Sentenza del 27/01/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio il Comune ha accolto la richiesta di esenzione ICI e ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto della controversia. Di conseguenza è venuta meno la materia del contendere. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 546/1992 e ha compensato integralmente tra le parti le spese legali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Camera di Commercio contestava l’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2001, sostenendo il diritto all’esenzione per gli immobili posseduti e destinati esclusivamente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Norme richiamate
Art. 46 del D.Lgs. 546/1992
Prevede l’estinzione del processo tributario quando, per fatti sopravvenuti, viene meno la materia del contendere. Nel caso concreto, l’annullamento degli avvisi di accertamento da parte del Comune ha determinato la cessazione della controversia.
Disciplina dell’esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
Gli immobili posseduti da un ente e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle sue finalità istituzionali possono beneficiare dell’esenzione dall’ICI, purché ricorrano concretamente i presupposti previsti dalla normativa applicabile.
Massime di principio
- Se l’ente impositore annulla o ritira l’avviso di accertamento durante il processo, la controversia può diventare priva di oggetto e il giudice può dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- L’esenzione ICI per immobili di enti pubblici o istituzionali non dipende soltanto dalla proprietà dell’immobile, ma anche dalla sua destinazione esclusiva allo svolgimento di attività istituzionali.
- È opportuno documentare sia la titolarità dell’immobile sia l’effettivo utilizzo istituzionale esclusivo, poiché la destinazione concreta del bene è essenziale per dimostrare il diritto all’esenzione.
- L’estinzione del giudizio non equivale necessariamente a una pronuncia di merito favorevole, ma se deriva dall’annullamento dell’atto impositivo comporta, in concreto, il venir meno della pretesa tributaria.
- Le spese processuali possono essere compensate quando entrambe le parti concordano sull’estinzione del giudizio o quando il comportamento processuale e la definizione sopravvenuta rendono equa tale soluzione.
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