Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2026 del 24/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato (capo 1) ed altri furti (capo 4 e 5 per Mulaj), oltre alla valutazione della recidiva e della quantificazione della pena. Nel primo motivo (esclusivo di Mulaj) si censurano la valutazione del compendio indiziario: si lamenta l'insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità delle prove (riconoscimenti fotografici non confermati in ricognizione personale, individuazioni espresse con percentuali di certezza 90% e 70%, assenza di prova certa dell'utenza intercettata, spiegazioni alternative per il rinvenimento di beni). Nel secondo motivo (entrambi) si contesta la rilevazione della recidiva e l'eccessività della pena, per una motivazione generica e non personalizzata e per non avere valorizzato elementi attenuanti e individualizzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la doglianza chiedesse una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello) costituisse un quadro probatorio organico. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito in ordine alla prova indiziaria: ha valorizzato gli elementi complessivi e convergenti (arresto in flagranza e confessione di un correi; riconoscimenti fotografici effettuati nell'immediatezza; rinvenimento della Fiat Punto rubata nei pressi dell'abitazione di Mulaj; cellulare spento in coincidenza temporale; graffi compatibili con fuga; contenuti delle intercettazioni e conversazioni in cui si parla della vendita dei monili provento del furto; pregressa frequentazione tra gli imputati) e ha motivato perché le individuazioni fotografiche erano più attendibili rispetto alle ricognizioni personali svolte a distanza di mesi. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale che ha considerato i precedenti, l'omogeneità tipologica dei reati e la maggiore scaltrezza e capacità organizzativa dei ricorrenti, indici di persistenza della pericolosità sociale. Anche la determinazione della pena è stata dichiarata non eccessiva e congrua rispetto alla gravità e alla condotta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la sentenza di merito aveva condannato: Jeshnica Erjon a 2 anni di reclusione ed euro 660,00 di multa; Mulaj Erion a 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 800,00 di multa).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata in connessione con la partecipazione a reato; nella sentenza è usata come riferimento formale per la compresenza di più soggetti nell'evento criminoso.
art. 624-bis cod. pen.
Sanctiona il furto in abitazione aggravato; la fattispecie contestata ai ricorrenti è stata qualificata alla luce di questa norma.
art. 625 n. 2 e 5 cod. pen.
Comma che elenca le circostanze aggravanti del furto; nella sentenza sono richiamate per qualificare il fatto come aggravato.
art. 707 cod. pen.
Contravvenzione per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli: nel caso di Jeshnica tale contravvenzione è stata ritenuta assorbita nel reato principale.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione a vizi di motivazione; nella decisione la Corte affronta le censure sulla motivazione ma sottolinea i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito.
art. 533 cod. proc. pen.
Disciplina il criterio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte specifica che esso è un metodo di valutazione in sede di merito; in Cassazione è sindacabile solo l'assenza di ragioni che giustifichino il rifiuto delle ipotesi alternative dotate di plausibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, prevedendo la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: i motivi che mirino a una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili se non censurano vizi di logica o di diritto.
- La prova indiziaria va valutata globalmente: singoli indizi devono essere concreti e dimostrabili, ma la loro ambiguità isolata può essere superata se, nel loro insieme, risultano gravi, precisi e concordanti.
- Il riconoscimento fotografico, eseguito nell'immediatezza dei fatti, è utilizzabile e può essere più attendibile della successiva ricognizione personale svolta a distanza di tempo, purché il giudice motivi adeguatamente sull'affidabilità delle individuazioni.
- La regola della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio' è un criterio di giudizio per il merito; in Cassazione è sindacabile la motivazione solo se il giudice non ha reso conto del perché ha ritenuto implausibili le ipotesi alternative dotate di razionalità.
- Per l'applicazione della recidiva occorre che il giudice ritenga il nuovo fatto idoneo a denotare una maggiore pericolosità sociale: la motivazione può essere sintetica ma deve indicare i criteri valutativi (precedenti, omogeneità tipologica, elementi di professionalità criminale).
- La declaratoria di inammissibilità in sede di legittimità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; va quindi valutata la fondatezza preventiva del ricorso.
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