Cassazione Penale, Ordinanza n. 23960/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Perugia resa in sede di esecuzione, con la quale era stata negata l'applicazione della continuazione tra reati già oggetto di due diverse sentenze di condanna. In particolare, sosteneva che le violazioni avessero natura unitaria e fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, valorizzando soprattutto la vicinanza temporale tra i fatti e altre circostanze di contiguità. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per la mancanza di qualsiasi collegamento tra le fattispecie, per la natura estemporanea di una delle violazioni e per l'insufficienza del solo dato cronologico. I motivi di ricorso vengono qualificati come essenzialmente confutativi e non idonei a dimostrare l'illegittimità della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, avendo valutato gli indici rilevanti per accertare l'identità del disegno criminoso e avendo escluso, con apprezzamento di merito non sindacabile, la sussistenza della continuazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non è sufficiente un generico programma di vita delinquenziale o una mera propensione a delinquere.
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
È menzionato come una delle fattispecie di reato la cui commissione è stata ritenuta estemporanea e non collegata all'altra condanna ai fini della continuazione.
art. 616 c.p.p.
È il presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'identità del disegno criminoso non coincide con un generico programma di vita criminale, ma richiede una previa e unitaria deliberazione delle condotte delittuose che si intendono porre in essere.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, il giudice deve verificare concretamente indici sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate.
- La mera vicinanza cronologica tra più reati non è sufficiente, da sola, a dimostrare il medesimo disegno criminoso se le ulteriori circostanze depongono per determinazioni estemporanee e prive di collegamento originario.
- La valutazione circa la sussistenza degli indici della continuazione è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- Nel giudizio di legittimità, censure meramente confutative rispetto alla motivazione del giudice di merito non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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