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Legge

L.R. Marche 1/2014

Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale

Normativa regionaleL.R. Marche 1/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Marche, l’organizzazione, le funzioni, la formazione e gli strumenti della polizia locale, promuovendo gestione associata, uniformi e dotazioni omogenee, finanziamenti regionali e un Comitato tecnico consultivo. Prevede norme transitorie iniziali del 2014 e abroga la previgente disciplina regionale del 1988 e altre disposizioni collegate.

Ordinamento della polizia locale regionale

Ordinamento della polizia locale della Regione Marche

La legge disciplina l’organizzazione e le funzioni della polizia locale nel territorio marchigiano, con l’obiettivo di rendere più efficaci ed omogenei i servizi, rafforzare il controllo del territorio e sostenere la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento definisce competenze regionali, ruolo degli enti locali, assetto dei corpi e dei servizi, formazione, dotazioni, finanziamenti e regole transitorie.

Finalità e competenze regionali

La Regione stabilisce i criteri generali per l’istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale e promuove un esercizio coordinato delle funzioni. Tra le principali competenze regionali rientrano:

  • promozione dell’esercizio associato delle funzioni, anche oltre i casi previsti dalla normativa;
  • disciplina di uniformi, distintivi di grado e di riconoscimento, modulistica e procedure di servizio;
  • definizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi;
  • formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale;
  • consulenza tecnica e giuridica agli operatori locali;
  • iniziative di ricerca, documentazione e innovazione;
  • accesso a banche dati e archivi utili;
  • promozione di protocolli operativi con Polizia di Stato, personale sanitario e altri soggetti;
  • collaborazione tra strutture di polizia locale;
  • istituzione di un portale regionale della polizia locale.

Ruolo dei Comuni e delle Province

I Comuni e le Province concorrono al sistema integrato di sicurezza locale. In particolare:

  • approvano il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;
  • promuovono progetti di controllo effettivo del territorio, comprese le fasce serali e notturne, nei limiti della contrattazione di settore;
  • possono avvalersi della SUAM per gare centralizzate di beni e servizi mediante convenzione.

Collaborazione con il volontariato

Gli enti locali possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale per iniziative in collaborazione con la polizia locale. I volontari:

  • agiscono secondo le indicazioni operative del comandante o degli agenti competenti;
  • non possono svolgere attività sostitutive della polizia locale. L’intervento può essere richiesto anche per eventi civili, religiosi, sportivi o calamitosi. Sono escluse le attività disciplinate dalla normativa statale sulla sicurezza pubblica richiamata dalla legge.

Gestione associata e cooperazione tra enti

La Regione promuove la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale per garantire omogeneità ed efficienza. La Giunta regionale definisce i criteri per la gestione associata, nel rispetto degli obblighi associativi previsti per i Comuni. La disciplina comprende:

  • organizzazione del servizio, anche tramite centrale operativa unica;
  • copertura territoriale adeguata degli enti associati;
  • coordinamento tra le strutture e rapporti con il responsabile dell’aggregazione. Se le funzioni sono trasferite a un’Unione di Comuni, le attribuzioni attribuite dalla legge ai Comuni e al Sindaco sono esercitate dall’Unione e dal Presidente dell’Unione, salvo le competenze ex art. 54 TUEL. Sono inoltre promossi accordi tra enti locali e nuclei specialistici intercomunali per funzioni non adeguatamente esercitabili dai singoli enti.

Comitato tecnico consultivo

È istituito un Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, organo consultivo della Giunta regionale e sede di confronto sulle politiche regionali del settore. È composto da rappresentanti regionali, enti locali, esperti e rappresentanze sindacali. Il Comitato:

  • formula proposte e pareri su uniformi, distintivi, mezzi, formazione, modulistica, reclutamento e comunicazione;
  • si riunisce almeno una volta l’anno e comunque su richiesta motivata di un terzo dei componenti;
  • può articolarsi in sottocommissioni;
  • può avvalersi della struttura regionale competente. Ai componenti non dipendenti regionali spetta, in via generale, solo il rimborso spese nei casi e con i limiti previsti dalla legge; non è dovuto se già percepiscono emolumenti o rimborsi dall’ente di appartenenza per le stesse attività.

Giornata della polizia locale e finanziamento degli interventi

È istituita la Giornata della polizia locale il 20 gennaio, in coincidenza con San Sebastiano. In tale occasione si svolgono iniziative su sicurezza, codice della strada e legalità, oltre a eventuali riconoscimenti al personale distintosi per meriti. La Giunta regionale determina annualmente criteri e modalità di finanziamento degli interventi previsti dalla legge, sentiti commissione assembleare e Comitato tecnico. Il finanziamento riguarda in particolare:

  • progetti innovativi per la gestione della polizia locale;
  • interventi di collaborazione e scambio di informazioni tra strutture;
  • interventi relativi alla gestione associata;
  • interventi previsti per gli strumenti e i servizi richiamati dalla legge.

Istituzione e caratteristiche dei corpi e dei servizi

Per svolgere le funzioni previste, Comuni e Province istituiscono corpi o servizi di polizia locale e ne disciplinano l’organizzazione con regolamento. Le Province possono promuovere accordi con i Comuni per forme di collaborazione tra strutture municipali. I corpi possono essere istituiti solo se sussistono requisiti minimi, tra cui:

  • almeno due turni ordinari giornalieri di vigilanza, anche festivi, in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno;
  • sistema per l’attivazione dei controlli di polizia amministrativa;
  • struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
  • servizio di rilevazione dell’infortunistica stradale. La Giunta regionale definisce inoltre il numero minimo di unità di personale e di ore di servizio per la costituzione del corpo. È privilegiato un assetto organizzativo improntato a decentramento e prossimità.

Assetto professionale e dipendenza funzionale

Gli appartenenti alla polizia locale si articolano in tre figure professionali:

  • responsabile del servizio o comandante del corpo;
  • addetti al coordinamento e controllo, compresi eventuali vice comandanti;
  • agenti. La dotazione organica ottimale è di un addetto ogni mille abitanti, salvo diversa proporzione motivata da disponibilità di bilancio ed esigenze locali, come stagionalità turistica, estensione territoriale, viabilità, traffico, insediamenti produttivi e commerciali, presenza di infrastrutture portuali o aeroportuali e fenomeni criminosi. I corpi, se istituiti, dipendono dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e non possono essere inseriti in settori amministrativi più ampi. Il comandante dipende funzionalmente solo dal vertice politico dell’ente e non da altri dirigenti. Dove il corpo non è istituito, i Comuni devono assicurare le funzioni mediante corpi associati; in alternativa, possono istituire servizi singoli o associati. Se il servizio non è eretto a corpo, può essere collocato in una struttura dirigenziale più ampia, purché resti il rapporto diretto con Sindaco o Presidente della Provincia. La legge dà priorità di finanziamento alle funzioni svolte in forma associata.

Funzioni operative della polizia locale

I corpi e i servizi svolgono le funzioni attribuite dalle norme vigenti, con particolare riferimento a:

  • vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
  • tutela dell’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  • soccorso in calamità, disastri e infortuni privati, nonché collaborazione con la protezione civile dell’ente. Il personale svolge anche, nei casi previsti dalla normativa statale, funzioni di polizia giudiziaria, polizia tributaria dell’ente locale, ausiliarie di pubblica sicurezza e polizia stradale. L’attività si svolge ordinariamente nel territorio dell’ente o degli enti associati, ma sono ammessi interventi fuori ambito per:
  • missioni autorizzate di collegamento e rappresentanza;
  • operazioni in flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  • attività in collaborazione con altre polizie locali in occasione di eventi stagionali o eccezionali, con appositi accordi e previa comunicazione al Prefetto competente. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, il limite territoriale può essere superato su richiesta dell’autorità giudiziaria. Il regolamento può prevedere armi e altri presidi tattici finalizzati alla difesa personale, secondo la normativa statale. Gli enti locali possono fissare tariffe per attività di pubblico interesse che richiedano impiego straordinario o esclusivo di personale e mezzi della polizia locale; le attività richieste da pubbliche amministrazioni sono esenti.

Responsabile del servizio e comandante del corpo

Il responsabile o comandante dirige le attività, emana ordini e disposizioni, cura organizzazione, addestramento, disciplina e impiego tecnico-operativo del personale e attua indirizzi e direttive del Sindaco o del Presidente della Provincia. L’incarico di comandante può essere conferito sia a appartenenti alla polizia locale sia ad altri soggetti con analogo profilo e comprovata esperienza, commisurata ai compiti e alla complessità dell’ente. L’incarico è incompatibile con altri compiti o incarichi nell’ente, compresa la dirigenza di settori diversi dalla polizia locale.

Uniformi, distintivi, tessere e mezzi

Gli operatori svolgono le attività in uniforme, salvo diversa previsione del regolamento comunale o provinciale. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, disciplina con regolamento:

  • caratteristiche delle uniformi per circostanze e specialità di impiego;
  • elementi identificativi del personale;
  • distintivi di grado;
  • contrassegni di specialità, incarico, anzianità e onorificenza;
  • tessere di riconoscimento;
  • caratteristiche di contrassegni, accessori, veicoli e mezzi operativi. Uniformi e segni distintivi devono essere chiaramente distinguibili da quelli delle forze dell’ordine e delle forze armate e non devono creare confusione con quelli di guardie giurate e personale assimilato. I veicoli ad uso esclusivo di polizia stradale sono assoggettati al pagamento forfettario della tassa automobilistica regionale secondo la normativa vigente.

Strumenti operativi e numero telefonico unico

La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi in dotazione alla polizia locale e le modalità di istituzione, presso la SOUP, del numero telefonico unico di emergenza per la polizia locale collegato al territorio regionale.

Formazione, aggiornamento e riqualificazione

La Regione programma e realizza le attività formative con la collaborazione degli enti locali tramite la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno espresso dagli enti locali, stabilisce contenuti e modalità dei programmi per:

  • accesso alle diverse figure professionali;
  • personale a tempo determinato;
  • aggiornamento e riqualificazione del personale in servizio. La formazione può essere decentrata sul territorio. Il personale assunto a tempo determinato può essere adibito al servizio attivo solo dopo un corso di formazione organizzato dall’ente locale secondo i criteri regionali. La Regione tiene un albo dei docenti e può organizzare lezioni per il conseguimento della patente di servizio.

Corsi di prima formazione e aggiornamento

I corsi di prima formazione sono obbligatori per i vincitori di concorsi a tempo indeterminato e comunque per ogni nuova unità addetta alle funzioni di polizia locale; vanno frequentati entro due anni dall’assunzione. Se l’assunzione avviene tramite corso-concorso, la partecipazione può valere come frequenza del corso, a condizione che i contenuti siano conformi agli standard regionali. Per la continuità dell’aggiornamento professionale, la Scuola regionale organizza corsi specifici e di alta specializzazione per responsabili e comandanti, nonché corsi e seminari di aggiornamento e specializzazione per il personale; al termine è rilasciato apposito attestato. La struttura regionale può inoltre promuovere corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento, anche in collaborazione con le Università marchigiane; tali corsi possono essere affidati alla Scuola regionale e il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile nelle graduatorie.

Disposizioni finanziarie

Per il 2014 è autorizzata una spesa complessiva di 159.800 euro per l’attuazione della legge. La copertura è assicurata mediante quote di risorse già stanziate da precedenti leggi regionali e attraverso variazioni di bilancio autorizzate alla Giunta. Per gli anni successivi la spesa è demandata alle leggi finanziarie annuali, nel rispetto degli equilibri di bilancio. È inoltre prevista copertura specifica per i rimborsi ai componenti del Comitato tecnico non dipendenti regionali.

Regime transitorio, adeguamenti e abrogazioni

Il Comitato tecnico deve essere costituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore; fino ad allora continua a operare il precedente Comitato tecnico previsto dalla disciplina del 1988. Entro 120 giorni la Giunta deve adottare i regolamenti per l’adeguamento alla gestione associata e per l’attuazione delle regole sul numero minimo di personale del corpo. Fino all’adozione del regolamento sulle uniformi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, garantendo una sostituzione graduale delle uniformi. Comuni e Province devono adeguare i propri regolamenti entro 180 giorni dall’entrata in vigore; la disciplina si applica anche ad altri enti locali che adeguino il proprio ordinamento. Fino all’adozione degli atti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate e i relativi provvedimenti attuativi, nei limiti di compatibilità. La legge abroga la previgente legge regionale sulla polizia locale del 1988 e ulteriori disposizioni regionali richiamate in nota, rendendo superata la disciplina precedente.

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