Direttiva 2009/53
Direttiva 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene per rendere armonizzate in tutta l’Unione anche le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali, e non solo il loro rilascio iniziale. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la prevedibilità per gli operatori e rafforzare la coerenza giuridica tra i diversi regimi nazionali. A tal fine impone alla Commissione di adottare un regolamento di esecuzione per disciplinare l’esame delle modifiche, con alcune previsioni transitorie per talune autorizzazioni nazionali già esistenti.
Modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per armonizzare a livello UE l’esame delle modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano e veterinario rilasciate ai sensi delle direttive 2001/83/CE e 2001/82/CE. Incide sia sulle autorizzazioni concesse tramite procedure armonizzate sia, in via transitoria, su talune autorizzazioni nazionali di medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro e concessi entro il 1° gennaio 1998. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni connesse al fatto che la disciplina generale delle modifiche sarà adottata dalla Commissione mediante regolamento di esecuzione.
Direttiva 2009/53/CE: modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali
La direttiva 2009/53/CE interviene sulle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per colmare una lacuna del sistema armonizzato europeo dei medicinali: il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio era già disciplinato in modo uniforme, mentre le modifiche successive dei termini delle autorizzazioni potevano restare sottoposte a regole nazionali. Il legislatore europeo mira così a rafforzare la coerenza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la prevedibilità per gli operatori economici.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro delle norme armonizzate in materia di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali nella Comunità, già stabilite dalla direttiva 2001/82/CE, dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento (CE) n. 726/2004. I considerando chiariscono che le autorizzazioni possono essere rilasciate con procedure comunitarie armonizzate, ma le modifiche successive dei termini delle autorizzazioni nazionali erano rimaste affidate alle discipline interne. La direttiva risponde a tale disallineamento, imponendo un approccio uniforme anche per le variazioni successive.
Oggetto dell’intervento normativo
L’intervento non disciplina direttamente, in dettaglio, tutte le procedure di variazione, ma attribuisce alla Commissione il potere di adottare i provvedimenti necessari sotto forma di regolamento di esecuzione. Il legislatore precisa che tali provvedimenti riguardano elementi non essenziali della direttiva e devono essere adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista:
- per la direttiva 2001/82/CE, dall’articolo 89, paragrafo 2 bis;
- per la direttiva 2001/83/CE, dall’articolo 121, paragrafo 2 bis.
Modifiche alla direttiva 2001/82/CE
Viene inserito l’articolo 27 ter, che obbliga la Commissione ad adottare i provvedimenti per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate ai sensi della direttiva stessa. Contestualmente, all’articolo 39, paragrafo 1, vengono soppressi il secondo e il terzo comma.
Modifiche alla direttiva 2001/83/CE
Viene inserito l’articolo 23 ter, strutturato in cinque paragrafi.
- Il paragrafo 1 attribuisce alla Commissione il compito di adottare i provvedimenti per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio.
- Il paragrafo 2 impone che tali provvedimenti siano adottati come regolamento di esecuzione.
- Il paragrafo 3 richiede che sia resa possibile la presentazione di una domanda unica per una o più modifiche identiche relative a più autorizzazioni.
- Il paragrafo 4 introduce un regime transitorio per le autorizzazioni concesse entro il 1° gennaio 1998 a medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro, consentendo agli Stati membri di mantenere temporaneamente le regole nazionali sulle modifiche vigenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione.
- Il paragrafo 5 prevede che lo Stato membro che intenda avvalersi del regime transitorio lo notifichi alla Commissione; in assenza di notifica entro il 20 gennaio 2011, si applica il regolamento di esecuzione. Anche qui, all’articolo 35, paragrafo 1, sono soppressi il secondo e il terzo comma.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. Il termine di recepimento è fissato al 20 gennaio 2011. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione.
Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Profili pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore farmaceutico, la direttiva segnala il passaggio verso un regime più uniforme delle variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio. In prospettiva, questo dovrebbe ridurre la frammentazione normativa tra Stati membri e facilitare la gestione di modifiche identiche su più autorizzazioni. Resta tuttavia un margine transitorio per alcune autorizzazioni nazionali storiche, subordinato alla notifica dello Stato membro e comunque destinato a cedere al regolamento di esecuzione in mancanza di tale notifica entro il 20 gennaio 2011.
Disposizioni principali
Obiettivo di armonizzazione delle modifiche delle autorizzazioni
La direttiva parte dal presupposto che, mentre il rilascio delle autorizzazioni all’immissione in commercio è già soggetto a norme armonizzate, le modifiche successive dei termini delle autorizzazioni nazionali restavano disciplinate da regole nazionali. Viene quindi imposto un intervento di armonizzazione per tutte le modifiche delle autorizzazioni, per motivi di salute pubblica, coerenza giuridica, riduzione degli oneri amministrativi e maggiore prevedibilità per gli operatori economici.
Nuovo potere della Commissione di adottare un regolamento di esecuzione
All’articolo 27 ter della direttiva 2001/82/CE e all’articolo 23 ter della direttiva 2001/83/CE viene attribuito alla Commissione il compito di adottare i provvedimenti necessari per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio. Tali provvedimenti devono essere adottati sotto forma di regolamento di esecuzione, mediante procedura di regolamentazione con controllo (articolo 89, paragrafo 2 bis, della direttiva 2001/82/CE; articolo 121, paragrafo 2 bis, della direttiva 2001/83/CE).
Semplificazione procedurale e domanda unica
La Commissione, nell’adottare i provvedimenti, deve consentire la presentazione di una domanda unica per una o più modifiche identiche apportate ai termini di più autorizzazioni all’immissione in commercio. Si tratta di un obiettivo di semplificazione amministrativa esplicitamente richiesto dal legislatore europeo.
Regime transitorio per alcune autorizzazioni nazionali
L’articolo 23 ter, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE consente agli Stati membri di continuare ad applicare le disposizioni nazionali sulle modifiche vigenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione per le autorizzazioni concesse entro il 1° gennaio 1998 a medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro. Se il medicinale ottiene successivamente un’autorizzazione in un altro Stato membro, il regolamento di esecuzione si applica da quel momento.
Notifica alla Commissione e applicazione automatica in mancanza di notifica
Se uno Stato membro intende mantenere il regime nazionale transitorio, deve notificarlo alla Commissione. In mancanza di notifica entro il 20 gennaio 2011, si applica automaticamente il regolamento di esecuzione.
Recepimento e termine di trasposizione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 20 gennaio 2011 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazioni puntuali nelle direttive modificate
Nella direttiva 2001/82/CE, all’articolo 39, paragrafo 1, sono soppressi il secondo e il terzo comma. Nella direttiva 2001/83/CE, all’articolo 35, paragrafo 1, sono soppressi il secondo e il terzo comma.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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