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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2003, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La CTR Puglia aveva dichiarato inammissibili sia l'appello principale di Equitalia sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inesistente la notifica dell'appello per l'assenza di una data certa, derivante dal mancato deposito dell'avviso di ricevimento. L'Agenzia ha contestato l'omessa considerazione dell'autonomia del proprio appello incidentale; Equitalia ha contestato l'inesistenza della notifica, sostenendo che la costituzione del contribuente avesse comunque sanato ogni eventuale vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e il secondo motivo di Equitalia Sud, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha affermato che l'impugnazione incidentale tempestiva è autonoma rispetto a quella principale e non viene travolta dall'inammissibilità di quest'ultima. Ha inoltre stabilito che la costituzione dell'appellato, con difese analitiche nel merito, sana ogni eventuale vizio della notifica dell'appello, anche quando vi siano dubbi sulla prova della data di spedizione o di perfezionamento. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Puglia, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella oggetto della controversia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51

    Rileva per la tempestività dell'impugnazione e per la qualificazione del ricorso autonomo di Equitalia come ricorso incidentale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina l'appello nel processo tributario e le relative modalità di proposizione e notificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 371

    Consente la proposizione del ricorso incidentale per cassazione entro i termini previsti, quando sia già stato notificato un ricorso principale sulla medesima sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    Esprime il principio di sanatoria degli atti processuali viziati quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato; nel caso concreto, la costituzione dell'appellato ha sanato l'eventuale vizio della notifica.

  • Legge n. 890 del 1982, artt. 4, comma 3, e 5, comma 3

    Riguarda le modalità della notificazione a mezzo posta e la documentazione del relativo perfezionamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Prevede rispettivamente il ricorso per nullità della sentenza o del procedimento e quello per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha accolto la censura riconducibile al n. 4 e dichiarato assorbita quella relativa al n. 5.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello incidentale tempestivo conserva la propria autonomia e deve essere esaminato anche se l'appello principale è dichiarato inammissibile.
  • La costituzione dell'appellato, soprattutto se accompagnata da difese nel merito, normalmente sana i vizi della notificazione dell'atto di impugnazione, perché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • La mera difficoltà di individuare la data di spedizione o di perfezionamento della notifica non determina automaticamente l'inesistenza dell'impugnazione, se la tempestività non è contestata e il destinatario ha concretamente esercitato il proprio diritto di difesa.
  • Quando una sentenza viene cassata per una ragione preliminare di ammissibilità, le questioni di merito non esaminate devono essere trattate dal giudice del rinvio.
  • Se l'inammissibilità deriva da una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, quale l'omesso esame di un avviso di ricevimento, può essere necessario valutare il rimedio della revocazione ordinaria anziché il ricorso per cassazione.

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