Sentenza del 25/10/2016 n. 2716 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accesso - verifica - redazione di verbale conclusivo - è necessaria - predisposizione di verbale giornaliero - non è sufficiente. Accertamento - contraddittorio endoprocedimentale - diritto del contribuente - è tale - violazione - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - nullità dell'atto impositivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento sostenendo che, al termine dell’accesso e della verifica presso i propri locali, l’Amministrazione non aveva redatto un processo verbale di constatazione conclusivo contenente, anche sinteticamente, i profili delle contestazioni. Era stato predisposto soltanto un verbale giornaliero delle attività. Secondo il ricorrente, tale omissione aveva violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, impedendogli di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso.
La decisione
La sentenza ha ritenuto necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione al termine dell’attività di verifica, anche quando l’attività istruttoria si sia limitata alla richiesta di documenti e non abbia avuto carattere particolarmente invasivo. Il verbale giornaliero non è stato considerato sufficiente, poiché il contribuente deve poter conoscere preventivamente i rilievi che potrebbero essere recepiti nell’avviso di accertamento e formulare le proprie osservazioni. La mancata redazione del verbale conclusivo ha quindi violato il contraddittorio endoprocedimentale e comportato la nullità dell’atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica deve consentire al contribuente di formulare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo.
La norma tutela il contraddittorio endoprocedimentale e richiede che il contribuente sia posto in condizione di conoscere i rilievi conclusivi della verifica. La violazione di tale garanzia comporta la nullità dell’avviso di accertamento, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Al termine delle operazioni deve essere redatto processo verbale di constatazione.
Al termine dell’accesso o della verifica presso i locali del contribuente è necessario un verbale conclusivo, non sostituibile da meri verbali giornalieri delle attività svolte.
Art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito degli accessi e delle verifiche fiscali.
Art. 33 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche relative alle imposte sui redditi, nel quadro dei poteri istruttori dell’Amministrazione.
Art. 24 Costituzione
Rafforza la tutela del diritto di difesa del contribuente, che deve poter conoscere e contestare gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
Art. 97 Costituzione
Il rispetto del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione impone anche una corretta gestione del procedimento impositivo e delle garanzie partecipative.
Art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Riconosce il diritto a una buona amministrazione, comprendente il diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole.
Cassazione, sentenze n. 10381/2011, n. 20770/2013, n. 2593/2014, n. 5374/2014, n. 9424/2014, n. 14574/2014, n. 15010/2014 e n. 24823/2015
Richiamano la centralità del contraddittorio e delle garanzie procedimentali del contribuente nelle verifiche fiscali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
Consolida il principio secondo cui la violazione delle garanzie previste dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può determinare l’invalidità dell’atto impositivo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione svolge un accesso o una verifica presso i locali del contribuente, deve redigere un verbale conclusivo di constatazione, anche se l’attività si è limitata all’acquisizione di documenti.
- Un verbale giornaliero o meramente descrittivo delle attività non sostituisce il processo verbale conclusivo se non indica, almeno sinteticamente, i rilievi suscettibili di essere posti a fondamento dell’accertamento.
- Il contribuente deve essere messo concretamente in condizione di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto impositivo.
- La violazione del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, soprattutto quando l’attività di verifica si è svolta presso i locali del contribuente.
- La garanzia procedimentale opera anche nell’interesse dell’Amministrazione, perché il contraddittorio può contribuire a chiarire i fatti e a rendere più corretto l’accertamento.
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