Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 2716 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accesso - verifica - redazione di verbale conclusivo - è necessaria - predisposizione di verbale giornaliero - non è sufficiente. Accertamento - contraddittorio endoprocedimentale - diritto del contribuente - è tale - violazione - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - nullità dell'atto impositivo - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento sostenendo che, al termine dell’accesso e della verifica presso i propri locali, l’Amministrazione non aveva redatto un processo verbale di constatazione conclusivo contenente, anche sinteticamente, i profili delle contestazioni. Era stato predisposto soltanto un verbale giornaliero delle attività. Secondo il ricorrente, tale omissione aveva violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, impedendogli di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso.

La decisione

La sentenza ha ritenuto necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione al termine dell’attività di verifica, anche quando l’attività istruttoria si sia limitata alla richiesta di documenti e non abbia avuto carattere particolarmente invasivo. Il verbale giornaliero non è stato considerato sufficiente, poiché il contribuente deve poter conoscere preventivamente i rilievi che potrebbero essere recepiti nell’avviso di accertamento e formulare le proprie osservazioni. La mancata redazione del verbale conclusivo ha quindi violato il contraddittorio endoprocedimentale e comportato la nullità dell’atto impositivo.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica deve consentire al contribuente di formulare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo.

    La norma tutela il contraddittorio endoprocedimentale e richiede che il contribuente sia posto in condizione di conoscere i rilievi conclusivi della verifica. La violazione di tale garanzia comporta la nullità dell’avviso di accertamento, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata.

  • Art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    Al termine delle operazioni deve essere redatto processo verbale di constatazione.

    Al termine dell’accesso o della verifica presso i locali del contribuente è necessario un verbale conclusivo, non sostituibile da meri verbali giornalieri delle attività svolte.

  • Art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito degli accessi e delle verifiche fiscali.

  • Art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche relative alle imposte sui redditi, nel quadro dei poteri istruttori dell’Amministrazione.

  • Art. 24 Costituzione

    Rafforza la tutela del diritto di difesa del contribuente, che deve poter conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.

  • Art. 97 Costituzione

    Il rispetto del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione impone anche una corretta gestione del procedimento impositivo e delle garanzie partecipative.

  • Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Riconosce il diritto a una buona amministrazione, comprendente il diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole.

  • Cassazione, sentenze n. 10381/2011, n. 20770/2013, n. 2593/2014, n. 5374/2014, n. 9424/2014, n. 14574/2014, n. 15010/2014 e n. 24823/2015

    Richiamano la centralità del contraddittorio e delle garanzie procedimentali del contribuente nelle verifiche fiscali.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013

    Consolida il principio secondo cui la violazione delle garanzie previste dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può determinare l’invalidità dell’atto impositivo.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione svolge un accesso o una verifica presso i locali del contribuente, deve redigere un verbale conclusivo di constatazione, anche se l’attività si è limitata all’acquisizione di documenti.
  • Un verbale giornaliero o meramente descrittivo delle attività non sostituisce il processo verbale conclusivo se non indica, almeno sinteticamente, i rilievi suscettibili di essere posti a fondamento dell’accertamento.
  • Il contribuente deve essere messo concretamente in condizione di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo.
  • La violazione del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, soprattutto quando l’attività di verifica si è svolta presso i locali del contribuente.
  • La garanzia procedimentale opera anche nell’interesse dell’Amministrazione, perché il contraddittorio può contribuire a chiarire i fatti e a rendere più corretto l’accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.