Ordinanza del 08/04/2026 n. 8824 - Corte di Cassazione
Accertamento - Elusione e abuso del diritto - Prestito infruttifero infragruppo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ritiene legittimo, in linea di principio, un finanziamento infruttifero tra società dello stesso gruppo, ma pone a carico della contribuente la prova scritta della gratuità e della sua giustificazione economica. In assenza di una pattuizione scritta sul tasso, gli interessi presunti devono essere calcolati al tasso legale, non al tasso bancario sostenuto dalla mutuante. È accolto anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate per il difetto di motivazione della sentenza regionale sul recupero di costi non di competenza; la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Prestito infruttifero infragruppo, prova della gratuità e determinazione degli interessi ai fini fiscali.
Prestito infruttifero infragruppo e accertamento fiscale
La controversia riguarda un accertamento relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2010–30 giugno 2011, con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione interessi attivi non dichiarati su finanziamenti infragruppo e costi ritenuti non di competenza. La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’Agenzia, cassando in parte la sentenza e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Fatti e operazione finanziaria
A seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza di Salerno del 25 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate notificava il 18 aprile 2013 un avviso di rettifica per il periodo d’imposta 1° luglio 2010–30 giugno 2011. L’accertamento determinava un reddito imponibile di € 855.377, a fronte dei € 553.379 dichiarati, con maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni.
La Casa di Cura A.A. S.p.A. aveva finanziato la propria capogruppo, Clintor S.r.l., che deteneva il 100% delle sue azioni e il 100% delle partecipazioni di GI.CA. S.r.l. Le somme erano destinate, attraverso Clintor, a finanziare GI.CA. per l’acquisto di terreni e la realizzazione di un edificio da destinare alla nuova sede della Casa di Cura. Per reperire le risorse, la Casa di Cura aveva aperto, a partire dagli anni 2004/2005, una linea di credito garantita da ipoteca e aveva successivamente ottenuto un mutuo bancario. Il finanziamento verso Clintor risultava contabilizzato per € 2.188.852,39 come credito verso società controllate.
L’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione degli interessi attivi ai fini IRES e applicava la sanzione per omessa fatturazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997. Contestava inoltre costi non di competenza per € 226.129,84, ripresi ai fini IRES e IRAP.
Esito dei giudizi di merito
La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto che ai finanziamenti infruttiferi alla controllante si applicassero prezzi di trasferimento interni e aveva rideterminato parzialmente la ripresa, considerando l’onere finanziario sostenuto verso terzi oppure il tasso legale. Aveva inoltre accolto in parte il ricorso sui costi, annullando alcune riprese e rimettendo all’Ufficio la determinazione di alcune voci.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la ripresa relativa agli interessi e la decisione di primo grado sui costi. Quanto agli interessi, aveva affermato che i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni infragruppo devono essere rilevati separatamente da ciascuna società secondo il criterio di competenza economica, in applicazione dei principi di trasparenza contabile richiamati dall’art. 2423 c.c. La possibilità che l’operazione produca un risultato complessivo “a somma zero” per il gruppo non esonera ciascuna società dalla distinta contabilizzazione.
Gratuità del finanziamento e onere della prova
La Corte riconosce che il carattere normalmente oneroso del mutuo non impedisce alle parti di accordarsi per la gratuità, come previsto dall’art. 1815, comma 1, c.c. La pattuizione di un finanziamento infruttifero tra una società e la sua controllante rientra, in linea di principio, nella libertà contrattuale e non è di per sé antieconomica, anche se la mutuante ha sostenuto interessi per procurarsi le somme. La gratuità può essere coerente con lo scopo sociale e con un concreto interesse della società finanziatrice, purché l’operazione non sia diretta a conseguire illeciti vantaggi fiscali.
Spettava tuttavia alla società contribuente dimostrare l’effettiva infruttuosità del finanziamento e la sua giustificazione economica. Secondo la Corte, tale prova non doveva necessariamente consistere nell’appostazione in bilancio prevista dall’art. 46 del D.P.R. 917/1986 per i versamenti dei soci alla società, ma doveva risultare da elementi documentali, anche scritti, idonei a tracciare l’operazione e a giustificarne la gratuità secondo logiche di mercato e di opportunità, tenendo conto del beneficio concreto per la società.
Nel caso esaminato, la registrazione del credito per € 2.188.852,39 non era sufficiente a dimostrare la gratuità. Non risultavano allegati elementi probatori della pattuizione, né informazioni adeguate su finalità, scadenze, termini di impiego, eventuale restituzione delle somme o registrazioni contabili nelle società beneficiarie. La società non aveva quindi assolto l’onere probatorio. Per questa ragione la Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale: non era stato omesso l’esame della questione della gratuità e la censura sulla violazione dell’art. 1815 c.c. non superava la carenza di prova.
Criterio di determinazione degli interessi
Accertata la rilevanza fiscale degli interessi, la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, relativo alla loro quantificazione. Ai sensi degli artt. 44, primo comma, lettera a), e 45, secondo comma, del D.P.R. 917/1986, gli interessi derivanti da mutui costituiscono redditi di capitale e, in assenza di una pattuizione scritta, si computano al saggio legale.
Il tasso applicato dalle banche alla Casa di Cura per procurarsi le somme non può essere automaticamente utilizzato per determinare gli interessi dovuti da Clintor. Il finanziamento infragruppo è un rapporto distinto, per il quale le parti avrebbero potuto convenire un tasso differente, considerando anche i rapporti societari e le finalità dell’operazione. Non essendo provata una pattuizione scritta derogatoria, non era giustificata l’applicazione del tasso del 3,55750%, corrispondente al costo bancario della provvista. Deve quindi applicarsi il tasso legale, sia per il mutuo sia per l’apertura delle linee di credito, secondo l’interpretazione delle disposizioni richiamate e l’art. 12, comma 2, delle preleggi.
Costi non di competenza e ricorso incidentale
L’Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione regionale nella parte relativa al recupero di € 226.129,84 di costi ritenuti non di competenza ai fini IRES e IRAP. La Corte ha accolto il ricorso incidentale per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La Commissione regionale si era limitata sostanzialmente a confermare la pronuncia di primo grado, senza illustrare le censure dell’Ufficio né indicare le ragioni per cui le aveva disattese. La motivazione per relationem è ammissibile in generale, ma non quando impedisce di individuare il thema decidendum e il percorso logico seguito dal giudice. La sentenza è pertanto nulla, sul punto, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Decisione e rinvio
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accolto il terzo motivo e accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata nei punti interessati e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché ridetermini la pretesa relativa agli interessi, verificando se essa riguardi l’apertura di credito o il mutuo e applicando il criterio del tasso legale in assenza di prova di un diverso accordo scritto, e riesamini il recupero dei costi non di competenza. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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