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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/990

Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione del 28 aprile 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/990 integra il regolamento (UE) 2016/429 fissando regole operative per la circolazione intra-UE di animali acquatici e di prodotti derivati da animali acquatici. Le norme riguardano biosicurezza del trasporto, condizioni sanitarie per specifici movimenti, deroghe per categorie particolari, contenuto dei certificati sanitari e delle autodichiarazioni, nonché le notifiche preventive tra Stati membri. Il testo è costruito per evitare la diffusione di malattie elencate ed emergenti, salvaguardando al contempo programmi di eradicazione e di sorveglianza e garantendo la tracciabilità delle partite.

Prescrizioni sanitarie, di certificazione e di notifica per i movimenti intra-UE di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, con particolare riguardo agli animali di acquacoltura, agli animali acquatici selvatici, agli animali destinati al consumo umano, alle esche vive, agli animali diretti a stabilimenti confinati e ai prodotti di origine animale diversi dagli animali vivi. Il regolamento disciplina obblighi per operatori e trasportatori, veterinari ufficiali e autorità competenti degli Stati membri, incluse le notifiche tramite TRACES e le deroghe per movimenti da/verso zone o compartimenti indenni da malattia o sottoposti a programmi di eradicazione o sorveglianza. Non si applica ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto, per i quali l’articolo 222, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 esclude l’applicazione delle norme delegate di cui trattasi.

Regolamento delegato (UE) 2020/990 sui movimenti intra-UE di animali acquatici e prodotti derivati

Il regolamento completa il quadro della normativa europea in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, disciplinando in modo dettagliato i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. La finalità dichiarata è ridurre il rischio di diffusione delle malattie elencate ed emergenti, garantendo al tempo stesso la continuità degli scambi e la tutela di programmi di eradicazione, sorveglianza e status sanitari riconosciuti.

Ambito e struttura della disciplina

Il testo si applica ai movimenti intra-UE di animali acquatici e di prodotti ottenuti da animali acquatici, con particolare rilievo per:

  • animali di acquacoltura;
  • animali acquatici selvatici;
  • animali destinati al consumo umano;
  • esche vive;
  • animali destinati a stabilimenti confinati;
  • prodotti di origine animale diversi dagli animali vivi.

Le definizioni specifiche includono, tra le altre, contenitore, barca vivaio, specie vettrici, esca, habitat e varie categorie di stabilimenti di acquacoltura (registrati, riconosciuti e gruppi di stabilimenti riconosciuti). La disciplina è costruita in collegamento con il regolamento (UE) 2016/429, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, con il regolamento delegato (UE) 2020/691 e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Trasporto, biosicurezza ed etichettatura

Per il trasporto degli animali acquatici, gli operatori e i trasportatori devono assicurare che:

  • gli animali siano caricati e trasportati in acqua che non alteri il loro stato sanitario;
  • non vi sia commistione con animali di stato sanitario inferiore;
  • mezzi, contenitori e attrezzature consentano pulizia e disinfezione efficaci tra una partita e l’altra;
  • pulizia e disinfezione avvengano secondo un protocollo approvato dall’autorità competente del luogo di origine.

Il ricambio dell’acqua è ammesso solo in condizioni strettamente controllate e mai in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza. Inoltre, le partite accompagnate da certificato sanitario devono essere identificate con etichetta leggibile che consenta il collegamento alla documentazione sanitaria; per la barca vivaio è ammessa la sostituzione dell’etichetta con una voce nel manifesto di carico.

Deroghe sanitarie per specifiche categorie di animali acquatici

Il regolamento prevede deroghe mirate all’obbligo, sancito dal regolamento (UE) 2016/429, che gli animali provengano da aree indenni da malattia quando siano destinati a zone o compartimenti indenni o a programmi di eradicazione.

Per gli animali di acquacoltura, il movimento può avvenire anche da aree non indenni se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • specie vettrici non considerate tali ai fini della malattia pertinente;
  • completamento di una quarantena riconosciuta;
  • detenzione in stabilimento riconosciuto che li renda non più considerati vettori;
  • destinazione a stabilimento confinato per scopi scientifici.

Regole analoghe sono previste per gli animali acquatici selvatici destinati a stabilimenti di acquacoltura.

Per gli animali acquatici vivi destinati al consumo umano, sono ammesse deroghe per specie non vettori, per animali destinati alla macellazione e trasformazione in stabilimenti autorizzati a lottare contro le malattie e per molluschi e crostacei imballati ed etichettati secondo il regolamento (CE) n. 853/2004.

Il regolamento disciplina anche gli animali destinati a stabilimenti confinati, il rilascio in natura di animali destinati alla pesca sportiva e le esche vive. In quest’ultimo caso, le esche devono provenire da aree indenni da malattia quando siano destinate a Stati membri, zone o compartimenti con tale status o che applicano misure ex articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429.

Certificati sanitari, autodichiarazioni e controlli veterinari

Il regolamento dettaglia il contenuto dei certificati sanitari e delle autodichiarazioni. I certificati devono riportare i dati identificativi di speditore, destinatario, origine, destinazione, trasportatore, specie, quantità/volume/peso, date, luogo di rilascio, firma e timbro del veterinario ufficiale e, se del caso, l’accordo dello Stato membro di destinazione. Le informazioni devono includere anche l’uso previsto della partita.

Le autodichiarazioni, per i movimenti tra Stati membri, devono contenere informazioni analoghe e, per alcuni movimenti, i dati dell’ultimo campionamento e l’indicazione della partecipazione a programmi di sorveglianza di malattie di categoria C.

Prima di rilasciare il certificato, il veterinario ufficiale deve svolgere un controllo documentale, un’ispezione clinica e, se necessario, un esame clinico. Per uova e molluschi è prevista una deroga: l’ispezione clinica può essere omessa se ricorrono determinate condizioni, tra cui il fatto che la partita parta entro quattro settimane dall’ultima ispezione e che il controllo documentale sia svolto nelle 72 ore precedenti senza emergenze sanitarie nello stabilimento.

Il certificato deve essere rilasciato nelle 72 ore precedenti la partenza e vale 10 giorni, prorogabili per la durata del viaggio via mare o per via navigabile. Per movimentazioni ripetute della stessa specie tra gli stessi stabilimenti a intervalli non superiori a sette giorni, sono previste condizioni speciali che consentono un’estensione del periodo di riferimento e certificazioni successive per ciascuna partita, purché la tracciabilità sia completa e i controlli siano ripetuti con frequenza adeguata.

Notifica dei movimenti e TRACES

Il regolamento rafforza gli obblighi di previa notifica tra Stati membri. Gli operatori devono comunicare preventivamente le partite secondo il contenuto degli allegati, e le autorità competenti devono trasmettere le informazioni corrispondenti allo Stato membro di destinazione. Per i movimenti di animali provenienti da stabilimenti che partecipano a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria C è prevista una notifica specifica.

Le notifiche si appoggiano a TRACES; in caso di indisponibilità del sistema si applicano le procedure di emergenza dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. Gli Stati membri devono anche designare regioni territoriali per la gestione delle notifiche, con requisiti organizzativi, di responsabilità amministrativa e di formazione del personale.

Prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali vivi

Per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali vivi, il regolamento disciplina i movimenti verso aree indenni o soggette a programmi di eradicazione e i movimenti da stabilimenti o zone sottoposti a misure di emergenza o restrizioni. In linea generale, i prodotti delle specie sensibili di categoria B o C possono essere spostati per ulteriore trasformazione solo se provengono da aree indenni; sono previste deroghe per pesci già macellati ed eviscerati destinati al consumo umano e per prodotti diretti a stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie.

Quando il movimento riguarda prodotti provenienti da aree soggette a restrizioni o misure di emergenza, è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente di destinazione e il rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione stessa.

Anche per questi prodotti il regolamento disciplina etichettatura, tracciabilità, certificazione sanitaria e notifiche. I certificati devono contenere i dati generali, l’uso previsto e un attestato del veterinario ufficiale che confermi il rispetto delle condizioni applicabili; per i movimenti da aree soggette a restrizioni è previsto un attestato specifico da inserire nel certificato.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 21 aprile 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e perimetro materiale

Integra la parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 per i movimenti intra-UE di animali acquatici e prodotti ottenuti da animali acquatici (artt. 1-2). Definisce, tra l’altro, contenitore, barca vivaio, specie vettrici, esca, misure nazionali, habitat, stato di indenne da malattia, programma di eradicazione e tipologie di stabilimenti di acquacoltura registrati, riconosciuti e gruppi riconosciuti.

Biosicurezza nel trasporto e gestione dell’acqua

Impone che gli animali acquatici siano caricati e trasportati in acqua che non ne alteri lo stato sanitario e che non siano trasportati insieme o nella stessa acqua con animali di stato sanitario inferiore. Mezzi e contenitori devono consentire pulizia e disinfezione efficaci; pulizia e disinfezione tra partite devono seguire un protocollo approvato dall’autorità competente del luogo di origine (art. 3). Il ricambio dell’acqua è ammesso solo in punti idonei via terra o, per barche vivaio, a distanza di almeno 10 km da stabilimenti di acquacoltura lungo la rotta, e mai in aree soggette a restrizioni o misure di emergenza (art. 4).

Etichettatura dei mezzi di trasporto e dei contenitori

Le partite di animali acquatici accompagnate da certificato sanitario devono essere identificate con etichetta leggibile e visibile che le colleghi al certificato. Per il trasporto su barca vivaio l’etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico con le medesime informazioni di collegamento (art. 5).

Deroghe ai requisiti di provenienza per animali di acquacoltura

Consente, in deroga all’articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429, il movimento verso aree indenni o soggette a programmi di eradicazione di animali di acquacoltura appartenenti a specie elencate per malattie di categoria B o C anche da aree non indenni, purché ricorrano condizioni specifiche: specie vettrici non considerate tali, quarantena riconosciuta, detenzione in stabilimento riconosciuto con perdita della qualifica di vettore, oppure destinazione a stabilimento confinato per fini scientifici (art. 6).

Movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

Prevede una disciplina analoga per animali acquatici selvatici delle specie rilevanti per malattie di categoria B o C destinati a stabilimenti di acquacoltura: movimento consentito se gli animali hanno completato quarantena in stabilimento riconosciuto oppure, per specie vettrici, se detenuti in stabilimento riconosciuto e non più considerati vettori (art. 7).

Movimenti di animali acquatici vivi destinati al consumo umano

Stabilisce deroghe all’obbligo di provenienza da aree indenni per animali vivi destinati al consumo umano, se si tratta di specie vettrici non vettori, di animali destinati alla macellazione e trasformazione in stabilimenti autorizzati a lottare contro le malattie, oppure di molluschi e crostacei imballati ed etichettati secondo il regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a specifiche forme di commercializzazione o trasformazione (art. 8).

Stabilimenti confinati, rilascio in natura, pesca sportiva ed esche vive

Per gli stabilimenti confinati, consente movimenti solo se gli animali non comportano rischio significativo di diffusione, sulla base del piano di sorveglianza; sono previste condizioni specifiche per l’introduzione di animali da stabilimenti non confinati, incluse quarantena e trasformazione del loro status di vettore, con una deroga per scopi scientifici (art. 9). Per il rilascio in natura di animali destinati alla pesca sportiva e delle esche previste dall’articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2016/429, il movimento è subordinato allo status sanitario dell’area di origine, alla comunicazione preventiva dello Stato membro di destinazione, all’autorizzazione dell’autorità competente di origine e a misure di tracciabilità (art. 10). Le esche vive devono provenire da aree indenni da malattia quando destinate a Stati membri, zone o compartimenti con tale status o che applicano misure ex articolo 199 (art. 11).

Esenzione dall’obbligo di certificato sanitario per taluni movimenti di animali di acquacoltura

In deroga all’articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, alcuni movimenti di animali di acquacoltura di specie rilevanti per malattie di categoria C possono avvenire senza certificato sanitario se lo Stato membro di destinazione e quello di origine hanno attivato la procedura di autorizzazione e i movimenti sono tracciabili; inoltre la malattia in questione non deve essersi mai verificata né nello Stato membro di origine né in quello di destinazione (art. 12).

Contenuto dei certificati sanitari e delle autodichiarazioni per animali acquatici

I certificati sanitari per animali di acquacoltura e animali acquatici selvatici devono includere dati identificativi di speditore, destinatario, origine, destinazione, trasportatore, specie, quantità/volume/peso, data, ora, luogo di rilascio, validità, firma e timbro del veterinario ufficiale, oltre all’eventuale accordo dello Stato membro di destinazione (art. 13 e allegato II, parte A). Devono contenere anche garanzie sanitarie specifiche relative allo stato clinico, all’assenza di aumenti di mortalità, allo status sanitario delle aree di provenienza, al rispetto di eventuali misure nazionali e, se del caso, al controllo documentale sullo stabilimento di origine. Le autodichiarazioni per i movimenti tra Stati membri devono riportare informazioni analoghe, più i dati dell’ultimo campionamento e, per i programmi di sorveglianza di categoria C, la partecipazione dello stabilimento al programma e l’assenza di sospetti o conferme della malattia (art. 14 e allegato II, parte B).

Controlli veterinari, validità del certificato e deroghe per ispezioni cliniche

Prima della firma del certificato il veterinario ufficiale deve effettuare controllo documentale, ispezione clinica e, se necessario, esame clinico degli animali destinati al movimento e di eventuali soggetti moribondi o appartenenti a unità diverse se emergono sospetti (art. 15, par. 1). Per uova e molluschi, l’ispezione clinica può essere omessa se la partita parte entro quattro settimane dall’ultima ispezione, il controllo documentale è svolto nelle 72 ore precedenti e non vi sono movimenti di specie elencate verso lo stabilimento né sospetti di malattia (art. 15, par. 2). Il certificato va rilasciato nelle 72 ore precedenti la partenza ed è valido 10 giorni, prorogabili per la durata del viaggio via mare o via navigabile (art. 15, parr. 3-4). Per movimenti ripetuti della stessa specie tra gli stessi stabilimenti a intervalli non superiori a sette giorni, il periodo può essere esteso e il certificato rilasciato per ciascuna partita tra due ispezioni, a condizioni rigorose di controlli ripetuti e piena tracciabilità (art. 16).

Notifica preventiva dei movimenti intra-UE e uso di TRACES

Gli operatori devono notificare in anticipo all’autorità competente i movimenti verso un altro Stato membro secondo le informazioni previste dagli allegati II e III; per gli animali provenienti da stabilimenti con programma di sorveglianza di una malattia di categoria C sono previste notifiche specifiche tra stabilimenti con il medesimo programma (artt. 17-18). L’autorità competente dello Stato membro di origine trasmette le informazioni corrispondenti all’autorità di destinazione e conferma, se necessario, la partecipazione al programma di sorveglianza (art. 19). In caso di indisponibilità di TRACES si applicano le procedure di emergenza dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 (art. 20). Gli Stati membri devono designare regioni territoriali per la gestione delle notifiche, garantendo copertura territoriale, responsabilità di un’autorità competente, accesso a TRACES e personale formato o esperto (art. 21).

Movimenti di prodotti di origine animale da acquacoltura non vivi

Per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali vivi, il regolamento disciplina i movimenti a fini di ulteriore trasformazione verso aree indenni o sottoposte a programmi di eradicazione: i prodotti delle specie sensibili di categoria B o C possono muoversi solo se provengono da aree indenni, con esenzioni per pesci destinati al consumo umano già eviscerati e per prodotti diretti a stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie (art. 22). Ulteriori movimenti da stabilimenti o zone soggetti a misure di emergenza o restrizioni sono consentiti solo previa autorizzazione dell’autorità competente di destinazione e nel rispetto delle condizioni dell’autorizzazione (art. 23).

Trasporto, etichettatura, certificazione e notifica dei prodotti non vivi

Le partite di tali prodotti soggette a certificato sanitario devono mantenere la tracciabilità durante il trasporto ed essere etichettate in modo leggibile e visibile; per il trasporto via mare l’etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico (art. 24). I certificati sanitari devono includere, oltre alle informazioni dell’articolo 224 del regolamento (UE) 2016/429, i dati generali, l’uso previsto e un attestato del veterinario ufficiale che confermi il rispetto delle condizioni applicabili, distinguendo tra prodotti di cui agli articoli 22 e 23 (artt. 25-26; allegato III). Per i movimenti tra Stati membri gli operatori devono fornire le informazioni dell’allegato III e l’autorità competente le trasmette allo Stato membro di destinazione; in caso di indisponibilità di TRACES si applicano le procedure di emergenza (artt. 27-29).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 30).

Come è indicizzato

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