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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07511/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente della riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l’estratto di ruolo relativo a una cartella esattoriale per omesso versamento dell’ICI per gli anni 2005-2008. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l’appello del contribuente e confermato la compensazione delle spese di primo grado, ritenendo che l’azione fosse stata proposta in una situazione di tutela soltanto preventiva e che la cartella non risultasse notificata né fosse stata intrapresa alcuna concreta azione di riscossione. Il ricorrente per cassazione ha censurato solo il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 e 92, comma 2, c.p.c. e dell’art. 24 Cost., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che, essendo egli risultato vittorioso nel merito per l’annullamento della cartella per omessa notifica e prescrizione, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza dell’ente della riscossione e che la compensazione fosse giustificata con motivazione illogica e giuridicamente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, limitata al capo spese, non fosse scrutinabile perché la sentenza impugnata non aveva rilevato l’inammissibilità originaria, ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, del ricorso avverso l’estratto di ruolo e la correlata cartella; tale profilo è questione "fondante" rilevabile d’ufficio anche in cassazione, sicché il capo sulle spese resta accessorio e non autonomamente contestabile nel modo prospettato. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come base della disciplina delle spese nel processo tributario, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in ragione del difetto di esaminabilità del capo sulle spese quando la domanda principale è originariamente inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese e l’asserita mancanza di gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e per criticare una compensazione ritenuta disincentivante l’accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte richiama tale disposizione come fonte dell’inammissibilità originaria del ricorso avverso l’estratto di ruolo e la correlata cartella, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. 03/12/2024, n. 30952

    Richiamata come precedente conforme che qualifica l’inammissibilità originaria della domanda come questione fondante rilevabile d’ufficio.

  • Cass., Sez. U., n. 24172 del 2025

    Richiamata quale arresto delle Sezioni Unite che qualifica l’inammissibilità originaria della domanda come questione "fondante" rilevabile d’ufficio anche in cassazione.

  • Cass. 25/09/2025, n. 26169

    Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di impugnazione investe soltanto il capo sulle spese, il relativo motivo non è scrutinabile se la domanda principale era originariamente inammissibile e tale profilo è rilevabile d’ufficio come questione fondante anche in sede di legittimità.
  • L’accessorietà del capo spese impedisce di farne oggetto di autonoma censura se la controversia principale è affetta da inammissibilità originaria ai sensi della disciplina speciale del processo tributario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
  • La mancata costituzione dell’intimato esclude la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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