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Ordinanza

Ordinanza del 11/04/2026 n. 9133 - Corte di Cassazione

TARI - Immobile locato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte stabilisce che il conduttore che non abbia dichiarato l’inizio della detenzione resta soggetto alla sanzione amministrativa, ma non può essere assoggettato a un nuovo pagamento della TARI già versata dal proprietario per gli stessi anni, salvo verificare che l’importo pagato corrisponda, in tutto o in parte, al debito dovuto in base alla posizione del conduttore. Accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

TARI su immobile locato: efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal locatore e obbligo dichiarativo del conduttore.

TARI per un immobile concesso in locazione

La pronuncia definisce gli effetti del pagamento della TARI da parte del proprietario dopo la locazione dell’immobile e distingue tale obbligo dall’obbligo dichiarativo gravante sul conduttore. La mancata dichiarazione dell’inizio della detenzione può essere sanzionata, ma non giustifica la duplicazione del tributo già pagato, nei limiti in cui il pagamento corrisponda al debito effettivo.

Fatti e vicenda processuale

La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso da A.M.A. S.p.A., incaricata della gestione dei rifiuti urbani per conto di Roma Capitale tramite Aequa Roma S.p.A., per omessa denuncia della TARI relativa agli anni dal 2010 al 2014. L’avviso, del 15 dicembre 2015 e notificato il 7 marzo 2016, quantificava la pretesa complessiva in 4.566,54 euro, ridotta a 2.571,85 euro per effetto della riduzione delle sanzioni a un terzo.

L’accertamento riguardava un appartamento a Roma, concesso in locazione alla contribuente dal comproprietario B.B. Il locatore aveva continuato a versare la tassa nel periodo dal 16 luglio 2010 al 31 dicembre 2014. In seguito a lavori di ristrutturazione era intervenuta una variazione catastale, con riduzione della superficie da 76 a 65 metri quadrati e modifica dell’interno da 5 a 6.

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso della conduttrice; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 1° luglio 2019, n. 3957/3/2019, aveva confermato tale decisione. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Obbligo dichiarativo del conduttore

La disciplina richiamata dalla Corte individua come soggetto passivo della TARI chiunque detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. L’art. 19, comma 1, del regolamento comunale impone di dichiarare le circostanze rilevanti per l’applicazione della tassa, tra cui l’inizio, la variazione e la cessazione della detenzione, nonché le condizioni che incidono su agevolazioni, esenzioni o riduzioni.

L’obbligo di presentare la dichiarazione grava personalmente sul detentore e non può essere trasferito o eliminato da accordi tra locatore e conduttore. Nel caso esaminato non ricorreva una detenzione temporanea non superiore a sei mesi tale da mantenere l’obbligo in capo al proprietario. La conduttrice era pertanto tenuta a denunciare l’inizio dell’occupazione; l’omissione resta sanzionabile ai sensi dell’art. 25, comma 2, del regolamento comunale TARI.

Pagamento del tributo da parte del proprietario

La Corte distingue l’obbligo dichiarativo, personale e consistente in una prestazione di fare, dall’obbligo di pagamento, che consiste in una prestazione pecuniaria e non ha natura strettamente personale. È quindi ammesso l’adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., con efficacia solutoria nei confronti dell’ente impositore.

Quando il proprietario ha pagato la TARI dovuta per gli anni interessati, l’ente non può pretendere dal conduttore un ulteriore versamento dello stesso tributo, perché si produrrebbe una duplicazione d’imposta. Il pagamento del locatore può dunque liberare la conduttrice, pur restando distinta la responsabilità di quest’ultima per l’omessa dichiarazione.

Verifica dell’importo dovuto

L’efficacia liberatoria del pagamento non comporta che l’importo versato dal proprietario sia automaticamente coincidente con quello dovuto dalla conduttrice. Deve essere verificata, in sede amministrativa o giudiziaria, la corrispondenza totale o parziale tra la somma pagata e il debito commisurato alla situazione soggettiva della conduttrice.

La Corte osserva che, pur restando fermi parametri quali la fascia di utenza e la superficie imponibile, la determinazione della TARI può variare in relazione alla condizione personale dell’obbligato. La verifica è quindi necessaria per stabilire in quale misura il pagamento del proprietario abbia estinto il debito tributario riferibile alla conduttrice.

Motivi di ricorso ed esito

Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 26 e 27 del regolamento comunale TARI, in relazione agli artt. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2019, n. 147. La Corte lo ha accolto per quanto di ragione, riconoscendo che il pagamento del terzo può estinguere il tributo, ferma la necessità della verifica sull’importo effettivamente dovuto dalla conduttrice.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame della prova dei pagamenti riferiti all’immobile, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. La decisione è stata assunta l’11 marzo 2026 e depositata l’11 aprile 2026.

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