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Circolare

Circolare numero 116 del 22-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento dell’indennità di mobilità, in misura ridotta all’80% dei massimali, per i lavoratori licenziati nel 2004 da imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo/ operatori turistici con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. La prestazione è erogabile fino al 31 dicembre 2004, in ordine cronologico rispetto alla data di licenziamento, entro il limite di spesa fissato dal decreto ministeriale n. 34158/2004. La circolare indica anche i codici di intervento da utilizzare, gli adempimenti delle strutture INPS per la rilevazione dei beneficiari e gli obblighi di comunicazione al Ministero per consentire eventuali ulteriori finanziamenti.

Indennità di mobilità per lavoratori licenziati nel 2004 da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza

Indennità di mobilità per lavoratori licenziati nel 2004 da specifici settori

La circolare disciplina l’estensione, per l’anno 2004, dell’indennità di mobilità a favore dei lavoratori licenziati da imprese commerciali, aziende del settore agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e imprese di vigilanza. L’intervento discende dal decreto ministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004, adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Ambito di applicazione e requisiti aziendali

Il beneficio riguarda i lavoratori licenziati nel 2004 da:

  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200;
  • aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

La circolare collega il riconoscimento della prestazione alla conclusione delle procedure di mobilità disciplinate dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in particolare dagli articoli 4 e 24.

Misura della prestazione e decorrenza

Poiché il decreto ministeriale prevede, all’articolo 2, una riduzione del 20% dei trattamenti, l’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino al 31 dicembre 2004 nella misura dell’80% degli importi massimi mensili indicati nella circolare INPS n. 24 del 6 febbraio 2004.

La prestazione deve essere erogata in ordine cronologico, assumendo come criterio la data di licenziamento degli interessati. La circolare precisa inoltre che la concessione è, al momento, limitata al 31 dicembre 2004, in attesa di eventuali futuri finanziamenti che consentano la prosecuzione del pagamento oltre tale data.

Limiti di spesa

L’articolo 3 del decreto n. 34158 fissa per il 2004 un tetto complessivo di spesa pari a 32.790.440,00 euro, così ripartito:

  • 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità;
  • 20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Tale limite di spesa è richiamato dalla circolare come elemento determinante per la gestione temporale della concessione della prestazione.

Codici di intervento per la liquidazione

Per la liquidazione dell’indennità devono essere utilizzati i seguenti codici:

  • codice intervento 013: lavoratori licenziati da imprese esercenti attività commerciali;
  • codice intervento 014: lavoratori licenziati da aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e da imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Adempimenti delle strutture territoriali INPS

La circolare richiama l’obbligo, posto dal decreto ministeriale, in capo alle Direzioni Provinciali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro – di rilevare, tramite gli uffici regionali competenti, il numero dei lavoratori interessati e di trasmetterlo all’INPS.

In conseguenza di ciò, i Direttori provinciali dell’Istituto devono prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per acquisire il numero dei lavoratori in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali le procedure di mobilità siano concluse.

Flussi informativi verso le strutture regionali e centrali

Le Sedi regionali devono raccogliere dalle Sedi provinciali, rientranti nella propria competenza territoriale, il numero dei lavoratori licenziati e distinguere i dati tra:

  • lavoratori delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200;
  • lavoratori delle aziende del comparto agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • lavoratori delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Successivamente, le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, all’attenzione di Vincenza Catalano oppure via fax al numero 06.59053519, il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare.

Finalità delle comunicazioni e prospettiva di rifinanziamento

La Direzione Centrale, ricevuti i dati dalle strutture territoriali, deve trasmetterli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7 dei decreti ministeriali richiamati. La finalità è consentire la disposizione di nuove risorse finanziarie per proseguire il pagamento dell’indennità di mobilità oltre il 31 dicembre 2004 e fino alla naturale scadenza della prestazione.

Punti principali

Estensione del diritto e misura della prestazione

In applicazione dell’articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il decreto ministeriale n. 34158 del 31 maggio 2004 estende per l’anno 2004 il trattamento straordinario di integrazione salariale e la mobilità ai lavoratori sospesi o licenziati da specifiche imprese commerciali, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza. Poiché il decreto prevede una riduzione del 20%, l’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino al 31 dicembre 2004 nella misura dell’80% degli importi massimi mensili richiamati dalla circolare INPS n. 24 del 6 febbraio 2004.

Ambito soggettivo e requisiti dimensionali

La prestazione riguarda i lavoratori licenziati nel 2004 da imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200, da aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e da imprese di vigilanza che occupino più di 15 dipendenti. Il beneficio è collegato alla conclusione delle procedure di mobilità previste dalla legge n. 223/1991.

Limite di spesa e criterio temporale di concessione

L’articolo 3 del decreto n. 34158 fissa per il 2004 un limite complessivo di spesa pari a 32.790.440,00 euro, di cui 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità e 20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale. In considerazione di tale plafond, la circolare precisa che la mobilità deve essere concessa, momentaneamente, fino al 31 dicembre 2004, in attesa di futuri finanziamenti. L’erogazione deve avvenire in ordine cronologico, facendo riferimento alla data di licenziamento degli interessati.

Codici di intervento da utilizzare

Per la liquidazione della prestazione devono essere utilizzati specifici codici di intervento: 013 per i lavoratori licenziati dalle imprese esercenti attività commerciali; 014 per i lavoratori licenziati dalle aziende dei settori agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Adempimenti delle strutture territoriali INPS

La circolare richiama l’obbligo, previsto dall’articolo 5 del decreto, per le Direzioni Provinciali del Lavoro di rilevare, tramite gli uffici regionali competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, il numero dei lavoratori interessati e di comunicarlo all’INPS. Le Direzioni provinciali INPS devono quindi contattare le corrispondenti Direzioni provinciali del lavoro per acquisire il numero dei lavoratori interessati, distinti per settore, per i quali le procedure di mobilità siano state concluse.

Flusso informativo verso le Direzioni Regionali e la Direzione Centrale

Le Sedi regionali devono acquisire dalle Sedi provinciali il numero dei lavoratori licenziati, distinti tra: lavoratori delle imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti; lavoratori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; lavoratori delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Le Sedi regionali devono poi comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, all’attenzione di Vincenza Catalano o via fax al numero 06.59053519, il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta e l’importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare.

Finalità delle comunicazioni e prospettiva di ulteriori risorse

La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, sulla base dei dati trasmessi, deve comunicare tali informazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, in base a quanto previsto dall’articolo 7 dei decreti ministeriali richiamati. Tale adempimento serve a consentire l’eventuale disposizione di nuove risorse finanziarie per proseguire il pagamento dell’indennità di mobilità oltre il 31 dicembre 2004 e fino alla scadenza naturale della prestazione.

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