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Sentenza

Sentenza del 30/12/2020 n. 29862 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Domanda di revocazione - Accertamento di falsità - Decreto di archiviazione del giudice penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto domanda di revocazione della pronuncia favorevole all'Ufficio in appello, lamentando che la notifica dell'accertamento alla società fosse stata effettuata ad un presunto legale rappresentante (acquirente delle quote) che in realtà sarebbe stato un soggetto diverso che si era presentato al rogito con una carta d'identità contraffatta. La revocazione è stata fondata sulle risultanze di un'indagine penale successiva (conclusasi con decreto di archiviazione) che avrebbe accertato il cosiddetto 'furto di identità' e, dunque, la falsità della prova documentale su cui si era basata la notifica societaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso riconoscendo che: (1) il decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p., per la sua natura non definitiva, non costituisce accertamento della falsità idoneo a giustificare la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.; (2) la revocazione, quale rimedio straordinario, è soggetta a stretta interpretazione e può fondarsi soltanto su documenti 'trovati' preesistenti alla sentenza revocanda che, se conosciuti, avrebbero potuto far cambiare il giudizio; nel caso di specie gli elementi prodotti sono successivi alla sentenza e non dimostrano fatti che, se conosciuti prima, avrebbero modificato la decisione. Pertanto la domanda di revocazione è infondata. Il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione previsto da questa norma è considerato atto giudiziale non definitivo e quindi non idoneo a costituire accertamento di falsità ai fini della revocazione civile ex art. 395 c.p.c.

  • art. 395 n. 2 c.p.c.

    Prevede la revocazione per falsità della sentenza o di documenti: la Corte interpreta la norma restrittivamente richiedendo un accertamento definitivo della falsità o documenti preesistenti alla sentenza revocanda.

  • art. 2699 c.c.

    Norma sull'onere della prova richiamata nella censura; il giudice richiede che l'onere probatorio sia assolto con elementi idonei e, nel caso di revocazione, con prove che avrebbero potuto influenzare il giudizio se note prima.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione della prova; la decisione conferma i limiti della prova offerta successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 14 disposizioni sulla legge in generale (preleggi)

    La Corte applica il principio di stretta interpretazione dei rimedi straordinari, ritenendo che 'trovati' si riferisca a documenti preesistenti alla sentenza revocanda.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 64

    Norma procedurale tributaria richiamata nel contesto processuale; la Corte valuta la produzione di documenti e relazioni di notifica e la loro efficacia probatoria in appello.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 58 comma 2

    Citato come norma che ha permesso all'Ufficio di produrre in appello le relazioni di notifica alla società, elemento decisivo per la decorrenza dei termini e la definitività dell'atto.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sulle spese e sul contributo unificato richiamata in merito all'eventuale pagamento integrativo da parte del ricorrente.

  • Cass. Civ., sez. IV, n. 156/2015

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il decreto di archiviazione non integra accertamento idoneo alla revocazione per falsità.

  • Cass. Civ., sez. III, n. 3362/2015

    Precedente che conferma il principio della necessità che i documenti invocati per la revocazione siano preesistenti alla sentenza revocanda.

  • Cass. Civ., sez. IV, n. 14114/2006

    Ulteriore precedente che ribadisce i limiti di applicazione della revocazione in presenza di documenti successivi alla sentenza.

Massime di principio

  • Un decreto di archiviazione penale ex art. 409 c.p.p., essendo atto non definitivo, di per sé non costituisce prova di falsità utilizzabile per ottenere la revocazione civile ex art. 395 c.p.c.
  • La revocazione per fatti o documenti nuovi richiede che i documenti siano preesistenti alla sentenza impugnata e che, se conosciuti, avrebbero potuto orientare diversamente il giudizio; elementi sopravvenuti non sono idonei.
  • Il rimedio della revocazione è interpretato in modo restrittivo (art. 14 preleggi): occorrono prove decisive, anteriori e non meramente indiziarie o di natura non definitiva.
  • In materia di notifiche societarie è essenziale valutare la ritualità delle relazioni di notifica e la legittimazione del destinatario; l'Amministrazione può sanare la carenza probatoria in appello mediante produzione documentale prevista dalla normativa tributaria.
  • Se il gravame si fonda su un sospetto di contraffazione o furto d'identità, è necessario un accertamento definitivo (es. sentenza penale definitiva) che ne attesti la falsità per poter incidere sulla validità degli atti processuali civili o tributari.
  • Il ricorrente ha l'onere di dimostrare che le prove preesistenti, se conosciute, avrebbero cambiato l'esito del giudizio; semplici elementi successivi o provvisori non soddisfano questo requisito.

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