Sentenza del 22/09/2021 n. 4191 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tassazione delle somme erogate a titolo di rimborso - Superamento delle franchigie imposte - Sussistenza di una pratica di evasione previdenziale e fiscale.(prima massima). Processo tributario - Diritto generalizzato alcontraddittorio preventivo - Non sussiste.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente impugnava l'accertamento fiscale che aveva qualificato come reddito da lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di rimborso spese non documentate e superiori alle franchigie previste, contestando altresì l'irregolarità della procedura (mancato contraddittorio preventivo). La questione centrale era se tali rimborsi, oltre le franchigie, dovessero essere assoggettati a IRPEF e contributi in quanto componente della retribuzione e se il principio comunitario del contraddittorio preventivo dovesse trovare applicazione generalizzata.
La decisione
il giudice ha ritenuto che i redditi da lavoro dipendente si determinano secondo il principio di omnicomprensività (art. 49 d.P.R. n. 917/1986) e che i rimborsi spese non documentati che eccedono le franchigie configurano, nella sostanza, componente retributiva tassabile e possono indicare una pratica di evasione previdenziale e fiscale riconducibile all'impresa datrice di lavoro, con effetti sull'IRPEF del dipendente. Inoltre il giudice ha escluso l'applicabilità generalizzata del principio comunitario del contraddittorio preventivo nell'ordinamento italiano, rilevando che la giurisprudenza ne ha limitato l'utilizzo ai soli tributi armonizzati: pertanto il vizio procedurale invocato dal ricorrente non è idoneo a prevalere.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. n. 917 del 1986
i redditi di lavoro dipendente si formano secondo il principio di omnicomprensività: tutte le somme riconducibili alla retribuzione, comprese quelle percepite sulla base di contratti a progetto, concorrono alla formazione del reddito imponibile; rimborsi non documentati che superano le franchigie sono considerati reddito tassabile.
principio comunitario del contraddittorio preventivo
il principio non è riconosciuto in modo generalizzato nell'ordinamento italiano per tutte le imposte; la giurisprudenza ne ha ammesso l'applicazione soprattutto per tributi armonizzati, ma non per le controversie su redditi da lavoro dipendente in senso generale.
Massime di principio
- I rimborsi spese non documentati che superano le franchigie riconosciute vanno considerati, nella sostanza, componente retributiva e tassati ai fini IRPEF (principio di omnicomprensività).
- La corresponsione sistematica di rimborsi non giustificati dal datore di lavoro può configurare una pratica di evasione fiscale e previdenziale che ricade anche sul dipendente ai fini IRPEF e contributivi.
- La documentazione è determinante: per evitare riclassificazioni fiscali e rischi contributivi, i rimborsi devono essere adeguatamente comprovati (giustificativi spese, note spese, criteri aziendali coerenti).
- Il contribuente/dipendente (o il datore) deve conservare e produrre prove della natura non retributiva dei rimborsi; in mancanza, l'amministrazione può ritenere imponibili le somme.
- Il principio del contraddittorio preventivo di matrice comunitaria non si applica automaticamente a tutte le imposte in Italia: la sua portata è stata limitata dalla giurisprudenza ai tributi armonizzati; non può essere invocato come rimedio generale in tutte le controversie fiscali.
- In caso di contestazione, valutare anche il profilo previdenziale (INPS) oltre a quello fiscale, e considerare rimedi pratici quali la regolarizzazione documentale o istanze di definizione per ridurre rischi e sanzioni.
- Per situazioni analoghe è consigliabile predisporre regole aziendali chiare sui rimborsi, modulare le franchigie secondo normativa e documentare sempre le spese per difendersi efficacemente in sede contenziosa.
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