Cassazione Civile, Ordinanza n. 14557/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013, emessi dal Comune di Sirmione per omesso versamento dell’imposta su terreni e fabbricati. I contribuenti avevano contestato l’atto deducendo, in sintesi, la ruralità di alcuni fabbricati, la destinazione agricola di alcuni terreni, l’esenzione o riduzione d’imposta per abitazione principale e l’efficacia di pretesi giudicati esterni e interni formatisi in altri giudizi, anche relativi ad annualità diverse. La CTR Lombardia aveva respinto l’appello, ritenendo tra l’altro che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio, che taluni immobili già godessero dell’agevolazione rurale, che altri beni non avessero i requisiti per l’esenzione o la riduzione, e che i giudicati invocati non fossero vincolanti o comunque non adeguatamente provati. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: (1) violazione di numerose norme civili e processuali sul giudicato esterno e interno e sulla doppia conforme; (2) ulteriore violazione di norme sul giudicato esterno e interno; (3) violazione del giudicato interno formatosi in altro giudizio CTR; (4) erronea ricognizione di norme civilistiche e dell’art. 13, comma 5, del d.l. 201/2011 in relazione alla valutazione documentale e fattuale della ruralità e dei requisiti impositivi. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, come mera sequenza di massime giurisprudenziali senza reale confronto con la ratio decidendi, perché il terzo motivo non riproduceva il testo dei giudicati invocati e non li aveva prodotti, e perché il quarto motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Comune di Sirmione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione è fondata sull’inammissibilità di tutti i motivi: i primi due per difetto di specificità e per mancato attacco alla ratio decidendi; il terzo per mancata trascrizione e produzione delle sentenze asseritamente passate in giudicato; il quarto perché diretto a contestare il merito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte evidenzia che il ricorso non spiega in concreto la violazione e non confronta la ratio decidendi
art. 2909 c.c.
invocato in tema di giudicato, ma le censure risultano inammissibili perché non specifiche e, per il giudicato esterno, prive della necessaria riproduzione del testo della sentenza
art. 1241 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione
art. 1243 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione
art. 2702 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione
art. 2703 c.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla prova documentale, ma la censura è stata ritenuta generica e volta alla rivalutazione del fatto
art. 2704 c.c.
richiamato nel quarto motivo, ma senza idonea critica alla decisione impugnata
art. 2706 c.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza adeguata illustrazione della violazione
art. 2712 c.c.
richiamato nei motivi sul giudicato e sulla prova documentale; la Corte ne rileva l’invocazione generica
art. 2715 c.c.
richiamato nel quarto motivo sulla prova documentale, ma senza specifica censura
art. 2719 c.c.
richiamato nel quarto motivo sulla prova documentale, ma senza specifica censura
art. 2720 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico
art. 2730 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico
art. 2733 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico
art. 2735 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma non sviluppato in modo specifico
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla ricorribilità per cassazione e alla doppia conforme, ma non utilmente argomentato
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata
art. 113 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma senza specifico confronto con la sentenza impugnata
art. 163 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi
art. 215 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi
art. 228 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi
art. 229 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato interno; la Corte afferma che il motivo era inammissibile per mancata riproduzione della decisione invocata
art. 348-ter c.p.c.
richiamato in relazione alla doppia conforme, ma non specificamente sviluppato
art. 373 c.p.c.
primo comma, seconda parte
richiamato tra le norme invocate, senza concreta illustrazione della violazione
art. 387 c.p.c.
richiamato tra le norme invocate, senza concreta illustrazione della violazione
art. 62 d.lgs. 546/1992
richiamato nel contesto del ricorso per cassazione nel processo tributario
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro di denuncia per i primi tre motivi, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per genericità e mancato confronto con la decisione impugnata
art. 360 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo; la Corte rileva che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita
art. 13 d.l. 201/2011
richiamato nel quarto motivo in relazione ai requisiti dell’esenzione o agevolazione IMU per i fabbricati rurali
art. 13 d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13 d.P.R. 115/2002
richiamato per il parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 54 d.l. 83/2012
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della doppia conforme
art. 54-bis l. 134/2012
richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della doppia conforme
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo costruito come elenco di norme e massime giurisprudenziali, senza spiegare in che cosa consista concretamente l’errore del giudice, è inammissibile.
- Il giudicato esterno, quando è invocato in Cassazione, deve essere autosufficientemente dedotto: la parte ricorrente deve riprodurre il testo della decisione passata in giudicato e non può limitarsi a un riassunto o al rinvio al fascicolo di merito.
- La mera evocazione del giudicato interno o esterno non basta se non è dimostrata la sua concreta portata preclusiva rispetto alla decisione impugnata.
- Non è ammissibile, in sede di legittimità, una censura che sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale chieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, la deduzione di agevolazioni o esenzioni legate a requisiti catastali o di destinazione del bene richiede una critica specifica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura delle risultanze documentali.
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