Cassazione Civile, Ordinanza n. 34151/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra tutela possessoria e accertamento petitorio. Una parte aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, la reintegrazione nel possesso di una mansarda a seguito di accertato spoglio; l'altra parte, contro la quale era minacciata l'esecuzione forzata di quel titolo, proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. sostenendo che, nelle more, fosse sopravvenuto un giudicato petitorio che aveva accertato la sua esclusiva proprietà sull'immobile ed escluso ogni diritto reale od obbligatorio della controparte. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello era stata confermata la decisione, ritenendo che la pronuncia petitoria non potesse incidere su quella possessoria. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi, tutti volti a sostenere che il giudicato sulla proprietà dovesse prevalere sulla tutela possessoria e impedire l'esecuzione dell'ordine di reintegrazione, nonché che il precedente titolo possessoria non fosse più azionabile per effetto della cessazione/inopponibilità del comodato originario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sopravvenuto giudicato petitorio di accertamento della proprietà non estingua né travolga il diritto di procedere all'esecuzione forzata del titolo possessoria definitivo. Ha affermato che le tutele possessoria e petitoria operano su piani diversi, non esiste una regola di prevalenza automatica dell'una sull'altra, e il conflitto tra le due situazioni va composto solo dopo la piena esecuzione della tutela possessoria, mediante opportuna restitutio in integrum o altri strumenti processuali. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al comodato, rilevando la mancata indicazione della sua deduzione nei gradi di merito e richiamando il precedente di legittimità già intervenuto sulla vicenda. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità e singolarità della questione, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione è stata qualificata come azione di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis; il riferimento temporale decisivo è la notificazione del precetto, non i fatti sopravvenuti successivi.
art. 617 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale dell'opposizione, ma non centrale nella ratio decisoria.
art. 705 c.p.c.
"Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita"
La disposizione è letta nel senso che la tutela possessoria deve essere previamente e concretamente eseguita prima che il giudizio petitorio possa spiegare effetti impeditivi; la proposizione o il giudicato petitorio non bastano a paralizzare l'esecuzione del titolo possessorio.
art. 1168 c.c.
È richiamato come base della tutela reintegratoria del possesso, la cui esecuzione non è automaticamente superata dal successivo accertamento della proprietà.
art. 2909 c.c.
Il giudicato petitorio è riconosciuto come efficace tra le parti, ma non idoneo a estinguere il titolo esecutivo possessoria già formatosi e non ancora eseguito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla definitività del titolo e del giudicato, senza che ciò comporti la prevalenza del petitorio sul possessorio.
art. 832 c.c.
La proprietà è affermata come situazione di diritto piena, ma la sua tutela non è ritenuta immediatamente ostativa alla previa esecuzione della tutela possessoria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non ritenuto decisivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi come norma sulla valutazione delle prove, senza ricadute sulla decisione di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi sul governo della prova e del convincimento del giudice; la Corte rileva che la questione è di diritto, non di rivalutazione probatoria.
art. 1372 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione agli effetti del comodato, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1809 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul comodato, senza accoglimento della censura.
art. 1810 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul comodato, senza accoglimento della censura.
art. 702-bis c.p.c.
Richiamato quale rito dell'ordinanza petitoria sopravvenuta, poi passata in giudicato.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per la chiamata in causa del successivo acquirente; profilo non decisivo per la ratio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale del rito camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Tra tutela possessoria e tutela petitoria non opera, di regola, un rapporto di pregiudizialità tale da consentire al giudicato sulla proprietà di paralizzare automaticamente l'esecuzione del titolo possessoria già formatosi.
- L'art. 705 c.p.c. va interpretato nel senso che il giudizio petitorio può esplicare effetti pratici solo dopo la definizione e la concreta esecuzione della decisione possessoria; la restitutio in integrum è il meccanismo ordinario di riallineamento tra situazione di fatto e situazione di diritto.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la fondatezza dell'opposizione va valutata con riferimento al momento della minaccia esecutiva; fatti e giudicati sopravvenuti non estinguono automaticamente il diritto di procedere in esecuzione se il titolo era allora valido ed efficace.
- Il sopravvenuto accertamento della proprietà non costituisce, da solo, fatto estintivo del diritto di azionare un titolo giudiziale definitivo di reintegra nel possesso.
- Le questioni sul venir meno del titolo originario di detenzione o possesso devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito; in cassazione non possono essere introdotte per la prima volta, salvo che siano già coperte da giudicato o risultino dagli atti.
- Nella reintegrazione nel possesso, il titolo da cui il possesso o la detenzione qualificata trae origine può rilevare solo come elemento di rafforzamento probatorio, ma non sostituisce la prova del fatto possessoria tutelato.
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