Cassazione Penale, Sentenza n. 13308/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge processuale per nullità del decreto di irreperibilità e della successiva notifica all'avvocato, poiché le ricerche per la notifica ex art. 159 c.p.p. non sono state eseguite in modo cumulativo e completo (mancano accertamenti presso il luogo di nascita e il luogo di lavoro nonostante fossero indicati/riconoscibili; due telefonate svolte dalla polizia municipale non sostituiscono le ricerche obbligatorie); (2) vizio di motivazione per presunta insufficiente prova della qualità di amministratore di fatto o di diritto dell'imputato, con critica alla elencazione indiziaria senza lettura complessiva e critica; (3) vizio di motivazione sulla responsabilità per bancarotta semplice con aggravamento del dissesto per tardiva richiesta di fallimento, in particolare sulla valutazione della testimonianza di Cipullo (momento della comunicazione sullo stato di decozione, nesso di causalità e profilo soggettivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il decreto di irreperibilità è nullo per incompletezza delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. (le ricerche devono essere eseguite cumulativamente nei luoghi indicati dalla norma; il semplice contatto telefonico non è idoneo a sostituirle se non corroborato). Per tale nullità sono annullati anche gli atti successivi. Gli altri motivi risultano assorbiti e impregiudicati. La sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
Le ricerche per la dichiarazione di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente (luogo di nascita, ultima residenza anagrafica, ultima dimora, luogo di lavoro abituale ecc.); la loro incompletezza determina nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti successivi
art. 160 cod. proc. pen.
Stabilisce limiti temporali all'efficacia del decreto di irreperibilità e impone il rinnovo delle ricerche ad ogni mutamento di fase; conferma la natura residuale ed eccezionale della notifica per irreperibilità
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il gravame in Cassazione per errori di procedimento; la Corte può accedere agli atti per verificare l'eventuale carenza di ricerche e la nullità procedurale dedotta
art. 611 cod. proc. pen.
Norma sul trattamento del ricorso senza intervento delle parti (richiamata per la trattazione del ricorso davanti alla Corte di Cassazione secondo le modifiche normative)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali nella enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione (richiamata in relazione ai limiti necessari per la motivazione)
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità è extrema ratio: le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. devono essere svolte in maniera cumulativa e completa; omissioni procedurali in tali ricerche comportano la nullità del decreto e degli atti successivi.
- Il mero contatto telefonico non può sostituire le ricerche obbligatorie se non è certo, verificato e documentato che il destinatario sia effettivamente informato; le dichiarazioni di terzi interlocutori devono essere corroborate da riscontri concreti.
- Se è dedotta una nullità processuale grave (es. per irreperibilità), i motivi sostanziali di merito possono risultare assorbiti: è strategico per la difesa sollevare eccezioni procedurali preliminari.
- In caso di decreto di irreperibilità contestato, chiedere la produzione integrale dei verbali di ricerche e delle comunicazioni svolte dagli agenti notificatori per verificare completezza, luoghi investigati e contenuto delle telefonate.
- La Corte di Cassazione può esaminare gli atti quando sia dedotto un errore di procedimento; tuttavia, se la questione riguarda la valutazione della prova e la motivazione, tali censure possono rimanere assorbite se la nullità procedurale è accertata.
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