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Ordinanza

Ordinanza n. 16656/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 10914 del 24.03.2026 di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria comunicato con nota prot. n. 139963 di pari data; - ove occorrer possa della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 146332 del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 19.5.2026: - della graduatoria di fine corso, relativa al I° Corso di Formazione per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, pubblicata in data 31 marzo 2026; - dell’elenco sedi di assegnazione dei Vice Commissari, pubblicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 13 maggio 2026; - del provvedimento della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. m_dg.GDAP.15/05/2026.0230104.U del 15.05.2026 di assegnazione delle sedi; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 14 maggio 2025; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di rettifica del P.C.D. 14 maggio 2025, datato 22 maggio 2025 e non conosciuto; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 27 febbraio 2026 prot. m_dg.GDAP 27/02/2026.0007496.ID nonché dei precedenti P.C.D. relativi alla procedura; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP 27/05/2025.0232084.U a firma del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale - Ufficio III Relazioni Sindacali, fornita in riscontro alla richiesta di chiarimenti della sigla sindacale F.S.A.-C.N.P.P.-S.PP.; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP 18/07/2025.0315151.U a firma del Direttore Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, fornita in riscontro alla nota O.S.A.P.P. prot. n. 25459/25k10/S.G del 11.07.2025; - ove occorrer possa, della graduatoria del Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicata in data 27 dicembre 2024; - ove occorrer possa, del bando per il Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, adottato con Decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 6 settembre 2023; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202604685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di individuazione e assegnazione delle sedi ai partecipanti al I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, nonché graduatoria definitiva di fine corso ed elenco delle sedi assegnate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti di individuazione e assegnazione delle sedi relativi al I° Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia penitenziaria e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva di fine corso pubblicata il 31 marzo 2026, l’elenco delle sedi pubblicato il 13 maggio 2026 e il provvedimento di assegnazione del 15 maggio 2026, oltre agli atti presupposti indicati. Il testo dell’ordinanza non riporta il contenuto specifico delle censure di merito. Rileva, ai fini processuali, che i motivi aggiunti contro la graduatoria definitiva sono stati notificati a una sola controinteressata, mentre il contraddittorio deve essere esteso a tutti i soggetti collocati in graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né le censure di merito. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati collocati nella graduatoria definitiva, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Amministrazione intimata. L’avviso deve indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, oltre alla formula prescritta dall’ordinanza. Il ricorrente deve curarne la pubblicazione entro 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento nei successivi 7 giorni, termine perentorio. Il TAR ha inoltre ordinato al Ministero di depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riguardo ai profili di censura dei motivi aggiunti. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuto che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., possa essere autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

    In presenza di un elevato numero di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami; nel caso concreto la pubblicazione è stata disposta sul sito web dell’Amministrazione intimata.

  • art. 65 c.p.a.

    Considerato, altresì, necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente una relazione di chiarimenti sui fatti di causa con particolare riguardo ai profili di censura posti a fondamento del ricorso per motivi aggiunti;

    Ai fini della decisione il giudice può acquisire dall’Amministrazione una relazione di chiarimenti sui fatti rilevanti e sulle censure dedotte; l’ordinanza ne dispone il deposito entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti impugnano una graduatoria e sono stati notificati soltanto a una controinteressata, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria.
  • Se il numero dei controinteressati rende opportuno ricorrere ai pubblici proclami, il giudice può autorizzare la pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione intimata, precisandone il contenuto e fissando i termini per la pubblicazione e per il deposito della prova dell’adempimento.
  • Ai fini della decisione, il giudice può ordinare all’Amministrazione resistente di fornire una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con specifico riferimento ai profili di censura dedotti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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