Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2602/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, della nota del 17.7.2025 del SUAP del Comune di Cantù recante diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art.44 D. Lgs. n.259/2003 all’installazione di una SRB in Via San Francesco d’Assisi, s.n.c., Cantù; della nota prot. 675 del 16.7.2025 del SUAP del Comune di Cantù recante comunicazione di asserita inefficacia dell’Autocertificazione di avvenuta autorizzazione per silenzio assenso dell’autorizzazione all’installazione di tale SRB; della nota prot. n. 33753 del 23.6.2025 del SUAP del Comune di Cantù recante comunicazione ai sensi dell’art.10-bis della Legge n.241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione all’installazione di tale SRB; del parere prot. n. 31646 dell’11.6.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale quand’anche non conosciuto; del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cantù approvato con Delibera n.5 del 31.1.2014, in particolare la tavola “DP23 – la rete ecologica e la rete verde comunale connessioni” del Documento di Piano del PGT ove interpretato nel senso di imporre un divieto generalizzato di installazione delle infrastrutture di telecomunicazione nelle aree denominate “aree di salvaguardia e tutela ambientale all’esterno del tessuto urbano consolidato costituenti la Rete Ecologica Comunale (REC)” della Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia VII/7351 dell’11.12.2001, ove interpretata nel senso illegittimamente prospettato dal Comune di Cantù di prevedere che la potenza totale al connettore di antenna di 300 Watt venga calcolata sommando la potenza degli apparati 3 appartenenti a diversi settori di una SRB se di analoga tecnologia e frequenza, al fine di valutare il rispetto della soglia di 300W di potenza totale al connettore d’antenna quale criterio di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nelle “aree di particolare tutela” di cui all’art.4, comma 4, della L. R. n.11/2001; della nota prot. n. T1.2015.0061002 del 1°.12.2015 della Giunta di Regione Lombardia ove interpretata nel senso illegittimamente prospettato dal Comune di Cantù di prevedere che la potenza totale al connettore di antenna di 300 Watt venga calcolata sommando la potenza degli apparati appartenenti a diversi settori di una SRB se di analoga tecnologia e frequenza; del Regolamento del Comune di Cantù “per l’installazione di impianti per la telefonia cellulare e Stazioni Radio Base” adottato con Delibera consiliare n.60 del 22.12.2020 e approvato con Delibera consiliare n. 22 del 27.4.2021, ove interpretato nel senso di prevedere che la potenza totale al connettore di antenna di 300 Watt venga calcolata sommando la potenza degli apparati appartenenti a diversi settori di una SRB se di analoga tecnologia e frequenza.

Giustizia amministrativa202504034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, comunicazione di inefficacia dell’autocertificazione di autorizzazione per silenzio assenso, preavviso di rigetto e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’operatore ha impugnato il diniego del SUAP comunale relativo all’installazione di una stazione radio base, nonché la comunicazione con cui il Comune aveva negato l’avvenuta formazione del silenzio assenso. Il diniego era fondato sulla collocazione dell’impianto in un’area di salvaguardia e tutela ambientale esterna al tessuto urbano consolidato, individuata dal PGT come parte della Rete Ecologica Comunale, sul presunto superamento della soglia di 300 watt di potenza totale al connettore d’antenna e sull’asserita incompletezza del parere ARPA quanto ai profili urbanistici e vincolistici. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14, 14-bis, 14-quater, 14-quinquies e 21-octies l. 241/1990, degli artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003 e degli artt. 5 e 8 l. 36/2001, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili in linea generale con ogni destinazione urbanistica; che il PGT non prevedeva un divieto specifico di installazione nella zona; che il limite di 300 watt doveva essere calcolato separatamente per ciascun settore e non sommando gli apparati di settori diversi; che il parere positivo di ARPA attestava il rispetto dei limiti di esposizione; e che il silenzio assenso si era formato decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, accertando altresì il diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base. In primo luogo, ha ritenuto formato il silenzio assenso il 24 giugno 2025, decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza del 24 aprile 2025. Il preavviso di rigetto non aveva efficacia sospensiva o interruttiva del termine; comunque, anche ammettendone l’effetto sospensivo, il termine sarebbe decorso dopo un ulteriore giorno dalla presentazione delle osservazioni, mentre il diniego espresso era intervenuto soltanto il 17 luglio 2025. In secondo luogo, il Collegio ha affermato che le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di comunicazione elettronica assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dichiarate di pubblica utilità, sono in via generale compatibili con ogni destinazione urbanistica, compresa quella agricola. I Comuni possono individuare aree preferenziali e imporre limitazioni puntuali, specifiche, motivate e proporzionate, ma non possono introdurre divieti generalizzati o utilizzare la Rete Ecologica Comunale per impedire indistintamente l’installazione degli impianti. Nel caso concreto non risultava dimostrata l’esistenza, la natura giuridica o la portata di un vincolo REC idoneo a vietare l’impianto; il PGT e il regolamento comunale non prevedevano un divieto specifico. Il diniego era inoltre privo di una motivazione concreta sull’incompatibilità dell’opera con gli interessi tutelati e non indicava eventuali modifiche progettuali necessarie per rendere l’intervento compatibile. Infine, il TAR ha ritenuto illegittimo il criterio comunale di calcolo della potenza: la soglia di 300 watt al connettore d’antenna deve essere verificata separatamente per i singoli settori e apparati, senza sommare le potenze di settori diversi aventi analoga tecnologia e frequenza. Le spese di lite sono state compensate, con addebito al Comune del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”

    L’assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria comporta la loro generale compatibilità con le destinazioni urbanistiche comunali e impedisce divieti generalizzati di localizzazione.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; il termine previsto per la formazione del silenzio assenso decorre dalla presentazione dell’istanza, salvo una valida richiesta di integrazione documentale.

  • art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003

    La sospensione del termine procedimentale richiede una richiesta di integrazione documentale prevista dalla disposizione; il preavviso di rigetto non produce, secondo la decisione, effetti sospensivi o interruttivi.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Il mancato intervento degli atti ostativi entro il termine previsto conduce alla formazione del titolo abilitativo tacito.

  • art. 51 d.lgs. 259/2003

    ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”

    La qualificazione delle infrastrutture come opere di pubblica utilità rafforza l’esigenza di assicurare la capillare diffusione della rete, pur senza derogare alla tutela di interessi differenziati come quelli ambientali e paesaggistici.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    Consente ai Comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, ma non di prevedere divieti generalizzati di installazione.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale disposizione relativa alle opere di urbanizzazione primaria, cui sono assimilate le infrastrutture di comunicazione elettronica.

  • art. 3 DPCM 8 luglio 2003

    Individua i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, il cui rispetto è stato attestato dal parere positivo di ARPA.

  • art. 10, comma 2, l. 214/2023

    È richiamato con riferimento ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

  • art. 87-bis d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale elemento testuale coerente con la considerazione separata degli apparati e delle tecnologie ai fini della valutazione della potenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi non sospende né interrompe il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dal procedimento di autorizzazione esaminato.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate di pubblica utilità, sono in linea generale compatibili con ogni destinazione urbanistica; gli enti locali non possono vietarne l’installazione in intere categorie di zone o in ampie porzioni del territorio mediante divieti generalizzati.
  • I Comuni possono individuare aree preferenziali e imporre limitazioni puntuali alla localizzazione delle stazioni radio base, ma il diniego deve fondarsi su una specifica, concreta, motivata e proporzionata incompatibilità dell’impianto con interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici tutelati; un generico richiamo a finalità di tutela ambientale non è sufficiente.
  • In assenza di una richiesta di integrazione documentale prevista dalla disciplina speciale, il termine per la formazione del silenzio assenso sull’installazione di una stazione radio base non è sospeso o interrotto dal preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
  • Ai fini del rispetto della soglia di 300 watt al connettore d’antenna, la potenza deve essere calcolata separatamente per i singoli settori e apparati della stazione radio base; non è legittimo sommare le potenze di apparati appartenenti a settori diversi, anche se utilizzano tecnologia e frequenza analoghe.
  • Quando l’amministrazione nega l’autorizzazione per ragioni di tutela dell’area, deve esaminare le caratteristiche concrete dell’impianto e indicare specificamente gli elementi di contrasto con l’interesse tutelato, oppure spiegare perché non siano ipotizzabili modifiche progettuali idonee a rendere l’opera compatibile.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.