Sentenza del 28/09/2016 n. 19105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa al recupero di crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsti dall'art. 8 della legge n. 388/2000, riferiti all'attività d'impresa individuale di noleggio di attrezzature per trivellazioni esercitata da F.C. Gli eredi avevano sostenuto che l'obbligazione tributaria non fosse compresa nell'eredità, accettata con beneficio d'inventario, poiché l'azienda era stata attribuita per legato testamentario a una società terza, comprensiva di debiti e passività. In Cassazione, il ricorrente ha dedotto principalmente la nullità del giudizio d'appello: l'atto di appello era stato notificato personalmente agli eredi presso la loro residenza, anziché al procuratore presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado. Sono stati inoltre prospettati il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'erronea applicazione del precedente giudicato e l'omessa impugnazione di una distinta ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica dell'atto di appello alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito presso il domicilio eletto, fosse nulla e non inesistente. Poiché gli appellati non si erano costituiti e la nullità non era stata sanata, il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare d'ufficio la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; la Corte non ha deciso definitivamente né sulla debenza del tributo né sull'effettiva estensione della responsabilità degli eredi.
Norme richiamate
Art. 8, legge n. 388/2000
Prevedeva il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, oggetto del recupero fiscale contestato nella cartella.
Art. 291 c.p.c.
rinnovazione della notifica
Quando la notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione è nulla, il giudice deve disporne d'ufficio la rinnovazione, così da consentire la regolare instaurazione del contraddittorio.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
la nullità deve ritenersi sanata ex tunc
La nullità della notificazione è sanata retroattivamente dal raggiungimento dello scopo, in particolare se la parte destinataria si costituisce in giudizio.
Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario rileva il domicilio dichiarato o eletto dal contribuente o dal suo difensore; le notifiche effettuate altrove possono non produrre gli effetti processuali previsti dalla legge.
Art. 2909 c.c.
Disciplina l'efficacia del giudicato, invocata dal ricorrente per sostenere che la sentenza di primo grado o precedenti decisioni avessero definito la controversia.
Art. 324 c.p.c.
Definisce il passaggio in giudicato formale della sentenza, prospettato dal ricorrente in relazione alla mancata o invalida notificazione dell'appello.
Art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa, che la Corte ha ritenuto compromesso dalla mancata regolare instaurazione del contraddittorio in appello.
Art. 111 Cost.
Richiama i principi del giusto processo e del contraddittorio, rilevanti rispetto alla validità del giudizio d'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la parte è costituita tramite procuratore e ha eletto domicilio presso di lui, la notifica dell'appello deve essere effettuata a tale domicilio e non, di regola, personalmente alla parte.
- La notifica eseguita alla parte personalmente invece che al difensore domiciliatario è normalmente nulla, non inesistente. Il giudice deve ordinarne la rinnovazione d'ufficio ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- La nullità della notifica si sana retroattivamente se il destinatario si costituisce in giudizio, perché in tal caso l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. Se il destinatario non si costituisce e il giudice non dispone la rinnovazione, gli atti successivi e la sentenza possono essere cassati.
- La violazione delle regole di notificazione può impedire la regolare instaurazione del contraddittorio e rendere invalido il giudizio d'appello, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- Quando una sentenza viene cassata per un vizio processuale, la Corte può rinviare la causa senza decidere il merito della pretesa fiscale; le questioni sul debito tributario e sulla responsabilità degli eredi restano allora da esaminare nel giudizio di rinvio.
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