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Legge

L.R. Marche 3/2014

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale"

Normativa regionaleL.R. Marche 3/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 18 marzo 2014, n. 3 interviene in più punti sulla legge forestale regionale n. 6/2005, aggiornando disciplina del verde urbano, formazioni vegetali del paesaggio rurale e vari profili gestionali. Prevede inoltre norme transitorie: entro 6 mesi la Giunta deve adottare il regolamento e i criteri richiamati; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla legge forestale regionale delle Marche

Modifiche alla legge forestale regionale delle Marche

La legge regionale Marche 18 marzo 2014, n. 3 apporta una serie di modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (“Legge forestale regionale”). L’intervento incide su numerosi aspetti della disciplina forestale e del verde, con aggiornamenti su definizioni, procedure, competenze e criteri applicativi.

Oggetto delle modifiche

Il provvedimento non disciplina ex novo la materia, ma modifica in modo diffuso la legge forestale regionale vigente. Gli interventi risultano diretti, in particolare, a:

  • sostituire o integrare alcune disposizioni della l.r. 6/2005;
  • introdurre nuove previsioni su specifici istituti;
  • aggiornare la rubrica di un capo della legge;
  • abrogare una disposizione già introdotta.

Interventi sulla disciplina forestale e del verde

La legge modifica numerosi articoli della l.r. 6/2005, tra cui le disposizioni iniziali e quelle relative alla gestione e tutela del patrimonio forestale e vegetazionale. In particolare:

  • sostituisce gli articoli 1 e 6;
  • inserisce l’articolo 9 bis;
  • modifica gli articoli 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 27 e 30;
  • inserisce gli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies;
  • modifica la rubrica del Capo IV.

Dalle note emergono anche interventi puntuali su:

  • l’inserimento di nuove lettere nell’elenco dell’articolo 12;
  • la riscrittura di alcuni commi degli articoli 12, 20, 23, 24, 27 e 30;
  • l’aggiunta di un comma 3 bis all’articolo 16 e di un comma 1 bis all’articolo 18.

Norme transitorie e adempimenti della Giunta regionale

La disciplina transitoria impone un termine preciso alla Giunta regionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Giunta deve adottare:

  • lo “Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”, previsto dal comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005 come sostituito dalla presente legge;
  • i criteri previsti dagli articoli 23 e 24 della l.r. 6/2005, come modificati dalla stessa legge.

Abrogazioni

La legge abroga il comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 6/2005. Inoltre, la nota all’articolo 9 segnala che la disposizione introdotta da tale articolo è stata successivamente abrogata dall’art. 35 della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3; pertanto quella specifica innovazione non è più vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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