Cassazione Penale, Sentenza n. 40934/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l\'ordinanza del 25/02/2022 che disponeva il sequestro preventivo del credito di lavoro ceduto dalla ricorrente alla madre, ritenuta indagata del reato di cui all\'art. 388 c.p. I motivi dedotti: violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per la ritenuta sussistenza del periculum in mora nonostante la rinuncia del beneficiario del sequestro conservativo all\'azione esecutiva; contestazione della strumentalizzazione del sequestro preventivo in funzione conservativa (violazione art. 321 c.p.p.), mancanza di concretezza/attualit\'a del periculum; doglianza che il credito di lavoro non poteva essere vincolato oltre il limite previsto dall\'art. 545 c.p.c.; difformit\'a rispetto alla richiesta del pubblico ministero e applicazione del sequestro all\'intero credito anzich\'e nel limite del quinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente valutato il periculum in mora in relazione al reato di cui all\'art. 388 c.p., ricollegando la cessione del credito alla volont\'a di sottrazione del bene all\'autorita\' giudiziaria. Ha inoltre chiarito che i limiti di pignorabilit\'a di cui all\'art. 545 c.p.c., come interpretati dalle Sezioni Unite del 24/02/2022, si applicano al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non al sequestro preventivo sui beni costituenti profitto o prodotto del reato; tuttavia il giudice deve valutare la proporzionalit\'a e la tutela del minimo vitale.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
La condotta di cedere il credito, pur se successiva ad altro sequestro per bancarotta, integra il reato di sottrazione all\'autorita\' delle decisioni giudiziarie e giustifica il sequestro preventivo impeditivo per evitare che la disponibilit\'a del bene aggravi le conseguenze del reato.
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo deve essere motivato rispetto alla funzione preventiva/impeditiva; il giudice ha adeguatamente motivato la sussistenza del periculum in mora nel caso concreto.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Violazioni di legge dedotte sono state ritenute infondate: la Corte ha ritenuto che le doglianze cadessero al di fuori del mandato del giudice di rinvio o fossero confutate dalla motivazione del Tribunale della libert\'a.
art. 545 cod. proc. civ.
I limiti di pignorabilit\'a previsti dall\'art. 545 c.p.c. non si applicano in modo automatico al sequestro preventivo sul bene che costituisce profitto o prodotto del reato; si applicano invece al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Sezioni Unite, 24/02/2022 (pronuncia Cinaglia)
"in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilit\'a previsti dall\'art. 545 cod. proc. civ., ... attesa la riconducibilit\'a degli stessi all\'area dei diritti inalienabili della persona"
La pronuncia stabilisce che i limiti di pignorabilit\'a si applicano al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte di Cassazione ha distinto tale ipotesi dal sequestro sui beni che rappresentano il profitto diretto del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari si applica la condanna alle spese processuali prevista da questa norma.
Sentenza Cassazione 4/11/2021 (mandato al giudice di rinvio)
Il giudice di rinvio doveva colmare la lacuna motivazionale circa le ragioni per l\'adozione di ulteriore misura cautelare reale rispetto a bene gi\'a oggetto di pignoramento civile; il tribunale della libert\'a ha adempiuto a quel mandato focalizzandosi sul periculum in mora.
Sez. 4, n. 3981 del 21/01/2021
Richiamata per affermare che nei sequestri preventivi il giudice deve valutare la proporzionalit\'a e garantire il minimo vitale, ma senza estendere automaticamente i limiti di pignorabilit\'a dell\'art. 545 c.p.c.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo puo\' essere giustificato quando la condotta di cessione del bene evidenzia una volonta\' di sottrazione all\'autorita\' giudiziaria; il periculum in mora deve essere valutato anche rispetto al rischio che la libera disponibilit\'a aggravi le conseguenze del reato.
- I limiti di pignorabilit\'a dell\'art. 545 c.p.c. si applicano specificamente al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; non si estendono automaticamente ai sequestri sui beni che costituiscono profitto o prodotto del reato.
- Le doglianze che escano dal mandato assegnato al giudice di rinvio (es.: contestazioni non attinenti alla valutazione del periculum) sono inammissibili in sede di impugnazione dell\'ordinanza del giudice di rinvio.
- Il giudice, anche quando dispone il sequestro di somme derivanti da rapporti di lavoro, deve valutare la proporzionalit\'a della misura e la tutela del minimo vitale dell\'indagato, evitando misure eccessivamente afflittive.
- La mancata attivazione di azioni esecutive civili o l\'esistenza di procedure civili pregresse non esclude automaticamente la possibilit\'a di disporre un sequestro penale se sussistono ragioni concrete di impedire la sottrazione del bene all\'autorita\' giudiziaria.
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