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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 757 del 18/12/2025

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Garante Privacy757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato l’illiceità del trattamento effettuato da una società tramite un impianto di videosorveglianza che riprendeva anche la pubblica via, con cartelli informativi inidonei e senza previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per le riprese che potevano interessare i dipendenti. È stata inoltre rilevata la mancata formalizzazione del rapporto con la società installatrice quale responsabile del trattamento. Il provvedimento irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro e ordina l’adeguamento del trattamento entro 30 giorni, oltre alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Ordinanza-ingiunzione a carico di Elba Catering Distribuzioni s.r.l.s. per videosorveglianza illecita e informativa inidonea, con riprese di aree pubbliche e lavoratori senza autorizzazione ex art. 4 l. 300/1970

Elba Catering Distribuzioni s.r.l.s. – videosorveglianza illecita, informativa inidonea e mancata autorizzazione per controlli a distanza

Il Garante per la protezione dei dati personali ha concluso un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società che aveva installato e utilizzato un sistema di videosorveglianza presso il proprio punto vendita. Il procedimento è nato da una segnalazione della Polizia municipale e da successivi accertamenti della Guardia di finanza, dai quali sono emerse più criticità nella gestione dell’impianto.

Origine del procedimento e accertamenti istruttori

La segnalazione iniziale riguardava un sistema di videosorveglianza che, secondo il sopralluogo effettuato il 4 aprile 2023, riprendeva soprattutto la pubblica via. Gli accertamenti successivi hanno confermato che l’impianto era composto da 9 telecamere interne e 4 esterne, di cui 3 funzionanti, e che queste ultime inquadravano anche aree non di pertinenza della società.

La società ha rappresentato di aver installato le telecamere per contrastare vandalismi e piccoli furti, ma non ha fornito alcuna documentazione idonea a dimostrare la richiesta al Comune per l’istituzione di una zona di carico e scarico, né elementi concreti a supporto delle esigenze dedotte. Il titolare non ha inoltre presentato scritti difensivi nel procedimento sanzionatorio.

Informativa e principio di trasparenza

I cartelli di informativa breve risultavano posizionati in modo non adeguato e privi di tutte le informazioni richieste, in particolare dell’identificazione del titolare del trattamento. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), richiamando anche le indicazioni consolidate in materia di videosorveglianza, compresi il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e le Linee guida EDPB 3/2019.

Riprese della pubblica via e minimizzazione dei dati

Le telecamere esterne risultavano idonee a riprendere spazi pubblici in assenza di elementi giustificativi sufficienti. Per il Garante ciò ha determinato una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR: il trattamento era privo di un’adeguata base giuridica e non rispettava il principio di minimizzazione, perché eccedeva l’area effettivamente da proteggere.

Nella motivazione viene richiamato l’orientamento secondo cui, in via generale, la videosorveglianza per la tutela della proprietà deve arrestarsi ai confini della stessa, potendo estendersi alle immediate vicinanze solo in casi specifici e con adeguate misure di oscuramento o limitazione del campo visivo.

Controlli a distanza dei lavoratori

Dai verbali è emerso che il sistema poteva riprendere anche lavoratori presenti nell’area videosorvegliata. Il titolare, però, non era munito dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro né risultava un accordo con le rappresentanze sindacali, come richiesto dall’art. 4 della l. 300/1970.

Il Garante ha quindi ritenuto violati il principio di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR, l’art. 114 del Codice privacy e l’art. 88 GDPR, ribadendo che le norme nazionali più specifiche in materia di lavoratori costituiscono condizione di liceità del trattamento derivante da sistemi di videosorveglianza potenzialmente idonei a effettuare controlli a distanza.

Responsabile del trattamento e gestione dell’impianto

La società aveva affidato a un installatore la progettazione, l’installazione e la gestione del sistema, compresa la possibilità di visualizzare da remoto le immagini tramite app sul telefono del legale rappresentante, senza formalizzare il rapporto con un atto di designazione del responsabile del trattamento. Il Garante ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 28 GDPR, poiché mancava la disciplina contrattuale o altro atto giuridico idoneo a definire compiti, istruzioni e garanzie sufficienti del soggetto esterno.

Valutazione dell’illecito e sanzione

L’Autorità ha qualificato il trattamento come illecito per la pluralità di violazioni accertate: articoli 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 13 e 28 GDPR, nonché artt. 114 del Codice privacy, 4 l. 300/1970 e 88 GDPR. La violazione non è stata considerata minore, in ragione della natura, gravità e durata del trattamento, del coinvolgimento dei lavoratori e dell’ampia platea di interessati interessata dalla videosorveglianza in un esercizio aperto al pubblico.

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha considerato:

  • la gravità dell’omessa e inidonea informativa;
  • l’assenza di precedenti specifici a carico del titolare;
  • la richiesta di autorizzazione presentata nel corso dell’accertamento;
  • l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata dall’Ispettorato del lavoro di Livorno-Pisa.

La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in euro 2.000,00.

Ordini e misure correttive

Oltre alla sanzione, il Garante ha ordinato al titolare di conformare il trattamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, disponendo di:

  • rendere l’informativa agli interessati tramite idonea cartellonistica;
  • orientare le telecamere in modo da non riprendere spazi pubblici;
  • disciplinare i trattamenti affidati al responsabile del trattamento secondo l’art. 28, par. 3, GDPR.

È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Garante e l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e accertamenti

Il procedimento nasce da una segnalazione della Polizia municipale del Comune di Portoferraio, a seguito di sopralluogo del 4 aprile 2023 presso la società. Gli accertamenti del Garante e della Guardia di finanza hanno confermato l’esistenza di un impianto di videosorveglianza composto da 9 telecamere interne e 4 esterne, di cui 3 funzionanti e orientate anche verso aree non di pertinenza della società, in particolare la pubblica via.

Informativa agli interessati e trasparenza

I cartelli di informativa breve risultavano non ben visibili e comunque incompleti, perché non riportavano tutte le informazioni richieste, in particolare l’identificazione del titolare del trattamento. Il Garante ha richiamato il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) GDPR e l’obbligo informativo ex art. 13 GDPR, oltre alle indicazioni già fornite in materia di videosorveglianza e alle Linee guida EDPB 3/2019.

Ripresa di spazi pubblici e principio di minimizzazione

È stata contestata la ripresa della pubblica via senza elementi idonei a dimostrarne la necessità. Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR, poiché il trattamento era privo di adeguata base giuridica ed eccedeva quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate. È stato richiamato anche il principio secondo cui la videosorveglianza dovrebbe arrestarsi, di regola, ai confini della proprietà, limitando l’angolo visuale alle sole aree da proteggere.

Videosorveglianza sul luogo di lavoro e art. 4 Statuto dei lavoratori

Poiché l’impianto poteva riprendere anche i lavoratori, il Garante ha accertato la violazione dell’art. 4 della l. 300/1970, richiamato dall’art. 114 del Codice privacy, in assenza di accordo sindacale o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. È stata richiamata anche l’art. 88 GDPR e la necessità di rispettare le norme nazionali più specifiche in materia di controllo a distanza.

Responsabile del trattamento e mancanza di designazione

La società non aveva formalizzato il rapporto con l’installatore che aveva progettato, installato e gestito l’impianto, pur consentendo la visualizzazione anche da remoto delle immagini. Il Garante ha quindi ravvisato la violazione dell’art. 28 GDPR per mancata designazione del responsabile del trattamento e assenza di un atto conforme ai requisiti previsti dal par. 3 della norma.

Sanzione, criteri e prescrizioni

Considerata la gravità, la durata della violazione, il coinvolgimento di lavoratori e l’ampia platea di interessati, il Garante ha qualificato la violazione come non minore e ha applicato una sanzione di 2.000 euro ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 Codice privacy. Sono stati valorizzati come attenuanti l’assenza di precedenti specifici e la richiesta di autorizzazione presentata nel corso dell’accertamento. È stato inoltre ordinato di adeguare il trattamento entro 30 giorni, rendendo l’informativa, orientando le telecamere per evitare spazi pubblici e disciplinando il rapporto con il responsabile del trattamento.

Come è indicizzato

Materievideosorveglianzarapporto di lavorosanzioni gdprmisure di sicurezzadiritti dell'interessatopubblica amministrazione

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