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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4045/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Potenza che aveva dichiarato inammissibili gli appelli promossi da Ser-Fin (in via principale) e, in via incidentale, dal Comune, avendo il Tribunale qualificato l'azione esperita dai privati come "opposizione all'esecuzione" ex art. 615 c.p.c.; il Comune censurava la qualificazione, sostenendo che gli attori avessero contestato la fondatezza della pretesa di pagamento (obbligazione non tributaria/avviso di accertamento) e non l'esistenza di un titolo esecutivo, denunciando anche eccesso/extra petizione e motivazione apparente

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non ha riprodotto né descritto dettagliatamente l'atto che ha dato origine alla lite (l'avviso di pagamento/ingiunzione) né indicato la sua presenza nel fascicolo e l'eventuale documentazione allegata; per tale omissione le censure sulla qualificazione giuridica dell'azione non sono state esaminabili. La Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    La Corte del merito aveva qualificato l'azione degli attori come opposizione all'esecuzione disciplinata da questa norma quando la pretesa mirava a contestare l'esistenza di un titolo esecutivo idoneo alla riscossione mediante ruolo

  • art. 616 cod. proc. civ.

    Applicata ratione temporis per richiamare l'esclusivo rimedio del ricorso per cassazione avverso le decisioni pronunciate in sede di opposizione all'esecuzione

  • art. 949 cod. civ.

    Rilevata nella contestazione circa la natura dell'atto impugnato (evento relativo alla riscossione coattiva di canoni enfiteutici) e nella discussione sulla necessità di un titolo esecutivo per la riscossione mediante ruolo

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in tema di principio dispositivo e dovere di motivazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per difetto formale prima di esaminarne il merito

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione invocati (n. 3 e n. 4) e che il ricorrente aveva utilizzato per le censure; la Corte non ha esaminato il merito delle censure per difetto di riproduzione documentale

  • art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla presunta motivazione apparente della sentenza impugnata; la censura non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso

  • art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

    Principale norma violata secondo la Corte: impone l'obbligo di riprodurre o descrivere dettagliatamente l'atto che ha dato origine alla lite e di indicare la sua collocazione documentale; la mancata ottemperanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'ulteriore contribuito unificato da versare in ipotesi di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per il testo normativo che ha introdotto la figura dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • In cassazione è indispensabile riprodurre o descrivere dettagliatamente gli atti e i documenti del giudizio di merito richiamati: la loro omissione rende inammissibili le censure basate su detti atti (art. 366 c.p.c.)
  • Se il primo giudice non qualifica espressamente la natura della domanda, il giudice d'appello può procedere alla qualificazione sostanziale; tuttavia, le censure sulla qualificazione sono esaminabili solo se il ricorrente fornisce gli elementi documentali necessari per verificarle
  • Qualificare un ricorso come opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) anziché come impugnazione ordinaria ha effetti processuali rilevanti: cambia il rimedio esperibile (art. 616 c.p.c. e conseguenze per l'appello/ricorso per cassazione)
  • Quando si impugnano avvisi di pagamento o atti simili, è fondamentale specificare la natura formale dell'atto (es. avviso di accertamento, ordinanza-ingiunzione, formazione del ruolo) e allegarne copia nel fascicolo per consentire la verifica della legittimità della pretesa
  • Le doglianze di motivazione o di eccesso di potere del giudice d'appello (ultra/extra petizione) richiedono la puntuale esposizione e documentazione nel ricorso per cassazione; senza ciò la Corte non può procedere all'esame di merito

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