Direttiva 2009/49
Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la quarta direttiva contabile 78/660/CEE e la settima direttiva 83/349/CEE con finalità di riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per le società di medie dimensioni e per talune imprese madri con controllate di interesse irrilevante. Gli Stati membri possono autorizzare l’omissione di alcune informazioni in allegato e devono prevedere un’esenzione dall’obbligo di redigere conti consolidati nei casi indicati. Il recepimento deve avvenire entro il 1o gennaio 2011.
Semplificazione di alcuni obblighi di informativa contabile per le società di medie dimensioni e esenzione dall’obbligo di redigere conti consolidati in caso di imprese figlie di interesse irrilevante.
Ambito di applicazione
Si applica alle società disciplinate dalla direttiva 78/660/CEE, in particolare alle società di medie dimensioni cui può essere consentito di omettere talune indicazioni in allegato, e alle imprese madri disciplinate dal diritto nazionale di uno Stato membro soggette alla direttiva 83/349/CEE, quando abbiano solo imprese figlie che presentano, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3. Resta salva l’applicazione delle esclusioni e dei richiami specifici contenuti negli articoli 4, paragrafo 2, 5 e 6 della direttiva 83/349/CEE. La direttiva vincola gli Stati membri e richiede recepimento entro il 1o gennaio 2011.
Semplificazione di alcuni obblighi di informativa contabile e esenzione dal consolidamento
La direttiva 2009/49/CE interviene sulle direttive contabili 78/660/CEE e 83/349/CEE con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, in particolare delle imprese di medie dimensioni e di alcune imprese madri. Il legislatore europeo richiama la necessità, emersa nel contesto del programma di riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione del diritto societario, di alleggerire gli obblighi di comunicazione senza pregiudicare il quadro contabile di base.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che contabilità e revisione contabile sono settori in cui gli oneri amministrativi possono essere ridotti, specie per le PMI. La direttiva si colloca nel quadro delle modifiche già apportate alle direttive contabili per tenere conto degli IFRS, ma mira specificamente a semplificare ulteriormente alcuni adempimenti informativi ancora gravanti sulle società non quotate e sulle imprese madri con controllate irrilevanti.
Modifica della direttiva 78/660/CEE: semplificazione dell’allegato
La direttiva modifica l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE. Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all’articolo 27 a omettere talune informazioni previste:
- dall’articolo 34, paragrafo 2, relativo alle spese di impianto e di ampliamento quando sono iscritte all’attivo;
- dall’articolo 43, paragrafo 1, punto 8.
La norma attribuisce quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità: non impone l’omissione, ma consente di introdurre tale semplificazione nell’ordinamento nazionale per ridurre gli oneri informativi, in particolare per le società di medie dimensioni.
Modifica della direttiva 83/349/CEE: esenzione dal consolidamento
La direttiva inserisce nella direttiva 83/349/CEE un nuovo articolo 13, paragrafo 2 bis. In base a tale disposizione, e fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro è esentata dall’obbligo di redigere conti consolidati quando ha solo imprese figlie che presentano, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3.
Il considerando chiarisce che l’obbligo di consolidare anche in presenza di controllate irrilevanti era ritenuto sproporzionato; la modifica elimina dunque un onere considerato eccessivo. Rimane tuttavia possibile, per scelta dell’impresa, redigere volontariamente conti consolidati e la relazione annuale consolidata.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o gennaio 2011. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del rinvio è rimessa agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Omissione di talune indicazioni in allegato per società di medie dimensioni
Modifica l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, prevedendo che gli Stati membri possano autorizzare le società di cui all’articolo 27 a omettere le indicazioni prescritte dagli articoli 34, paragrafo 2, e 43, paragrafo 1, punto 8. Si tratta di una facoltà lasciata agli Stati membri, finalizzata ad alleggerire gli oneri di informativa contabile.
Esenzione dall’obbligo di redigere conti consolidati
Inserisce nell’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE un nuovo paragrafo 2 bis: fatte salve le disposizioni degli articoli 4, paragrafo 2, 5 e 6, un’impresa madre soggetta al diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie con interesse irrilevante, sia individualmente sia nel loro insieme, rispetto all’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 1o gennaio 2011 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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