tra cui Cass. n. 6395/2014, n. 4567/2015, n. 20918/2016, n. 4275/2018, n. 29710/2018, n. 10037/2019 e n. 946/2020.
Esito e conseguenze economiche
Il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. La decisione è stata assunta il 13 novembre 2025 e depositata il 1° aprile 2026.
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