Direttiva 2009/54
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/54/CE rifonde e aggiorna la disciplina armonizzata sulle acque minerali naturali, con l’obiettivo di facilitare la libera circolazione nel mercato interno e garantire nel contempo la tutela della salute dei consumatori e la lealtà delle pratiche commerciali. Essa stabilisce i criteri per il riconoscimento delle acque minerali naturali, i requisiti di utilizzazione delle sorgenti, i trattamenti consentiti, gli standard microbiologici e le regole di etichettatura e denominazione. Prevede inoltre poteri di esecuzione della Commissione, controlli e misure di salvaguardia in caso di rischio per la salute pubblica.
Rifusione della disciplina UE sull’utilizzazione, il riconoscimento, l’imbottigliamento, l’etichettatura e la commercializzazione delle acque minerali naturali e di alcune acque di sorgente.
Ambito di applicazione
Si applica alle acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità competente come acque minerali naturali conformi ai requisiti dell’allegato I, parte I, nonché alle acque estratte in paesi terzi e importate nella Comunità, purché riconosciute da uno Stato membro dopo verifica di conformità e controlli regolari nel paese d’origine. Restano escluse le acque che sono medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e le acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali; la direttiva non si applica inoltre alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi.
Direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali
La direttiva rifonde la precedente disciplina del 1980, recependo le modifiche intervenute e coordinandola con il quadro generale della sicurezza alimentare e dell’etichettatura. La finalità principale è duplice: facilitare la libera circolazione delle acque minerali naturali nel mercato interno e garantire un elevato livello di tutela della salute, prevenzione dell’inganno del consumatore e correttezza delle pratiche commerciali.
Finalità e logica della disciplina
La direttiva parte dall’idea che le differenze tra le legislazioni nazionali ostacolino il mercato interno e possano creare distorsioni concorrenziali. Per questo impone agli Stati membri di riconoscere e ammettere alla commercializzazione le acque minerali naturali riconosciute come tali negli altri Stati membri, accompagnando tale mutuo riconoscimento con requisiti comuni in materia microbiologica, trattamenti ammessi, etichettatura e controlli.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina riguarda:
- le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità competente come acque minerali naturali;
- le acque estratte in paesi terzi e importate nella Comunità, se riconosciute da uno Stato membro e se il paese d’origine ha accertato la conformità ai requisiti dell’allegato I, parte I, con controlli regolari dell’allegato II, punto 2.
Non si applica:
- alle acque che sono medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE;
- alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali;
- alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi.
Il riconoscimento è motivato e pubblicato ufficialmente; gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche, e l’elenco delle acque riconosciute è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Definizione di acqua minerale naturale
L’allegato I definisce l’acqua minerale naturale come un’acqua microbiologicamente pura, proveniente da una falda o da un giacimento sotterraneo e sgorgante da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate. Essa deve distinguersi nettamente dall’acqua potabile ordinaria per:
- la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente da taluni effetti;
- la sua purezza originaria.
Le caratteristiche devono essere stabili entro le variazioni naturali e non alterate da variazioni di portata. La valutazione si fonda su esami geologici, idrologici, fisici, chimici, microbiologici e, se necessario, farmacologici, fisiologici e clinici, secondo metodi scientificamente riconosciuti dall’autorità competente.
Utilizzazione delle sorgenti e condizioni di imbottigliamento
L’utilizzazione della sorgente è subordinata all’autorizzazione dell’autorità responsabile del paese di origine, dopo verifica di conformità ai criteri dell’allegato I. L’allegato II impone impianti tali da escludere contaminazioni e da conservare le proprietà dell’acqua alla fonte:
- protezione della sorgente o del punto di emergenza contro l’inquinamento;
- captazione, canalizzazioni e serbatoi costruiti con materiali idonei;
- condizioni igieniche adeguate per lavaggio e imbottigliamento;
- divieto di trasporto in recipienti diversi da quelli autorizzati per il consumatore finale, con eccezioni storiche per alcuni trasporti in cisterna già autorizzati a determinate date in taluni Stati membri.
Se durante le operazioni si constata un inquinamento che fa venir meno i requisiti microbiologici, l’imprenditore deve sospendere senza indugio tutte le utilizzazioni, incluso l’imbottigliamento, fino alla rimozione della causa e al ripristino della conformità.
Trattamenti consentiti e trattamenti vietati
L’articolo 4 consente soltanto trattamenti limitati e tassativi, purché non si modifichi la composizione nei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà:
- separazione di elementi instabili come composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente precedute da ossigenazione;
- separazione di ferro, manganese, zolfo e arsenico con aria arricchita di ozono, alle condizioni fissate dalla Commissione e previa notifica e controllo dell’autorità competente;
- separazione di altri componenti indesiderabili, alle condizioni fissate dalla Commissione;
- eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera con procedimenti fisici.
Sono vietati:
- qualsiasi trattamento di disinfezione;
- l’aggiunta di elementi batteriostatici;
- qualsiasi altro trattamento che modifichi il microbismo, salvo la sola incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica nei limiti dell’allegato I, parte III.
Requisiti microbiologici
L’articolo 5 stabilisce che l’acqua, alla sorgente, deve riflettere il suo microbismo normale e dimostrare una protezione efficace contro la contaminazione. Dopo l’imbottigliamento, i limiti sono:
- massimo 100 microrganismi revivificabili per millilitro a 20-22 °C in 72 ore, su agar-agar o miscela agar-gelatina;
- massimo 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore.
La misurazione deve avvenire entro 12 ore dall’imbottigliamento, con mantenimento a 4 °C ± 1 °C nel frattempo. Inoltre, alla sorgente e durante la commercializzazione, l’acqua deve essere esente da:
- parassiti e microrganismi patogeni;
- escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml;
- anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml;
- pseudomonas aeruginosa, su 250 ml.
Durante la commercializzazione il tenore microbiologico deve risultare solo dall’evoluzione naturale del tenore alla sorgente e l’acqua non deve presentare difetti organolettici.
Confezionamento e chiusura
Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento deve essere munito di un dispositivo di chiusura che eviti il rischio di falsificazione o contaminazione. Si tratta di un requisito funzionale di sicurezza del prodotto, rilevante anche in chiave antimanipolazione.
Denominazione di vendita, etichettatura e informazioni al consumatore
La denominazione di vendita è, in via ordinaria, "acqua minerale naturale"; per le acque effervescenti si applicano le denominazioni specifiche previste, come:
- "acqua minerale naturale naturalmente gassata";
- "acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente";
- "acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica".
Se l’acqua è stata sottoposta a degasazione, la denominazione è completata da "totalmente degassata" o "parzialmente degassata".
Le etichette devono recare:
- l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;
- il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;
- le informazioni sui trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c).
In assenza di norme UE sui trattamenti, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni nazionali.
Designazioni commerciali, pubblicità e divieto di inganno
L’articolo 8 disciplina l’uso dei toponimi nella denominazione commerciale: nomi di località, frazioni o luoghi sono ammessi solo se la sorgente è effettivamente utilizzata nel luogo indicato e senza creare errore sul luogo di sfruttamento. È vietato commercializzare acque provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.
Se la designazione commerciale è diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, tali indicazioni devono apparire con caratteri di dimensioni almeno pari a una volta e mezza quelli della designazione commerciale. La stessa regola si applica, mutatis mutandis, alla pubblicità.
L’articolo 9 vieta ogni indicazione, marchio o immagine che evochi caratteristiche non possedute dall’acqua o che possa confondere un’acqua potabile confezionata con un’acqua minerale naturale, in particolare mediante l’uso dell’espressione "acqua minerale".
Indicazioni sulla salute e menzioni consentite
È vietato attribuire all’acqua minerale naturale proprietà di prevenzione, cura o guarigione delle malattie umane. Sono però ammesse le menzioni dell’allegato III, a condizione che siano rispettati i criteri ivi previsti o, in mancanza, quelli fissati dalle legislazioni nazionali, e che le affermazioni siano fondate su analisi fisico-chimiche e, se necessario, su esami farmacologici, fisiologici e clinici scientificamente validati.
Gli Stati membri possono autorizzare menzioni come:
- "stimola la digestione";
- "può favorire le funzioni epatobiliari";
- altre menzioni analoghe, purché coerenti con i principi della direttiva.
Possono inoltre adottare disposizioni specifiche per indicazioni relative all’idoneità dell’acqua all’alimentazione dei lattanti, previa informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Acqua di sorgente
Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, purché:
- rispettino le condizioni di utilizzazione dell’allegato II, punti 2 e 3;
- rispettino i requisiti microbiologici dell’articolo 5;
- osservino le regole di etichettatura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 8;
- non siano sottoposte a trattamenti diversi da quelli dell’articolo 4, salvo eventuali trattamenti ulteriori autorizzati dalla Commissione.
Le acque di sorgente devono inoltre rispettare la direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. In assenza di disposizioni UE sui trattamenti ulteriori, gli Stati membri possono mantenere le proprie norme nazionali.
Libera circolazione e misure nazionali non armonizzate
Gli Stati membri devono evitare che il commercio delle acque conformi sia ostacolato da disposizioni nazionali non armonizzate relative a proprietà, composizione, utilizzazione, confezionamento, etichettatura o pubblicità, anche con riguardo ai prodotti alimentari in generale. La direttiva mira quindi a impedire barriere tecniche interne al mercato unico.
Misure di salvaguardia e protezione della salute pubblica
Se uno Stato membro ha motivi circostanziati per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme o presenti un pericolo per la salute pubblica, può sospenderne o limitarne temporaneamente la commercializzazione nel proprio territorio, informando immediatamente Commissione e altri Stati membri e indicando i motivi. Su richiesta, lo Stato che ha riconosciuto l’acqua deve fornire tutte le informazioni pertinenti, inclusi i risultati dei controlli periodici.
La Commissione esamina senza indugio i motivi nel comitato permanente competente, esprime il proprio parere e adotta le misure necessarie. Se occorrono modifiche della direttiva per garantire la salute pubblica, esse sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo; in casi di urgenza la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza. Le misure nazionali di salvaguardia possono restare in vigore fino all’adozione delle modifiche europee.
Poteri della Commissione e comitologia
La Commissione è chiamata a fissare, tra l’altro:
- i limiti di concentrazione dei componenti delle acque minerali naturali;
- le disposizioni per indicare in ეტichetta l’elevato tenore di alcuni componenti;
- le condizioni per l’uso di aria arricchita di ozono;
- le informazioni da fornire sui trattamenti;
- i metodi di analisi per accertare l’assenza di inquinamento;
- le procedure di campionamento e i metodi di analisi microbiologici.
Le decisioni che possono incidere sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il comitato di riferimento è il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; si applicano le procedure di regolamentazione con controllo e, per urgenza, la procedura accelerata previste dalla decisione 1999/468/CE.
Abrogazione, continuità normativa e recepimento
La direttiva 80/777/CEE è abrogata, ma restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive elencate nell’allegato IV, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato V.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Il testo fornito non indica un nuovo termine generale di trasposizione, ma richiama i precedenti termini di recepimento delle direttive sostituite, in particolare quelli riportati nell’allegato IV, parte B.
Disposizioni principali
Riconoscimento delle acque minerali naturali
L’articolo 1 definisce l’ambito della direttiva e subordina il riconoscimento delle acque minerali naturali, incluse quelle importate da paesi terzi, alla conformità ai requisiti dell’allegato I, parte I. Per le acque di paesi terzi è richiesto un accertamento da parte dell’autorità competente del paese d’origine sulla conformità e su controlli regolari dell’allegato II, punto 2; la validità di tale accertamento non può superare cinque anni. Il riconoscimento deve essere motivato e pubblicato ufficialmente; gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti e delle revoche, e l’elenco delle acque riconosciute è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Commercializzazione e utilizzazione delle sorgenti
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché possano essere commercializzate come acque minerali naturali solo le acque conformi alla direttiva (articolo 2). Le sorgenti e l’imbottigliamento devono rispettare le condizioni dell’allegato II (articolo 3), che richiedono autorizzazione preventiva dell’autorità responsabile del paese d’origine e impianti idonei a evitare contaminazioni e alterazioni delle caratteristiche dell’acqua.
Trattamenti consentiti e divieti
L’articolo 4 ammette solo alcuni trattamenti: separazione di elementi instabili mediante filtrazione o decantazione, separazione di ferro, manganese, zolfo e arsenico mediante aria arricchita di ozono alle condizioni fissate dalla Commissione, separazione di altri componenti indesiderabili secondo condizioni stabilite dalla Commissione, ed eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera con procedimenti fisici. Sono vietate aggiunte diverse dall’incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica e sono vietati disinfezione, sostanze batteriostatiche e altri trattamenti che alterino il microbismo. Alcune misure tecniche sono adottate dalla Commissione con procedura di regolamentazione con controllo.
Requisiti microbiologici
L’articolo 5 stabilisce i criteri microbiologici alla sorgente e dopo l’imbottigliamento: il tenore di microrganismi revivificabili deve corrispondere al microbismo normale della sorgente e non può superare, dopo imbottigliamento, 100/ml a 20-22 °C in 72 ore e 20/ml a 37 °C in 24 ore, con campionamento entro 12 ore e conservazione a 4 °C ± 1 °C. L’acqua deve essere esente da parassiti e microrganismi patogeni, escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, anaerobi sporigeni solfito-riduttori e pseudomonas aeruginosa; nella commercializzazione non devono emergere difetti organolettici.
Imballaggio e chiusura dei recipienti
L’articolo 6 impone che ogni recipiente utilizzato per il confezionamento sia munito di un dispositivo di chiusura idoneo a prevenire falsificazione e contaminazione.
Denominazione di vendita e etichettatura obbligatoria
L’articolo 7 disciplina le denominazioni di vendita: "acqua minerale naturale", ovvero, per le acque effervescenti, le specifiche diciture previste, nonché le menzioni "totalmente degassata" o "parzialmente degassata" per le acque trattate. Le etichette devono indicare la composizione analitica con i componenti caratteristici, il luogo di utilizzazione e il nome della sorgente, e le informazioni sui trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c). In assenza di disposizioni UE sui trattamenti, gli Stati membri possono mantenere norme nazionali.
Designazioni commerciali e uso dei toponimi
L’articolo 8 limita l’uso di nomi di località o luoghi nella designazione commerciale ai casi in cui la sorgente sia effettivamente utilizzata nel luogo indicato e senza inganno sul luogo di sfruttamento. È vietata la commercializzazione di acque provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale. Se la designazione commerciale è diversa dal nome della sorgente o dal suo luogo di utilizzazione, questi devono essere indicati con caratteri almeno pari a una volta e mezza quelli della designazione; il medesimo principio si applica alla pubblicità.
Indicazioni vietate e menzioni ammesse
L’articolo 9 vieta indicazioni, marchi, immagini o segni che evochino caratteristiche non possedute dall’acqua o possano confondere un’acqua potabile confezionata con un’acqua minerale naturale. Sono vietate le attribuzioni di proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie, salvo le menzioni dell’allegato III se rispettati i relativi criteri e le eventuali legislazioni nazionali applicabili. Gli Stati membri possono autorizzare ulteriori menzioni, come "stimola la digestione" o "può favorire le funzioni epatobiliari", e possono adottare disposizioni speciali per le acque idonee all’alimentazione dei lattanti, previa informazione agli altri Stati membri e alla Commissione. La denominazione "acqua di sorgente" è riservata alle acque che rispettano specifiche condizioni di utilizzazione, requisiti microbiologici, etichettatura e divieto di trattamenti ulteriori, oltre alla conformità alla direttiva 98/83/CE.
Salvaguardia della libera circolazione e misure nazionali
L’articolo 10 impone agli Stati membri di evitare che il commercio delle acque conformi sia ostacolato da norme nazionali non armonizzate in materia di proprietà, composizione, utilizzo, confezionamento, etichettatura o pubblicità. L’articolo 11 consente misure di salvaguardia temporanee se uno Stato membro ha motivi circostanziati per ritenere che un’acqua non sia conforme o sia pericolosa per la salute pubblica; lo Stato deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri. La Commissione esamina i motivi, può adottare modifiche della direttiva per la salute pubblica e, in caso di urgenza, usare la procedura d’urgenza; lo Stato può mantenere le misure fino all’adozione delle modifiche.
Poteri di esecuzione della Commissione
L’articolo 12 elenca le misure che la Commissione deve adottare: limiti di concentrazione dei componenti, indicazioni per l’elevato tenore di alcuni componenti, condizioni per l’uso di aria arricchita di ozono, informazioni sui trattamenti, metodi di analisi per l’assenza di inquinamento e procedure di campionamento e analisi microbiologiche. Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 13 stabilisce che le decisioni con effetti sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Comitologia e procedura di adozione
L’articolo 14 prevede l’assistenza del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nei casi richiamati si applicano le procedure della decisione 1999/468/CE, inclusa la procedura di regolamentazione con controllo e, per urgenza, la procedura d’urgenza.
Rapporti con altri atti, abrogazione e recepimento
L’articolo 15 esclude dall’applicazione della direttiva le acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi. L’articolo 16 abroga la direttiva 80/777/CEE, salvaguardando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento indicati nell’allegato IV, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; l’articolo 18 stabilisce che gli Stati membri ne sono destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 giu 2009Direttiva 2009/48
- direttiva · 18 giu 2009Direttiva 2009/49
- direttiva · 18 giu 2009Direttiva 2009/52
- direttiva · 18 giu 2009Direttiva 2009/53
- direttiva · 12 giu 2009Direttiva 2009/56
- direttiva · 25 giu 2009Direttiva 2009/117
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →