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Circolare

Circolare numero 112 del 19-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la concessione, per il 2004, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore dei lavoratori di due specifici comparti: spedizioni doganali in Friuli Venezia Giulia e pelli, cuoio e calzature nel distretto Fermano-Maceratese delle Marche. Definisce durata, platee, misure delle prestazioni, codici intervento da utilizzare e limiti di spesa, oltre a chiarire gli obblighi contributivi delle imprese durante l’utilizzo delle prestazioni. Specifica inoltre che per la mobilità non è previsto un termine di domanda e che le sedi devono acquisire il modulo DS21 e i dati reddituali necessari.

Trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per imprese del Friuli Venezia Giulia e delle Marche: istruzioni contributive

Concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per specifiche aree e settori

La circolare disciplina l’applicazione del decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il provvedimento riguarda la concessione, per l’anno 2004, di trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore di lavoratori dipendenti, sospesi, a orario ridotto o licenziati, operanti in due ambiti territoriali e settoriali ben definiti: le imprese di spedizioni doganali del Friuli Venezia Giulia e le imprese del settore pelli, cuoio e calzature del distretto Fermano-Maceratese nelle Marche. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative e contributive per la gestione delle prestazioni.

Settore delle spedizioni doganali in Friuli Venezia Giulia

Per le imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia, il decreto dispone la concessione di integrazione salariale e mobilità per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nell’anno 2004. La misura riguarda 800 lavoratori sospesi dal lavoro, lavoranti ad orario ridotto o licenziati, dipendenti o già dipendenti da imprese che abbiano sottoscritto il verbale di accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 marzo 2004.

Per l’indennità di mobilità, la circolare chiarisce che il decreto non prevede un termine specifico per la presentazione della domanda. Le sedi, al ricevimento dell’istanza del lavoratore, devono invitarlo a compilare il Mod. DS21 e richiedere direttamente alle imprese i dati reddituali necessari per la liquidazione della prestazione.

La mobilità deve essere corrisposta per gli otto mesi dell’anno 2004 ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura del 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. Nella liquidazione va utilizzato il codice intervento 037. Per i periodi di fruizione della prestazione spetta eventualmente anche l’assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina vigente.

Settore pelli, cuoio e calzature nel distretto Fermano-Maceratese

Per il distretto produttivo Fermano-Maceratese della Regione Marche, l’articolo 4 del decreto prevede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi nell’anno 2004. La misura si applica ai lavoratori sospesi dal lavoro o ad orario ridotto dipendenti da imprese artigiane alle quali non si applica l’articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché da imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nel settore pelli, cuoio e calzature, identificato dai codici ISTAT 19.1, 19.2 e 19.3, ubicate nella medesima area.

Lo stesso articolo prevede inoltre la proroga dell’indennità ordinaria di mobilità fino al 31 dicembre 2004, per le indennità scadute o in scadenza nel corso dello stesso anno, nei confronti dei lavoratori licenziati da imprese industriali del settore e dell’area indicati.

Anche in questo caso il decreto non fissa un termine per la domanda di mobilità. Le sedi devono quindi far compilare il Mod. DS21 e acquisire direttamente dalle imprese i dati reddituali necessari alla liquidazione.

La mobilità va corrisposta fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 223/1991, nella misura dell’80% del trattamento straordinario di integrazione salariale. Per la liquidazione deve essere utilizzato il codice intervento 038. È altresì previsto, per i periodi di fruizione, l’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Limiti finanziari e controlli di spesa

Entrambe le concessioni sono autorizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste dall’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003. Per il Friuli Venezia Giulia l’onere è pari a euro 9.408.000,00; per le Marche il limite massimo di spesa è pari a euro 8.000.000,00. In entrambi i casi la spesa è posta a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

La circolare richiama inoltre gli obblighi di monitoraggio: l’INPS, unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, deve controllare i flussi di spesa relativi alle prestazioni riconosciute nel primo ambito e riferire ai Ministri competenti; analogamente, per il distretto marchigiano, l’INPS insieme alla Direzione Regionale del lavoro di Ancona deve svolgere il medesimo controllo e trasmettere il riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Obblighi contributivi delle imprese durante l’utilizzo degli ammortizzatori

La circolare richiama infine l’articolo 5 del decreto interministeriale, secondo cui le imprese operanti nei settori interessati alla mobilità sono tenute, durante l’utilizzo dei trattamenti nell’anno 2004, al versamento della contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 28 maggio 2004, prot. n. 53614, ha precisato che, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, le aziende o i datori di lavoro sono tenuti al versamento della sola contribuzione addizionale, con esclusione della contribuzione ordinaria. In caso di procedura di mobilità, la tassa di ingresso prevista dall’articolo 5 della legge n. 223/1991, che normalmente comporta il versamento di tre mensilità in caso di accordo sindacale, deve essere riproporzionata in relazione al periodo di effettivo utilizzo dell’indennità di mobilità da parte del singolo lavoratore.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione al decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il provvedimento dispone per il 2004 la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità in favore di lavoratori sospesi, a orario ridotto o licenziati da imprese ubicate in specifiche aree e settori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Marche.

Settore spedizioni doganali in Friuli Venezia Giulia

Per le imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia è prevista la concessione di integrazione salariale e mobilità per un periodo anche non continuativo non superiore a otto mesi nel 2004, in favore di 800 lavoratori sospesi, a orario ridotto o licenziati. I destinatari sono i lavoratori di imprese che hanno sottoscritto il verbale di accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 4 marzo 2004.

Mobilità nel Friuli Venezia Giulia: misura, gestione e codici

Per la mobilità non è previsto un termine specifico di presentazione della domanda. Le sedi devono invitare il lavoratore a compilare il Mod. DS21 e richiedere direttamente alle imprese i dati reddituali necessari alla liquidazione. L’indennità va corrisposta per gli otto mesi del 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 223/1991, nella misura del 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. In liquidazione deve essere utilizzato il codice intervento 037. Durante la fruizione può spettare l’assegno per il nucleo familiare secondo le norme vigenti.

Limiti finanziari e controlli per il Friuli Venezia Giulia

La concessione è subordinata alle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003. L’onere è pari a euro 9.408.000,00 ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. INPS e Regione Friuli Venezia Giulia devono controllare i flussi di spesa e riferire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Settore pelli, cuoio e calzature nel distretto Fermano-Maceratese

Per il distretto produttivo Fermano-Maceratese della Regione Marche, l’articolo 4 del decreto prevede un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo anche non continuativo non superiore a quattro mesi nel 2004 per lavoratori sospesi o a orario ridotto dipendenti da imprese artigiane non soggette all’articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e da imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei codici ISTAT 19.1, 19.2 e 19.3. È inoltre prevista la proroga dell’indennità ordinaria di mobilità fino al 31 dicembre 2004 per i lavoratori licenziati da imprese industriali dello stesso settore e della stessa area.

Mobilità nelle Marche: misura, gestione e codici

Anche per questa fattispecie il decreto non prevede un termine per la domanda di mobilità. Le sedi devono far compilare il Mod. DS21 e acquisire i dati reddituali dalle imprese. L’indennità di mobilità va corrisposta fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 223/1991, nella misura dell’80% del trattamento straordinario di integrazione salariale. In liquidazione deve essere utilizzato il codice intervento 038. Anche in questo caso spetta eventualmente l’assegno per il nucleo familiare.

Limiti finanziari e controlli per le Marche

La concessione è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’articolo 3, comma 137, della legge n. 350/2003. L’onere massimo è pari a euro 8.000.000,00 ed è a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. INPS e Direzione Regionale del lavoro di Ancona devono controllare i flussi di spesa e darne riscontro ai Ministri competenti.

Obblighi contributivi delle imprese

L’articolo 5 del decreto stabilisce che le imprese interessate alla mobilità devono versare, durante l’utilizzo dei trattamenti nell’anno 2004, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni. Il Ministero del Lavoro, con nota del 28 maggio 2004, prot. n. 53614, precisa che, in caso di cassa integrazione straordinaria, le aziende sono tenute al solo versamento della contribuzione addizionale, con esclusione della contribuzione ordinaria. In caso di procedura di mobilità, la tassa di ingresso prevista dall’articolo 5 della legge n. 223/1991, normalmente pari a tre mensilità in caso di accordo sindacale, deve essere riproporzionata al periodo di effettivo utilizzo dell’indennità da parte del singolo lavoratore.

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