Cassazione Penale, Sentenza n. 12820/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Quattro imputati (Zheng Ledan, Lin Tuo, Liu Peipei, Nan Shengbao) avevano proposto opposizione a un decreto penale di condanna. Il Tribunale dibattimentale, nell'udienza successiva, ha revocato il decreto, dichiarato la nullità dello stesso per mancata traduzione nella lingua conosciuta dagli imputati e ha restituito gli atti al Giudice per le indagini preliminari. Il GIP ha ritenuto la restituzione illegittima: sostenendo che l'opposizione aveva già instaurato un giudizio autonomo ai sensi dell'art. 464 c.p.p., il giudice del dibattimento avrebbe dovuto proseguire il processo senza trasformare o regredire il procedimento, e che la restituzione ha determinato un'«abnormità funzionale» e una stasi processuale imponendo così la sollevazione di un conflitto negativo di competenza.
La decisione
Il giudice investito del conflitto ha ritenuto ammissibile il conflitto e, dopo aver richiamato legge e giurisprudenza, ha affermato la competenza del Tribunale dibattimentale di Prato. La Corte ha precisato che: a seguito di opposizione il decreto penale perde la natura di condanna anticipata e introduce un giudizio autonomo (che il giudice del dibattimento deve trattare); eventuali nullità relative al documento (come la mancata traduzione) possono essere sanate dal giudice del dibattimento senza restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero, onde evitare un'anomala regressione del procedimento. Pertanto è stato disposto che gli atti siano trasmessi al Tribunale dibattimentale di Prato, confermando la nullità della restituzione degli atti e la prevalente competenza del giudice del dibattimento.
Norme richiamate
art. 464 cod. proc. pen.
L'opposizione al decreto penale instaura il giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) e determina la revoca del decreto; il procedimento così instaurato è autonomo rispetto al decreto opposto e va trattato dal giudice del dibattimento.
art. 461, comma 3 cod. proc. pen.
Con l'opposizione l'imputato può chiedere il giudizio immediato, abbreviato o la pena ex art. 444; ciò conferma che l'opposizione è atto che determina la scelta del rito e l'introduzione di un giudizio autonomo.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
In caso di vizi che non attengono all'atto genetico del rapporto processuale, la rinnovazione della notificazione o della traduzione spetta al giudice del dibattimento, evitando quindi la regressione del procedimento.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato alla luce delle Sezioni Unite (Ndiaye), l'omessa traduzione della sentenza per imputato alloglotto integra una nullità generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto estendibile il principio alla documentazione e alla necessità che la traduzione sia curata dal giudice procedente senza restituire gli atti.
art. 28, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la prevalenza tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento in casi specifici; la Corte chiarisce che il suo ambito è limitato ai provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non autorizza restituzioni che determinino regressione del procedimento instaurato per opposizione.
art. 32 cod. proc. pen.
Regola la procedura per la soluzione dei conflitti di attribuzione tra giudici; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto fra giudice per le indagini preliminari e tribunale dibattimentale del medesimo ufficio.
art. 460, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata per distinzione: la revoca del decreto penale può avere regole diverse in ipotesi di impossibilità di notifica per irreperibilità; non applicabile direttamente al caso di opposizione regolarmente notificata.
Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'omessa traduzione della sentenza per imputato alloglotto costituisce nullità generale a regime intermedio che, se rilevata, comporta l'annullamento del documento sentenza e la restituzione per traduzione; la Corte nel caso concreto distingue la fase del decreto penale opposto, ritenendo che la traduzione del documento possa essere disposta dal giudice del dibattimento senza regressione del procedimento.
Giurisprudenza richiamata (Mechri, Kebao, Atanasova, Impagliatelli, Princi, Varroni, Starace)
La giurisprudenza di legittimità è stata usata per affermare che la restituzione degli atti al PM o al GIP dopo che si è instaurato il giudizio per opposizione è da considerarsi abnormità funzionale e causa di anomala regressione del procedimento; inoltre è stato confermato che la rinnovazione di atti viziati compete al giudice procedente.
Massime di principio
- Se il decreto penale è validamente opposto, perde la natura di condanna anticipata e introduce un giudizio autonomo che il giudice del dibattimento deve trattare; pertanto non è legittima la restituzione degli atti al GIP o al PM volta a riavviare il procedimento in regressione.
- La dichiarazione di nullità relativa a documenti (es. mancata traduzione) può essere sanata dal giudice del dibattimento mediante rinnovazione/integrazione (es. traduzione e nuova notificazione) senza trasferire gli atti al giudice che ha originariamente emesso il decreto.
- La restituzione degli atti disposta dal giudice del dibattimento dopo l'instaurazione del giudizio per opposizione può essere considerata abnormità funzionale e violare il principio della ragionevole durata del processo.
- I conflitti di competenza tra giudici del medesimo ufficio (GIP vs Tribunale dibattimentale) sono ammissibili e risolvibili con il procedimento previsto dall'art. 32 c.p.p.; l'art. 28 c.p.p. trova applicazione solo nei limiti e nei casi espressamente previsti dal codice.
- In presenza di irregolarità formali della documentazione (notifiche, traduzioni) è preferibile l'intervento correttivo del giudice procedente piuttosto che il rinvio degli atti a rinnovare l'intero procedimento, salvo casi particolari come l'impossibilità di notifica per irreperibilità.
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