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Circolare

Circolare numero 117 del 23-7-2004

SOMMARIO: 1)Determinazione della misura delle sanzioni civili (art. 1).Individuazione delle aziende destinatarie delle agevolazioni in materia di riscossione di crediti contributivi (art.1). 2)Crediti contributivi oggetto di rideterminazione delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 4 comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350. 3) Pagamento rateale in venti rate trimestrali costanti. Individuazione delle aziende destinatarie di tale pagamento rateale (art. 2). 4)Crediti contributivi oggetto di rateazione ai sensi dell’art. 2. 5)Estensione dei benefici alle aziende di cui all’art. 9 comma 17 della Legge 289/2002 nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagine o altro fenomeno naturale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 4 della legge 350/2003 e del decreto interministeriale 21 aprile 2004 in favore delle aziende agricole interessate, alla data del 30 settembre 2003, da eventi eccezionali. Viene chiarito quando le sanzioni civili sui contributi e premi non pagati possono essere ridotte al tasso degli interessi legali, quali debiti ne beneficiano, quali aziende possono chiedere la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali e quali sono gli adempimenti richiesti a imprese e sedi INPS. Sono inoltre richiamate l’estensione dei benefici al settore ittico e alle aziende della Sicilia orientale colpite dal sisma 90, nonché le procedure operative per la gestione delle domande e dei provvedimenti conseguenti.

Rideterminazione sanzioni civili e rateizzazione per aziende agricole colpite da eventi eccezionali e per settori collegati

Rideterminazione delle sanzioni civili e rateizzazione per aziende agricole colpite da eventi eccezionali

La circolare definisce i criteri applicativi dell’art. 4, commi 21, 22, 23, 24 e 27, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e del decreto interministeriale 21 aprile 2004. L’intervento riguarda le aziende del settore agricolo interessate, alla data del 30 settembre 2003, da eventi eccezionali, con particolare riferimento alla riduzione delle sanzioni civili sui contributi e premi non versati e alla possibilità di rateizzazione dei debiti previdenziali e assistenziali.

Ambito di applicazione e presupposti

Il beneficio della rideterminazione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali è riconosciuto alle aziende agricole colpite, alla data del 30 settembre 2003, da:

  • calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, o da provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero oggetto di disposizioni di legge;
  • emergenze di carattere sanitario individuate con ordinanze adottate ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
  • emergenze fitosanitarie dichiarate con provvedimenti adottati ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni.

La circolare precisa che il beneficio opera solo in presenza di un nesso causale tra l’evento eccezionale e l’omissione contributiva. Ne conseguono l’inclusione soltanto dei debiti per contributi, premi e accessori di legge scaduti e non pagati per effetto dell’evento, nonché, nei casi di sospensione, dei debiti non onorati alla ripresa della riscossione. Restano quindi esclusi i debiti non collegati causalmente all’evento. I debiti rilevanti devono risultare ancora in essere al 30 settembre 2003.

Misura delle sanzioni e effetti sui carichi già definiti

Alla data della circolare il tasso degli interessi legali è indicato nel 2,5% annuo. La misura ordinaria delle sanzioni civili, ai sensi dell’art. 116 della legge 388/2000, è riportata nel 7,50% annuo. Per le aziende rientranti nella disciplina, le sanzioni già irrogate e notificate in ruoli esecutivi, con avvisi bonari o con altri atti interruttivi della prescrizione devono essere rideterminate nella misura corrispondente agli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Rateizzazione dei debiti previdenziali

L’art. 2 del decreto interministeriale consente la concessione di una rateazione fino a venti rate trimestrali costanti per il pagamento dei debiti contributivi, dei premi e degli accessori di legge. La rateizzazione è ammessa:

  • quando uno degli eventi eccezionali ha determinato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente l’evento, oppure si è protratto per due o più anni consecutivi;
  • quando l’azienda è interessata da procedure concorsuali.

Per le rate concesse, il tasso di interesse di differimento coincide con il tasso legale vigente al momento della rateizzazione. La circolare richiama inoltre l’art. 1, comma 220, della legge 662/1996, che continua a valere nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale di contributi e spese.

Soggetti ammessi e competenza decisionale

La domanda di rateizzazione riguarda i crediti per contributi e sanzioni civili interessati dalla rideterminazione, purché sussistano i requisiti sopra descritti. Possono accedere alla dilazione anche le aziende agricole assoggettate a procedure concorsuali. La decisione sulla domanda spetta al Direttore della sede regionale INPS, in analogia con le rateizzazioni ordinarie.

Estensione dei benefici ad altre realtà

I benefici previsti dai commi da 17 a 26 dell’art. 4 della legge 350/2003 sono estesi:

  • alle aziende agricole operanti nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 1990;
  • alle imprese del settore ittico operanti in aree colpite da mucillagini o altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

Domande, documentazione e termini

Le aziende interessate alla riduzione delle sanzioni civili e/o alla rateizzazione devono presentare domanda utilizzando il modello predisposto dall’Istituto e già trasmesso alle sedi con messaggio n. 171918 dell’8 giugno 2004.

Nei casi di emergenze sanitarie, emergenze fitosanitarie e imprese del settore ittico inquadrate nel settore agricolo, la domanda deve essere corredata dalle certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie competenti. Se è richiesta la rateizzazione e l’azienda è interessata da procedura concorsuale, deve essere allegata anche la relativa certificazione.

Per i contributi iscritti a ruolo esecutivo, la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 46/1999. La circolare chiarisce che l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo costituiscono atti conservativi e non impediscono la concessione della rateizzazione.

Adempimenti delle sedi INPS

Alla ricezione delle istanze, le sedi devono sospendere le partite debitorie iscritte a ruolo relative ai periodi interessati, non inviare gli avvisi bonari per i crediti in fase amministrativa e non procedere all’infasamento dei crediti stessi.

Verificata la sussistenza dei requisiti, gli uffici devono:

  • rideterminare le sanzioni ai sensi dell’art. 1, applicando la misura degli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto;
  • operare lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo, notificando il provvedimento all’azienda;
  • ricalcolare le sanzioni contenute negli avvisi bonari già notificati.

Per le domande di rateizzazione, le sedi devono istruirle con la scheda istruttoria, acquisire il parere del dirigente di sede e trasmettere la pratica al Direttore regionale per la decisione. In caso di accoglimento, deve essere predisposto il piano di ammortamento conforme alle caratteristiche previste dal decreto; per i crediti non iscritti a ruolo, la sede elabora un apposito piano. Con la sottoscrizione del piano definitivo devono essere notificati all’azienda l’importo complessivo da rateizzare con le sanzioni rideterminate, il numero delle rate trimestrali costanti concesse e l’importo della singola rata. In caso di diniego per mancanza dei requisiti, il provvedimento negativo viene notificato al domicilio dell’azienda.

Punti principali

Riduzione delle sanzioni civili al tasso legale

Per le aziende agricole colpite, al 30 settembre 2003, da calamità naturali, emergenze sanitarie o fitosanitarie, le sanzioni civili per omesso o tardivo pagamento di contributi e premi possono essere determinate nella misura del tasso di interesse legale, a condizione che i contributi e premi dovuti siano integralmente pagati. Alla data della circolare il tasso legale è pari al 2,5% annuo, mentre la misura ordinaria delle sanzioni civili ex art. 116 legge 388/2000 è indicata nel 7,50%. Le sanzioni già irrogate e notificate in ruoli esecutivi, avvisi bonari o altri atti interruttivi della prescrizione devono essere rideterminate, per le aziende che rientrano nei requisiti, nella nuova misura degli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Nesso causale tra evento eccezionale e omissione contributiva

La circolare precisa, sulla base dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, che il beneficio si applica solo se esiste un nesso causale tra l’evento eccezionale e l’omissione contributiva. Rientrano quindi nella disciplina solo i debiti per contributi, premi e accessori scaduti e non pagati a causa dell’evento, compresi quelli non onorati alla ripresa della riscossione quando l’evento aveva comportato una sospensione. Sono inclusi solo i debiti sorti dopo l’evento e ancora in essere al 30 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 220, della legge 662/1996 per le procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale di contributi e spese.

Rateizzazione fino a venti rate trimestrali

Il decreto interministeriale consente la rateizzazione dei debiti per contributi, premi e accessori fino a venti rate trimestrali costanti in due ipotesi: quando uno degli eventi eccezionali ha provocato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all’anno precedente, oppure quando l’evento si è protratto per due o più anni consecutivi; e quando l’azienda è interessata da procedure concorsuali. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è pari al tasso legale vigente al momento della rateizzazione.

Ambito soggettivo della rateizzazione e competenza decisionale

La richiesta di rateizzazione riguarda i crediti per contributi e sanzioni civili già individuati come beneficiari della rideterminazione, purché l’azienda agricola sia stata colpita dagli eventi eccezionali descritti e abbia subito i danni richiesti o abbia avuto una durata dell’evento pari ad almeno due anni consecutivi. Possono accedere alla dilazione anche le aziende agricole coinvolte in procedure concorsuali. La competenza a decidere spetta al Direttore della sede regionale INPS, in analogia con le rateizzazioni ordinarie.

Presentazione della domanda e termini

Per i contributi iscritti a ruolo esecutivo la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell’inizio della procedura esecutiva, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 46/1999. La circolare specifica che l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo sono atti conservativi e non impediscono la concessione della rateizzazione. Le aziende devono utilizzare il modello predisposto dall’Istituto e già trasmesso alle sedi con messaggio n. 171918 dell’8 giugno 2004.

Estensione dei benefici ad altri settori e territori

I benefici dell’art. 4, commi da 17 a 26, della legge 350/2003 sono estesi alle aziende agricole operanti nella Sicilia orientale colpita dal sisma del 1990 e alle imprese del settore ittico operanti in zone colpite da mucillagini o altri fenomeni naturali che causino moria della fauna marina o impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

Adempimenti delle aziende

Le aziende che chiedono la riduzione delle sanzioni civili e/o la rateizzazione devono presentare domanda sul modello dell’Istituto. Nei casi relativi a emergenze sanitarie, emergenze fitosanitarie e imprese del settore ittico inquadrate nel settore agricolo devono allegare le certificazioni delle autorità sanitarie competenti. Se viene richiesta la rateizzazione e l’azienda è interessata da procedura concorsuale, va allegata anche la relativa certificazione.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi, alla ricezione delle domande, devono sospendere le partite debitorie iscritte a ruolo relative ai periodi interessati, evitare l’invio degli avvisi bonari per i crediti in fase amministrativa e non procedere all’infasamento dei crediti. Verificati i requisiti, devono rideterminare le sanzioni al tasso legale, disporre lo sgravio parziale delle sanzioni iscritte a ruolo con notifica all’azienda e ricalcolare le sanzioni degli avvisi bonari già notificati.

Gestione della rateizzazione e piano di ammortamento

Per le domande di rateizzazione, dopo la verifica dei requisiti e la sospensione delle partite iscritte a ruolo, le sedi devono istruire la pratica con la scheda istruttoria e il parere del dirigente di sede, da trasmettere al Direttore regionale per la decisione. In caso di accoglimento, viene predisposto il piano di ammortamento secondo le caratteristiche del decreto; per i crediti non iscritti a ruolo la sede elabora un apposito piano. Con la sottoscrizione del piano definitivo vengono notificati all’azienda l’importo totale da rateizzare con le sanzioni rideterminate, il numero delle rate trimestrali costanti e l’importo di ciascuna rata. In caso di mancato accoglimento, la decisione negativa viene notificata al domicilio dell’azienda.

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