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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14557/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, emessi dal Comune di Sirmione per omesso versamento dell’imposta su terreni e fabbricati. I contribuenti avevano contestato l’atto deducendo, in sintesi, la ruralità di alcuni fabbricati, la destinazione agricola di alcuni terreni, l’esenzione o riduzione d’imposta per abitazione principale e l’efficacia di pretesi giudicati esterni e interni formatisi in altri giudizi, anche relativi ad annualità diverse. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello, ritenendo tra l’altro che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio, che taluni immobili già godessero dell’agevolazione rurale, che altri beni non avessero i requisiti per l’esenzione o la riduzione, e che i giudicati invocati non fossero vincolanti o comunque non adeguatamente provati. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: (1) violazione di numerose norme civili e processuali sul giudicato esterno e interno e sulla doppia conforme; (2) ulteriore violazione di norme sul giudicato esterno e interno; (3) violazione del giudicato interno formatosi in altro giudizio CTR; (4) erronea ricognizione di norme civilistiche e dell’art. 13, comma 5, del d.l. 201/2011 in relazione alla valutazione documentale e fattuale della ruralità e dei requisiti impositivi. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, come mera sequenza di massime giurisprudenziali senza reale confronto con la ratio decidendi, perché il terzo motivo non riproduceva il testo dei giudicati invocati e non li aveva prodotti, e perché il quarto motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Comune di Sirmione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione è fondata sull’inammissibilità di tutti i motivi: i primi due per difetto di specificità e per mancato attacco alla ratio decidendi; il terzo per mancata trascrizione e produzione delle sentenze asseritamente passate in giudicato; il quarto perché diretto a contestare il merito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte evidenzia che il ricorso non spiega in concreto la violazione e non confronta la ratio decidendi

  • art. 2909 c.c.

    invocato in tema di giudicato, ma le censure risultano inammissibili perché non specifiche e, per il giudicato esterno, prive della necessaria riproduzione del testo della sentenza

  • art. 1241 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione

  • art. 1243 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione

  • art. 2703 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova documentale, ma la censura è stata ritenuta generica e volta alla rivalutazione del fatto

  • art. 2704 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, ma senza idonea critica alla decisione impugnata

  • art. 2706 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione

  • art. 2712 c.c.

    richiamato nei motivi sul giudicato e sulla prova documentale; la Corte ne rileva l’invocazione generica

  • art. 2715 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla prova documentale, ma senza specifica censura

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla prova documentale, ma senza specifica censura

  • art. 2720 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla ricorribilità per cassazione e alla doppia conforme, ma non utilmente argomentato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato interno; la Corte afferma che il motivo era inammissibile per mancata riproduzione della decisione invocata

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione alla doppia conforme, ma non specificamente sviluppato

  • art. 373 c.p.c.

    primo comma, seconda parte

    richiamato tra le norme invocate, senza concreta illustrazione della violazione

  • art. 387 c.p.c.

    richiamato tra le norme invocate, senza concreta illustrazione della violazione

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel contesto del ricorso per cassazione nel processo tributario

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro di denuncia per i primi tre motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per genericità e mancato confronto con la decisione impugnata

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo; la Corte rileva che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita

  • art. 13 d.l. 201/2011

    richiamato nel quarto motivo in relazione ai requisiti dell’esenzione o agevolazione IMU per i fabbricati rurali

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 54 d.l. 83/2012

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della doppia conforme

  • art. 54-bis l. 134/2012

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della doppia conforme

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo costruito come elenco di norme e massime giurisprudenziali, senza spiegare in che cosa consista concretamente l’errore del giudice, è inammissibile.
  • Il giudicato esterno, quando è invocato in Cassazione, deve essere autosufficientemente dedotto: la parte ricorrente deve riprodurre il testo della decisione passata in giudicato e non può limitarsi a un riassunto o al rinvio al fascicolo di merito.
  • La mera evocazione del giudicato interno o esterno non basta se non è dimostrata la sua concreta portata preclusiva rispetto alla decisione impugnata.
  • Non è ammissibile, in sede di legittimità, una censura che sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale chieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Nel processo tributario, la deduzione di agevolazioni o esenzioni legate a requisiti catastali o di destinazione del bene richiede una critica specifica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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