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Circolare

Circolare numero 115 del 19-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità con cui l’INPS presta assistenza fiscale ai propri sostituiti per il Modello 730/2004, sia direttamente sia tramite CAF, e regola acquisizione, trasmissione, conguagli e casi particolari. Vengono fissate scadenze precise per presentazione, invio telematico, consegna dei prospetti e gestione delle integrazioni, con distinzione tra posizioni a credito e a debito, pensionati, dipendenti e situazioni di incapienza, decesso o cessazione del rapporto. Sono inoltre richiamate le procedure informatiche dedicate, i controlli di conformità, le sanzioni e i codici operativi per la contabilizzazione dei conguagli.

Assistenza fiscale INPS 2004: gestione dei Modelli 730, risultanze contabili e conguagli

Assistenza fiscale prestata dall’INPS: gestione delle risultanze contabili ed elaborazioni dei conguagli

La circolare disciplina in modo organico l’assistenza fiscale per il Modello 730/2004 prestata dall’INPS ai propri sostituiti, con particolare attenzione ai pensionati, alla gestione delle risultanze contabili trasmesse dai CAF e alle operazioni di conguaglio sulle prestazioni erogate. Il documento integra le istruzioni generali dell’Agenzia delle Entrate e definisce procedure, scadenze, controlli, casi particolari e flussi informativi tra CAF, sostituti d’imposta, sedi INPS e Amministrazione finanziaria.

Ambito di applicazione e organizzazione del servizio

L’INPS conferma anche per il 2004 l’assistenza fiscale diretta nei confronti dei propri sostituiti, in attuazione della facoltà riconosciuta ai sostituti d’imposta dal d.lgs. n. 490 del 28 dicembre 1998 e successive modificazioni. Le strutture territoriali devono informare pensionati, dipendenti e percettori di prestazioni interessati, senza necessità di prenotazione preventiva, ma con adeguata pianificazione dell’attività per contenere i disagi dell’utenza.

Le dichiarazioni Mod. 730/2004 presentate direttamente all’INPS dovevano essere ricevute entro il 30 aprile 2004. Per agevolare la gestione, l’Istituto ha reingegnerizzato la procedura di acquisizione, disponibile in INTRANET nel percorso "Assicurato e Pensionato" > "Assistenza Fiscale". La procedura consente protocollazione automatica e in tempo reale, acquisizione delle dichiarazioni normali, congiunte e con tutore, nonché monitoraggio delle pratiche ricevute e non ancora immesse nel sistema.

Precompilazione e acquisizione delle dichiarazioni presentate all’INPS

Per i contribuenti che avevano già fruito dell’assistenza fiscale INPS nel 2003, la precompilazione automatica dei modelli 730/2004 utilizza dati già presenti negli archivi, tra cui:

  • quadro anagrafico, residenza e familiari a carico;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati dai quadri A e B del 730/2003;
  • redditi di lavoro e pensione erogati dall’INPS e relative ritenute risultanti dal CUD 2004;
  • oneri e spese rateizzati;
  • acconti trattenuti nel corso del conguaglio dell’assistenza fiscale 2003;
  • crediti non rimborsati e ritenute sospese.

Per il quadro C dei pensionati vengono utilizzati i dati dei CUD elaborati in sede di rinnovo, senza considerare eventuali rettifiche apportate dalle sedi o dalle agenzie. La funzione di precompilazione ha lo scopo di accelerare l’acquisizione e consentire un confronto immediato con i dati indicati dal contribuente, che restano comunque da confermare nella dichiarazione cartacea.

Il testo precisa inoltre che, per i dipendenti dell’Istituto, è disponibile la funzione di consultazione e stampa della propria dichiarazione, con le medesime modalità già previste per il cedolino mensile.

Presentazione del Modello 730 ai sostituti d’imposta e ai CAF

La circolare richiama le regole generali del Modello 730/2004 contenute nella circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2004. Possono utilizzare il Modello 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, i soci di cooperative, i sacerdoti, i titolari di cariche pubbliche elettive e i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, purché abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti.

Per i contratti a tempo determinato inferiore all’anno valgono condizioni specifiche: il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2004, oppure a un CAF-dipendenti se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2004 e sono noti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. L’assistenza è ammessa anche per chi possiede solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa, sempre se ricorrono le condizioni temporali indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato anche dal rappresentante o tutore per i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Soggetti esclusi dal Modello 730

Non possono utilizzare il Modello 730/2004 i contribuenti che nel 2003 abbiano posseduto:

  • redditi di lavoro autonomo con partita IVA;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi diversi non compresi nel quadro D, rigo D5, del modello 730, come quelli derivanti da cessione totale o parziale di aziende o da affitto/concessione in usufrutto di azienda.

Sono inoltre esclusi i soggetti tenuti a presentare dichiarazioni IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta (modelli 770 ordinario e semplificato), i non residenti in Italia nel 2003 e/o nel 2004, i lavoratori dipendenti che nel 2004 percepiscono redditi esclusivamente da datori non obbligati a effettuare ritenute, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato il cui rapporto sia cessato al momento della presentazione, nonché i contribuenti deceduti.

Dichiarazione congiunta e clausola di salvaguardia

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione in forma congiunta con il Modello 730 se almeno uno dei due è nelle condizioni richieste. La dichiarazione congiunta non è ammessa se uno dei coniugi è titolare di redditi incompatibili con il 730 o tenuto a presentare il Modello UNICO 2004.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, possono scegliere a quale sostituto presentare la dichiarazione; il dichiarante va individuato nel coniuge che ha come sostituto il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione. Quando la dichiarazione è presentata a un CAF, va indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per il conguaglio.

Non è possibile la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se la dichiarazione è resa per conto di persone incapaci. In caso di dichiarazione congiunta, la clausola di salvaguardia deve essere verificata separatamente per ciascun coniuge, applicando a ciascuno la disciplina più favorevole tra normativa attuale e normativa in vigore al 31 dicembre 2002.

Dichiarazione 730 integrativa e correzione degli errori

Se il contribuente rileva errori o omissioni che comportano un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa barrando l’apposita casella "730 integrativo". La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro il 2 novembre 2004, esclusivamente a un CAF-dipendenti, anche se la prima assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta.

In questo caso il contribuente esibisce la documentazione relativa alla sola integrazione, salvo che l’assistenza originaria sia stata resa dal sostituto, nel qual caso deve esibire tutta la documentazione. Il CAF rilascia la ricevuta, elabora un nuovo modello 730-3 integrativo e lo consegna all’assistito entro il 15 novembre 2004, trasmette il modello 730-4 integrativo al sostituto entro lo stesso termine e invia all’Amministrazione finanziaria i dati della dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre 2004.

Se l’errore determina invece un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il Modello UNICO 2004 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento; se i termini ordinari sono scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende comunque le procedure già avviate con il 730 originario.

Rateazioni, acconti e termini di comunicazione del contribuente

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 241/1997, il contribuente può chiedere la rateizzazione del saldo, del primo acconto IRPEF, dell’addizionale comunale e regionale e dell’acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata. La scelta si indica nel rigo F7, casella 3, con un numero di rate da due a cinque. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF.

Per gli acconti, il contribuente può richiedere la trattenuta di importi inferiori a quelli risultanti dalla liquidazione o azzerare il versamento barrando l’apposita casella del rigo F7. In tal caso deve comunicare la scelta al sostituto d’imposta entro il mese di settembre 2004.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che erogano i redditi indicati dal TUIR possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti. Alle amministrazioni dello Stato e ad alcuni organi costituzionali non spettano i compensi previsti per l’attività di assistenza; inoltre, per i conguagli effettuati sulle retribuzioni in base ai risultati contabili dei CAF, non è previsto alcun compenso per i sostituti.

L’assistenza fiscale resa dal sostituto non comporta oneri per gli assistiti. Tutti i sostituti, anche quelli che non prestano assistenza, restano comunque obbligati a effettuare i conguagli derivanti dai modelli elaborati dai CAF; l’inosservanza delle regole è sanzionata amministrativamente da euro 258 a euro 2.582.

Adempimenti del contribuente verso il sostituto

Il contribuente che sceglie l’assistenza del proprio sostituto deve presentare entro aprile 2004 il modello 730/2004 compilato e sottoscritto, indicando anche i redditi erogati dal sostituto e gli eventuali acconti già trattenuti. Deve inoltre consegnare il modello 730-1 con la scelta per l’otto per mille, in busta chiusa; per la dichiarazione congiunta le scelte dei coniugi devono essere inserite in un’unica busta con i dati del dichiarante.

La documentazione tributaria non va esibita al sostituto, ma va conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2008, per eventuale richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto rilascia una ricevuta conforme al modello 730-2 per il sostituto, verificando prima della consegna la sottoscrizione della dichiarazione, la presenza dei dati del sostituto e, per la dichiarazione congiunta, la firma di entrambi i coniugi. Deve anche controllare la regolarità formale della dichiarazione con riferimento a limiti di deduzione, detrazione e credito.

Se emergono anomalie che impediscono la gestione del 730, il sostituto deve informare tempestivamente il contribuente, che dovrà presentare il Modello UNICO 2004. Il sostituto deve applicare la disciplina più favorevole tra normativa attuale e normativa al 31 dicembre 2002. Entro il 15 giugno 2004 consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto 730-3; entro il 20 ottobre 2004 trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e consegna le buste contenenti i modelli 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti vanno conservati fino al 31 dicembre 2006.

Assistenza fiscale prestata dai CAF

I CAF sono tenuti a prestare assistenza ai contribuenti che chiedono di presentare il 730 e possono percepire i compensi previsti dalla normativa. Devono esporre nei locali in modo visibile l’autorizzazione, la tipologia della struttura, le informazioni sul servizio, sulle scadenze, sugli orari e sui costi, se l’utente richiede la consulenza per la compilazione. Al contribuente che presenta una dichiarazione 730 correttamente compilata e documentata non è dovuto alcun corrispettivo.

Il contribuente deve presentare al CAF il modello 730/2004, eventualmente già compilato o da compilare con assistenza, e il modello 730-1 con i dati anagrafici anche se non effettua la scelta dell’otto per mille. Deve anche esibire la documentazione necessaria al controllo di conformità, da conservare fino al 31 dicembre 2008.

Controlli, ricevute e visto di conformità

Il CAF rilascia la ricevuta 730-2 per il CAF, anche con sistemi automatizzati, indicando opportunamente i documenti esibiti. Prima del rilascio deve verificare che il contribuente possieda i requisiti per il 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto che effettuerà i conguagli. Se emergono cause ostative, il contribuente deve essere informato per presentare il Modello UNICO 2004.

Il CAF liquida le imposte applicando, quando più favorevole, la normativa al 31 dicembre 2002. Entro il 30 giugno 2004 consegna al contribuente la copia della dichiarazione e il 730-3, sottoscritto anche con strumenti automatici, evidenziando esiti del conguaglio, eventuali variazioni, minori acconti indicati dall’assistito e scelta dell’otto per mille. Il contribuente può contestare le variazioni del CAF mediante UNICO 2004, assumendosene la responsabilità.

Il visto di conformità richiede la verifica della corrispondenza delle ritenute con le certificazioni, delle spese per recupero del patrimonio edilizio, delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d’imposta nei limiti di legge. Il visto infedele comporta sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 a carico del responsabile dell’assistenza fiscale.

Documentazione da esibire e regole di controllo

Per i controlli non è necessaria l’esibizione della documentazione relativa agli importi dei redditi dichiarati o alle detrazioni soggettive, ma devono essere esibiti:

  • le certificazioni delle ritenute (CUD e analoghe);
  • fatture, ricevute e quietanze relative a oneri deducibili o detraibili;
  • attestati di versamento degli acconti;
  • l’ultima dichiarazione presentata in caso di riporto di eccedenze.

Per le spese di recupero del patrimonio edilizio con detrazione del 41% o del 36% devono essere presentati la ricevuta della raccomandata di inizio lavori, i bonifici bancari, la documentazione delle spese non pagate con bonifico nei casi ammessi e l’attestazione della quota di pertinenza per le spese condominiali. Se la spesa è già stata esposta in precedenti dichiarazioni e si chiede solo una rata residua, non occorre ripresentare la documentazione. Sono consentite autocertificazioni in alcune ipotesi, ad esempio per spese sanitarie di familiari non fiscalmente a carico o quando il CAF possiede già documenti prodotti in anni precedenti.

Trasmissione telematica dei modelli 730-4 all’INPS

L’INPS riceve dai CAF le risultanze contabili dei modelli 730-4 esclusivamente via Internet. Il sistema richiede l’accesso all’area "Servizi in convenzione" del sito www.inps.it e l’utilizzo di file predisposti secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate. L’Istituto mette inoltre a disposizione un programma di controllo delle forniture, da installare presso i CAF, per verificare gli invii prima della trasmissione.

Il sistema genera una ricevuta di trasmissione immediata e una ricevuta applicativa differita di 24 ore, che costituisce la prova della consegna e indica l’esito dell’elaborazione. In caso di più dichiarazioni per lo stesso soggetto, viene elaborata solo la prima cronologicamente pervenuta; le successive sono scartate. Rettifiche e annullamenti devono essere richiesti per iscritto presso una struttura territoriale dell’Istituto.

Scadenze operative per i CAF e per i sostituti

La circolare ribadisce le principali scadenze:

  • 30 giugno 2004: invio al sostituto del risultato contabile del Mod. 730-4;
  • 15 novembre 2004: trasmissione del Mod. 730-4 integrativo al sostituto;
  • 20 ottobre 2004: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli elaborati;
  • 31 dicembre 2004: termine ultimo per ulteriori conguagli nell’anno.

Per i pensionati, l’ultima rata dell’anno, compresa la tredicesima, è pagata il primo giorno del mese di dicembre; pertanto gli invii integrativi e rettificativi devono arrivare prima di tale data per produrre effetti entro il 2004.

Gestione dei conguagli sulle pensioni

Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, i conguagli vengono effettuati sulla rata di agosto 2004. Se il conguaglio complessivo, esclusa la seconda rata d’acconto, è a debito, può essere richiesta la rateizzazione fino a quattro rate, con interesse dello 0,5% mensile; in caso di incapienza si applica l’interesse dello 0,4% mensile sulle somme rinviate.

I conguagli a credito vengono comunque elaborati sulla rata di agosto, anche se il pagamento della pensione è già avvenuto in forma semestrale o annuale. I conguagli a debito sono recuperati sul cumulo delle pensioni del soggetto; la priorità del recupero dei 730 a debito è inferiore rispetto ad altre trattenute già presenti sulla pensione, come recuperi per sostituzione Stato, rivalse di enti locali, crediti, addizionali e rettifiche CUD.

Conguagli non gestiti automaticamente e interventi delle sedi

Le operazioni automatizzate non possono essere effettuate quando il soggetto è titolare solo di pensioni per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta, quando le pensioni sono eliminate per decesso o altre cause, quando il codice fiscale non risulta negli archivi o non è validato, quando il contitolare è scaduto prima della rata di conguaglio, quando vi è pagamento scisso, assegni alimentari/divorzili o pagamento localizzato presso ufficio pagatore di sede.

In questi casi le sedi devono intervenire manualmente, comunicare agli eredi i conguagli non effettuati, sistemare gli archivi anagrafici, predisporre i pagamenti dei crediti e notificare i debiti attraverso le apposite funzioni informatiche. Gli importi trattenuti fuori procedura devono essere comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio entro il giorno 5 del mese successivo, per il versamento in Tesoreria entro il 15 dello stesso mese.

Se entro fine anno non è possibile trattenere l’intero importo dovuto, il sostituito deve ricevere una comunicazione scritta entro dicembre con gli importi ancora dovuti; tali somme vanno versate autonomamente entro gennaio, con interesse dello 0,40% mensile, computando anche gennaio.

Decesso del pensionato e gestione del credito non rimborsato

In caso di decesso del pensionato, la sede non deve effettuare conguagli e deve usare la funzione di interruzione dell’assistenza fiscale per far emergere l’eventuale credito non rimborsato nel CUD. Il credito può essere utilizzato dagli eredi nella dichiarazione successiva o richiesto a rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Gli eredi possono inoltre presentare il Modello UNICO 2004 persone fisiche per integrare redditi o oneri non dichiarati. Non sono ammesse richieste degli eredi per la restituzione del Modello 730/2004 già presentato dal de cuius. Se il decesso riguarda un dichiarante di una dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione, versare tempestivamente il debito e può far valere l’eventuale credito nella dichiarazione successiva.

Conguagli su retribuzioni dei dipendenti

Per i dipendenti, i sostituti devono effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di luglio 2004 sulla base dei modelli 730-3 o 730-4 ricevuti entro il 30 giugno. I rimborsi a credito sono effettuati riducendo le ritenute IRPEF e addizionali del mese di luglio e, se necessario, dei mesi successivi. Se il credito non è completamente rimborsato entro l’anno, il sostituto deve comunicare al contribuente gli importi residui e indicarli nella certificazione CUD.

Le somme a debito sono trattenute dalla retribuzione di luglio, con eventuale rateizzazione; se la retribuzione è insufficiente, il recupero prosegue nei mesi successivi con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile. La seconda o unica rata di acconto IRPEF è trattenuta a novembre, con eventuale residuo a dicembre e maggiorazione dello 0,40%.

Comunicazioni, memorizzazione e codici contabili

I conguagli operati sulla rata di agosto e sulle eventuali rate successive vengono memorizzati nei sistemi INPS con codici numerici specifici riportati in allegato. Il documento elenca anche i codici da utilizzare per distinguere saldo IRPEF, addizionali regionali e comunali, acconti, interessi per rateizzazione e interessi per incapienza, riferiti sia al dichiarante sia al coniuge.

I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento; se il recupero derivante dall’assistenza fiscale supera l’importo netto della rata, la comunicazione è inviata tramite POSTEL con il modello allegato. Le sedi devono informare i CAF sulle modalità di conguaglio e prestare massima attenzione nella gestione delle operazioni, data la delicatezza della materia.

Allegati e supporti operativi

La circolare richiama il messaggio INPS n. 963 del 14 gennaio 2004 sull’assistenza fiscale 2004 e la circolare n. 11/E del 18 marzo 2004 dell’Agenzia delle Entrate. Sono inoltre richiamati l’allegato tecnico sulle modalità di trasmissione telematica dei modelli 730-4, l’elenco dei codici contabili per GP8MD52 e il modello di comunicazione al pensionato in caso di incapienza totale della rata di agosto.

Nel complesso, il documento fornisce una disciplina completa dell’assistenza fiscale 2004 per il sistema INPS, con centralità delle procedure telematiche, rigore nelle scadenze e puntualizzazione delle responsabilità di sedi, CAF, sostituti d’imposta e contribuenti.

Punti principali

Assistenza fiscale INPS per il 730/2004

L’INPS conferma per il 2004 l’assistenza fiscale diretta ai propri sostituiti e disciplina la gestione dei modelli 730/2004 presentati dai pensionati. Le sedi devono acquisire con attenzione le dichiarazioni presentate entro il 30 aprile 2004, usando l’applicazione INTRANET dedicata, che consente protocollazione automatica, monitoraggio e precompilazione di alcuni dati anagrafici, reddituali e fiscali.

Trasmissione delle risultanze contabili da parte dei CAF

I CAF-dipendenti devono trasmettere all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite Internet, i modelli 730-4 relativi ai pensionati amministrati dall’Istituto entro il 30 giugno 2004. L’INPS esclude altre forme di trasmissione (cartacea, magnetica, fax) e utilizza le risultanze per l’abbinamento con le prestazioni erogate; la lista delle posizioni trasmesse costituisce ricevuta dell’invio.

Abbinamento con le prestazioni e casi non abbinabili

Le risultanze vengono abbinate alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nel 2004. Non sono oggetto di abbinamento le pensioni per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta e alcune prestazioni esenti IRPEF. Le posizioni non abbinate sono restituite telematicamente al CAF; eventuali variazioni anagrafiche sugli archivi ARCA richiedono la preventiva validazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conguagli su pensioni: regole generali e scadenze

I conguagli per le posizioni pervenute entro il 30 giugno sono effettuati sulla rata di agosto 2004, con possibilità di rateizzazione fino a quattro rate se il debito complessivo lo consente. I conguagli a credito e a debito sono trattati come un unico gruppo; in caso di rateizzazione si applica l’interesse dello 0,5% mensile, mentre per differimenti e incapienze si applica lo 0,4% mensile. Tutte le attività fiscali devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2004.

Situazioni particolari: decesso, cessazione, incapienza e pensioni eliminate

La circolare disciplina le ipotesi in cui il conguaglio non è gestibile automaticamente: decesso del pensionato, cessazione del rapporto, assenza temporanea di emolumenti, contitolarità cessata, pagamento scisso, assegni alimentari o divorzili, pensioni eliminate e localizzazione del pagamento presso ufficio pagatore di sede. In tali casi le sedi devono intervenire manualmente, comunicare gli importi agli interessati o agli eredi, ripristinare o interrompere l’assistenza fiscale e, se necessario, versare al Fisco gli importi trattenuti fuori procedura entro i termini indicati.

Modalità operative per i conguagli dei dipendenti

Per i lavoratori dipendenti i sostituti devono effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di luglio 2004, tenendo conto dei modelli 730-3 elaborati internamente o dei modelli 730-4 ricevuti dai CAF entro il 30 giugno. I rimborsi a credito si realizzano tramite minori ritenute IRPEF e addizionali; i debiti sono trattenuti dalle retribuzioni con eventuale rateizzazione, e gli acconti IRPEF sono trattenuti a novembre. Se la retribuzione è insufficiente, il residuo viene recuperato nei mesi successivi o comunicato al contribuente per il versamento diretto.

Dichiarazione integrativa e clausola di salvaguardia

Il contribuente può presentare una dichiarazione 730 integrativa entro il 2 novembre 2004 solo per errori che comportano un maggior rimborso o un minor debito, rivolgendosi al CAF-dipendenti. Se l’errore comporta un minor rimborso o un maggior debito, deve usare il Modello UNICO 2004 o il ravvedimento operoso. In sede di liquidazione viene applicata, quando più favorevole, la normativa in vigore al 31 dicembre 2002, mediante clausola di salvaguardia.

Controlli, visto di conformità e sanzioni

La circolare descrive i controlli che il CAF deve svolgere sulla documentazione esibita e chiarisce che il visto di conformità non implica il riscontro della correttezza sostanziale di tutti i redditi dichiarati, ma la verifica di ritenute, detrazioni, deduzioni e crediti nei limiti di legge. Sono previste sanzioni per visto infedele, per mancata o tardiva trasmissione dei modelli e per inosservanza degli obblighi dei sostituti d’imposta.

Scadenze fondamentali

Le principali scadenze richiamate sono: presentazione del 730 all’INPS entro il 30 aprile 2004; trasmissione del risultato contabile al sostituto entro il 30 giugno 2004; consegna del prospetto 730-3 al contribuente entro il 15 giugno o 30 giugno a seconda del soggetto che presta assistenza; invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2004; presentazione del 730 integrativo entro il 2 novembre 2004; chiusura di tutte le attività entro il 31 dicembre 2004.

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