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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11486/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo di ricorso era articolato in due censure: da un lato, la violazione di legge per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la prescrizione del reato di cui all'art. 337 c.p.; dall'altro, il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva quindi che il reato fosse estinto per prescrizione e che non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della recidiva, con conseguente diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che il delitto non era prescritto in ragione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. Ha giudicato manifestamente infondata anche la censura sulla recidiva, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente valorizzando i plurimi precedenti penali del ricorrente, indicativi di spiccata क्षमता criminale e di maggiore colpevolezza. Quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che erano già state concesse dal primo giudice, sicché la censura era priva di fondamento. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato oggetto della condanna impugnata; la Corte non ne discute il merito, ma afferma che non risultava prescritto.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata è stata ritenuta ostativa alla maturazione della prescrizione del reato e giustificata dai precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando la prescrizione viene dedotta con ricorso per cassazione, il giudice di legittimità può dichiarare manifestamente infondata la censura se il termine non è maturato alla luce degli effetti della recidiva reiterata correttamente ritenuta dal giudice di merito.
  • La mancata esclusione della recidiva è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia realmente carente o illogica; è invece immune da censure se fondata su plurimi precedenti penali idonei a dimostrare una maggiore capacità criminale e una più intensa colpevolezza.
  • La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche è infondata quando tali attenuanti risultano già riconosciute in primo grado, poiché non sussiste il denunciato omesso esame o mancata applicazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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