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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita del 30 marzo 2007 avente a oggetto una serie di immobili da ristrutturare. Una società conveniva l'altra davanti al Tribunale chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della controparte, il risarcimento dei danni e la pronuncia ex art. 2932 c.c., con rideterminazione al ribasso del prezzo pattuito. La controparte proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare, la ritenzione delle somme ricevute o, in subordine, il risarcimento dei danni. In appello la Corte di Roma dichiarava risolto il contratto per inadempimento della promittente venditrice, condannandola alla restituzione di euro 1.185.800,00 oltre interessi e spese. La società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo deduceva che la Corte d'appello aveva omesso di valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., limitandosi a un'affermazione tautologica e a un mero richiamo della sentenza di primo grado; con il secondo denunciava violazione di varie norme sostanziali e processuali per mancata comparazione del comportamento complessivo delle parti e degli inadempimenti rispettivi; con il terzo lamentava erronea interpretazione del contratto e della condotta della controparte in contrasto con buona fede. La resistente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura, eccezione respinta dalla Corte per la coincidenza fra legale rappresentante e sede sociale risultante dalla visura e per l'irrilevanza di un refuso nell'epigrafe del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello non aveva autonomamente e adeguatamente valutato la gravità dell'inadempimento richiesto dall'art. 1455 c.c., ma aveva motivato in modo meramente tautologico, richiamando l'accertamento di primo grado senza indicare perché l'inadempimento fosse di non scarsa importanza. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa fase di rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, davanti a una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve valutare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e non può ricavarla implicitamente dall'accoglimento di una domanda contrapposta.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato come rimedio chiesto in via principale dalla parte attrice originaria per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento presuppone la corretta qualificazione della censura; il giudice deve comunque misurarsi con il tema della gravità dell'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Il giudice che decida sulla risoluzione del contratto deve valutare, anche d'ufficio, se l'inadempimento sia di non scarsa importanza e motivare specificamente sul punto, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive rilevanti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sull'interpretazione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sull'interpretazione sistematica del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non forma parte della ratio decidendi.

  • art. 1491 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non forma parte della ratio decidendi.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non forma parte della ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare l'asserita errata valutazione delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma richiamata nel primo motivo, ma la Corte osserva che il riferimento non era corretto rispetto al contenuto effettivo della censura.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'udienza.

Massime di principio

  • In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice deve compiere una valutazione autonoma e esplicita della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., non essendo sufficiente un richiamo per relationem a un precedente accertamento di merito.
  • La gravità dell'inadempimento va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive incidenti sull'equilibrio contrattuale.
  • Non è legittimo desumere implicitamente la sussistenza del requisito di non scarsa importanza dell'inadempimento dal semplice accoglimento di una domanda contrapposta o speculare della controparte.
  • Quando la motivazione sulla risoluzione si risolve in un'affermazione tautologica, priva di autonoma verifica del parametro di cui all'art. 1455 c.c., la sentenza è censurabile in cassazione.
  • L'eccezione di difetto di rappresentanza processuale è infondata se dagli atti emerge la coincidenza tra soggetto munito di poteri e società rappresentata, e un mero refuso nell'indicazione del legale rappresentante o della sede non incide sulla validità della procura.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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