Circolare numero 113 del 19-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni alle aziende agricole per la compilazione del modello DMAG-Unico in relazione ai lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’UE assunti in Italia come operai agricoli. Richiama il quadro normativo applicabile dal 1° maggio 2004, distinguendo tra i Paesi soggetti a limitazioni transitorie e Malta e Cipro, per i quali si applicano subito tutte le disposizioni comunitarie. Vengono inoltre indicati i codici da utilizzare nel DMAG-Unico per identificare lo Stato di provenienza del lavoratore e precisato che tali codici valgono dalle dichiarazioni del secondo trimestre 2004, solo per i nuovi ingressi autorizzati dalle DPL.
Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri UE assunti come operai agricoli
Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti come operai agricoli
La circolare disciplina gli adempimenti delle aziende agricole che assumono lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea, con particolare riferimento alla compilazione del modello DMAG-Unico. Il documento si colloca nel contesto delle regole transitorie applicabili dal 1° maggio 2004 e fornisce indicazioni operative per l’identificazione dei lavoratori nel flusso dichiarativo trimestrale.
Quadro normativo di riferimento
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 14 del 28 aprile 2004, ha chiarito che dal 1° maggio 2004 per i cittadini della Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia si applicano automaticamente tutte le disposizioni del diritto comunitario, salvo quelle degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, sospese per i primi due anni dalla data di adesione.
Per tale periodo transitorio, la disciplina dell’ingresso di tali cittadini continua a essere regolata dalle misure nazionali o dagli accordi bilaterali. Diversamente, per Malta e Cipro trovano immediata applicazione tutte le disposizioni comunitarie.
Ambito soggettivo e destinatari
Le istruzioni sono rivolte alle aziende agricole assuntrici di manodopera che intendano impiegare lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri elencati in premessa, dal 1° maggio 2004 in poi, purché abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro ai sensi del D.P.C.M. 20 aprile 2004.
La circolare precisa inoltre che, una volta ottenuta tale autorizzazione, le aziende agricole devono presentare l’attuale registro d’impresa secondo le modalità richiamate nel messaggio INPS n. 0000762 del 12 gennaio 2004.
Compilazione del DMAG-Unico
Ai fini della corretta identificazione dei lavoratori interessati, le aziende tenute alla presentazione del modello DMAG-Unico, istituito con circolare n. 153 del 27 settembre 2002, devono compilare il quadro F indicando:
- nel campo "COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO", in chiaro e per esteso, lo Stato estero di nascita;
- nel campo "PROVICIA DI NASCITA (PROV)", il codice dello Stato di provenienza del lavoratore, secondo la tabella fornita dalla circolare.
I codici attribuiti sono i seguenti:
- 01: Repubblica Ceca
- 02: Estonia
- 03: Lettonia
- 04: Lituania
- 05: Polonia
- 06: Slovacchia
- 07: Slovenia
- 08: Ungheria
Decorrenza dei codici e limiti applicativi
I codici devono essere utilizzati a partire dalle dichiarazioni trimestrali del secondo trimestre 2004. La circolare raccomanda massima attenzione nell’uso di tali codici, precisando che essi sono riservati esclusivamente ai lavoratori che dal 1° maggio 2004 accedono al mercato del lavoro italiano.
Non devono invece essere utilizzati per i lavoratori che, alla medesima data, risultavano già occupati legalmente in Italia e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
Punti principali
Quadro normativo per i nuovi Stati membri UE
Dal 1° maggio 2004, per i cittadini di Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia si applicano automaticamente tutte le disposizioni del diritto comunitario, tranne gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, sospesi per i primi due anni dalla data di adesione. Per tale periodo continuano a valere le misure nazionali o gli accordi bilaterali. Per Malta e Cipro, invece, trovano immediata applicazione tutte le disposizioni comunitarie.
Destinatari e ambito applicativo
Le istruzioni sono rivolte alle aziende agricole che assumono manodopera e che impiegano lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri sopra indicati, i quali intendano accedere al mercato del lavoro italiano dal 1° maggio 2004 e abbiano ottenuto l’autorizzazione delle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro secondo il D.P.C.M. 20 aprile 2004.
Adempimenti successivi all’autorizzazione
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, le aziende agricole devono presentare l’attuale registro d’impresa secondo le modalità richiamate nel messaggio n. 0000762 del 12 gennaio 2004.
Compilazione del modello DMAG-Unico
Ai fini dell’identificazione dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri, le aziende tenute alla presentazione del DMAG-Unico devono compilare il quadro F indicando nel campo "COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO" lo Stato estero di nascita per esteso e, nel campo "PROVICIA DI NASCITA (PROV)", il codice dello Stato di provenienza secondo la tabella allegata dalla circolare.
Codici da utilizzare per lo Stato di provenienza
La circolare associa i seguenti codici agli Stati di provenienza: 01 Repubblica Ceca, 02 Estonia, 03 Lettonia, 04 Lituania, 05 Polonia, 06 Slovacchia, 07 Slovenia, 08 Ungheria.
Decorrenza e limiti di utilizzo dei codici
I codici indicati hanno validità a partire dalle dichiarazioni trimestrali del secondo trimestre 2004. Devono essere utilizzati soltanto per i lavoratori che dal 1° maggio 2004 accedono al mercato del lavoro italiano e non per quelli che a tale data risultavano già occupati legalmente in Italia e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
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