Sentenza del 23/12/2015 n. 25892 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la revoca pro quota dell'agevolazione fiscale "prima casa" applicata all'acquisto dell'abitazione. Sosteneva che, ai fini del requisito della residenza, fosse sufficiente la residenza del marito nel Comune in cui si trovava l'immobile, anche se ella vi aveva trasferito la propria residenza oltre il termine di diciotto mesi. Secondo la contribuente, l'agevolazione avrebbe dovuto essere riconosciuta integralmente e non soltanto per la quota riferibile al marito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso della contribuente. Ha ritenuto che il requisito della residenza debba essere riferito alla famiglia e non necessariamente a ciascun coniuge individualmente. Pertanto, quando l'immobile è destinato a residenza familiare e uno dei coniugi risiede nel Comune dell'immobile, la diversa residenza anagrafica dell'altro coniuge non impedisce il riconoscimento integrale dell'agevolazione, in caso di acquisto in comunione legale. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1, Nota II-bis, Parte Prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma disciplina l'agevolazione prima casa e il requisito del trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile. La Corte interpreta tale requisito, in presenza di coniugi che acquistano in comunione legale, con riferimento alla residenza della famiglia e non necessariamente alla residenza anagrafica di ciascun coniuge.
Art. 143 c.c.
La disposizione individua, tra i doveri dei coniugi, la coabitazione. La Corte considera la coabitazione familiare un elemento idoneo a soddisfare il requisito della residenza ai fini dell'agevolazione tributaria, anche in assenza di una comune residenza anagrafica.
Art. 144 c.c.
La norma prevede che i coniugi fissino la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Tale principio giustifica una valutazione del requisito agevolativo riferita alla famiglia come entità autonoma rispetto ai singoli coniugi.
Art. 29 Cost.
Il richiamo al principio di tutela costituzionale della famiglia orienta l'interpretazione della normativa tributaria verso la prevalenza dell'interesse e della residenza familiare rispetto alla residenza individuale dei coniugi.
Art. 360 c.p.c., n. 5
È indicato dalla ricorrente come parametro processuale dell'impugnazione per cassazione, sebbene la decisione sia stata definita sulla base dell'interpretazione sostanziale delle norme sulla residenza e sull'agevolazione prima casa.
Massime di principio
- Nel caso di acquisto dell'abitazione in comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza per l'agevolazione prima casa può essere valutato con riferimento alla residenza della famiglia, non necessariamente a quella anagrafica di ciascun coniuge.
- La residenza del coniuge nel Comune in cui si trova l'immobile può consentire il riconoscimento integrale dell'agevolazione, se l'immobile è destinato a residenza familiare e sussiste una situazione di coabitazione o comunque di effettiva vita familiare.
- La diversa residenza anagrafica dei coniugi non comporta automaticamente la perdita o la limitazione pro quota del beneficio fiscale, poiché i coniugi non sono sempre obbligati ad avere una comune residenza anagrafica.
- La valutazione deve comunque essere effettuata sulla base delle circostanze concrete e della disciplina vigente applicabile al periodo d'imposta: la pronuncia riguarda specificamente l'acquisto in comunione legale e non autorizza automaticamente ogni caso di residenza separata.
- In presenza di un mutamento giurisprudenziale, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche quando una parte risulta vittoriosa.
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