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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14961/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato (capo 1) ed altri furti (capo 4 e 5 per Mulaj), oltre alla valutazione della recidiva e della quantificazione della pena. Nel primo motivo (esclusivo di Mulaj) si censurano la valutazione del compendio indiziario: si lamenta l'insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità delle prove (riconoscimenti fotografici non confermati in ricognizione personale, individuazioni espresse con percentuali di certezza 90% e 70%, assenza di prova certa dell'utenza intercettata, spiegazioni alternative per il rinvenimento di beni). Nel secondo motivo (entrambi) si contesta la rilevazione della recidiva e l'eccessività della pena, per una motivazione generica e non personalizzata e per non avere valorizzato elementi attenuanti e individualizzanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la doglianza chiedesse una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello) costituisse un quadro probatorio organico. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito in ordine alla prova indiziaria: ha valorizzato gli elementi complessivi e convergenti (arresto in flagranza e confessione di un correi; riconoscimenti fotografici effettuati nell'immediatezza; rinvenimento della Fiat Punto rubata nei pressi dell'abitazione di Mulaj; cellulare spento in coincidenza temporale; graffi compatibili con fuga; contenuti delle intercettazioni e conversazioni in cui si parla della vendita dei monili provento del furto; pregressa frequentazione tra gli imputati) e ha motivato perché le individuazioni fotografiche erano più attendibili rispetto alle ricognizioni personali svolte a distanza di mesi. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale che ha considerato i precedenti, l'omogeneità tipologica dei reati e la maggiore scaltrezza e capacità organizzativa dei ricorrenti, indici di persistenza della pericolosità sociale. Anche la determinazione della pena è stata dichiarata non eccessiva e congrua rispetto alla gravità e alla condotta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (la sentenza di merito aveva condannato: Jeshnica Erjon a 2 anni di reclusione ed euro 660,00 di multa; Mulaj Erion a 2 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 800,00 di multa).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in connessione con la partecipazione a reato; nella sentenza è usata come riferimento formale per la compresenza di più soggetti nell'evento criminoso.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Sanctiona il furto in abitazione aggravato; la fattispecie contestata ai ricorrenti è stata qualificata alla luce di questa norma.

  • art. 625 n. 2 e 5 cod. pen.

    Comma che elenca le circostanze aggravanti del furto; nella sentenza sono richiamate per qualificare il fatto come aggravato.

  • art. 707 cod. pen.

    Contravvenzione per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli: nel caso di Jeshnica tale contravvenzione è stata ritenuta assorbita nel reato principale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a vizi di motivazione; nella decisione la Corte affronta le censure sulla motivazione ma sottolinea i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Disciplina il criterio della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio'. La Corte specifica che esso è un metodo di valutazione in sede di merito; in Cassazione è sindacabile solo l'assenza di ragioni che giustifichino il rifiuto delle ipotesi alternative dotate di plausibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, prevedendo la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio: i motivi che mirino a una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili se non censurano vizi di logica o di diritto.
  • La prova indiziaria va valutata globalmente: singoli indizi devono essere concreti e dimostrabili, ma la loro ambiguità isolata può essere superata se, nel loro insieme, risultano gravi, precisi e concordanti.
  • Il riconoscimento fotografico, eseguito nell'immediatezza dei fatti, è utilizzabile e può essere più attendibile della successiva ricognizione personale svolta a distanza di tempo, purché il giudice motivi adeguatamente sull'affidabilità delle individuazioni.
  • La regola della condanna 'oltre ogni ragionevole dubbio' è un criterio di giudizio per il merito; in Cassazione è sindacabile la motivazione solo se il giudice non ha reso conto del perché ha ritenuto implausibili le ipotesi alternative dotate di razionalità.
  • Per l'applicazione della recidiva occorre che il giudice ritenga il nuovo fatto idoneo a denotare una maggiore pericolosità sociale: la motivazione può essere sintetica ma deve indicare i criteri valutativi (precedenti, omogeneità tipologica, elementi di professionalità criminale).
  • La declaratoria di inammissibilità in sede di legittimità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; va quindi valutata la fondatezza preventiva del ricorso.

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