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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1110

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1110 della Commissione, del 22 maggio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le esenzioni dalle misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto

Normativa europea32026R1110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro fitosanitario dell’UE per rendere più chiaro e coerente il regime delle esenzioni dalle misure contro gli ORNQ previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare, distingue il trattamento delle piante da impianto soggette alle direttive di commercializzazione e quello di specifiche sementi non definitivamente certificate o commercializzate in natura per lavorazione e imballaggio. Vengono inoltre precisati i requisiti di tracciabilità, le indicazioni da inserire nel certificato fitosanitario e i casi in cui non è richiesto il passaporto delle piante.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 chiarendo e ampliando le esenzioni dalle misure fitosanitarie sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per talune piante da impianto e sementi.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto e a specifiche sementi rientranti nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con particolare riguardo alle esenzioni collegate ai requisiti di commercializzazione previsti da alcune direttive settoriali UE sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione. Rileva sia per la movimentazione nell’Unione sia per l’introduzione nell’Unione da paesi terzi, con obblighi specifici di individualità, tracciabilità, certificazione fitosanitaria e, per talune sementi, lavorazione e imballaggio prima della commercializzazione. Non disciplina in via generale tutte le piante, ma solo quelle espressamente indicate negli articoli modificati; restano fermi gli obblighi previsti per i casi non esentati e le eventuali prescrizioni particolari degli allegati VIII e X o degli atti di esecuzione adottati in base al regolamento (UE) 2016/2031.

Modifica del regime fitosanitario per esenzioni ORNQ su piante da impianto e sementi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1110 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di chiarire e rendere più coerente il sistema delle esenzioni dalle misure contro gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ). La Commissione richiama l’esperienza applicativa maturata e interviene per migliorare la chiarezza del testo, la tracciabilità dei materiali e l’efficacia dei controlli delle autorità competenti.

Ambito e contesto normativo

L’intervento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 sulla protezione contro gli organismi nocivi per le piante e riguarda, in particolare, l’interazione tra le regole fitosanitarie e i regimi di commercializzazione di piante da impianto e sementi previsti da varie direttive settoriali. Il regolamento distingue tra piante da impianto in generale e specifiche categorie di sementi, perché queste ultime presentano modalità di trattamento e commercializzazione che richiedono regole autonome rispetto alle misure standard degli allegati IV e V del regolamento 2019/2072.

Esenzioni per le piante da impianto soggette a direttive di commercializzazione

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2019/2072 viene riscritto per sostituire il termine "eccezioni" con "esenzioni" e per elencare in modo ordinato le ipotesi in cui le misure sugli ORNQ non pregiudicano i regimi di commercializzazione previsti dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

Le esenzioni riguardano:

  • la fornitura a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
  • la fornitura a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, a condizione che non acquisiscano titoli sulle piante e che sia garantita l’individualità delle piante;
  • la fornitura a determinati prestatori di servizi per la produzione di materie prime agricole a fini industriali o per la propagazione di sementi;
  • le piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;
  • le esenzioni collegate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/478;
  • le piante da impianto destinate all’esportazione verso paesi terzi.

Per tutte queste ipotesi, il regolamento impone che lo spostamento nell’Unione sia consentito solo se sono garantite individualità e tracciabilità.

Certificazione fitosanitaria per le piante da impianto introdotte da paesi terzi

Quando le piante da impianto esentate sono introdotte nell’Unione da un paese terzo, il certificato fitosanitario deve contenere nella rubrica "Dichiarazione supplementare" un’indicazione standardizzata che segnali che il materiale è oggetto dell’esenzione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2019/2072, con il rinvio alla lettera pertinente da a) a f). La previsione è funzionale ai controlli ufficiali e alla rintracciabilità del materiale.

Regime speciale per sementi specifiche: nuovo articolo 6 bis

Il nuovo articolo 6 bis introduce una disciplina distinta per due categorie di sementi:

  • sementi non definitivamente certificate e ufficialmente etichettate, ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE;
  • sementi in natura commercializzate per lavorazione e imballaggio ai sensi della direttiva 2002/55/CE.

Tali sementi possono essere esentate dal rispetto delle soglie e misure degli allegati IV e V solo se, per le specie elencate nel regolamento, è applicata l’opzione delle prove o quella del trattamento prima della loro commercializzazione come sementi pre-base, di base, certificate o standard.

Tra i casi espressamente menzionati figurano:

  • Oryza sativa L. per Aphelenchoides besseyi;
  • Helianthus annuus L. per Botrytis cinerea e Sclerotinia sclerotiorum;
  • Linum usitatissimum L. per diversi organismi nocivi, inclusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Botrytis cinerea, Colletotrichum lini e Fusarium spp., con alcune esclusioni specifiche;
  • Glycine max per Diaporthe caulivora e Diaporthe sojae;
  • sementi di ortaggi in relazione ai rispettivi organismi nocivi di cui all’allegato V, parte E;
  • Brassica napus L., Brassica rapa L. var. silvestris e Sinapis alba L. per Sclerotinia sclerotiorum.

Introduzione nell’Unione e spostamento intra-UE delle sementi esentate

Per le sementi esentate provenienti da paesi terzi, l’ingresso nell’Unione è subordinato a tre condizioni cumulative:

  • introduzione da parte di un operatore professionale ai fini della lavorazione e dell’imballaggio prima della commercializzazione;
  • presenza nel certificato fitosanitario della dicitura standard relativa all’articolo 6 bis e del riferimento alla lettera applicabile, a) o b);
  • garanzia di individualità e tracciabilità conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Per le sementi esentate prodotte nell’Unione, lo spostamento è consentito solo se avviene dall’operatore che le ha prodotte a quello incaricato della lavorazione e dell’imballaggio e se individualità e tracciabilità sono assicurate.

Passaporto delle piante

L’articolo 13, paragrafo 2, viene modificato per chiarire che il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento nell’Unione di sementi che rientrano nelle esenzioni dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 6 bis, purché non siano soggette a prescrizioni particolari degli allegati VIII o X o degli atti di esecuzione adottati in base agli articoli 28, 30 o 49 del regolamento (UE) 2016/2031.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Riformulazione dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 2019/2072

Sostituisce il termine "eccezioni" con "esenzioni" e conferma che gli allegati IV e V lasciano impregiudicate le esenzioni per le piante da impianto adottate in base alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Sono elencate le esenzioni relative alla fornitura a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, a prestatori di servizi per lavorazione o imballaggio, a prestatori di servizi per la produzione industriale di materie prime agricole o la propagazione di sementi, a fini scientifici o sperimentali, per i regimi della decisione di esecuzione (UE) 2017/478 e per materiale destinato all’esportazione verso paesi terzi. Le piante da impianto esentate possono essere spostate nell’Unione solo se ne sono garantite individualità e tracciabilità.

Indicazione nel certificato fitosanitario per le piante da impianto esentate

Per le piante da impianto introdotte nell’Unione da un paese terzo, il certificato fitosanitario deve riportare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" la formula "Oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione" con il riferimento alla lettera da a) a f) applicabile.

Nuovo articolo 6 bis sulle esenzioni per sementi specifiche

Introduce una disciplina autonoma per le sementi non definitivamente certificate e ufficialmente etichettate, nonché per le sementi in natura commercializzate per lavorazione e imballaggio a norma della direttiva 2002/55/CE. L’esenzione dalle soglie e misure degli allegati IV e V opera solo se, per le specie e gli organismi nocivi elencati, si applicano le opzioni delle prove o del trattamento prima della commercializzazione come sementi pre-base, di base, certificate o standard. Sono elencate le specie interessate, tra cui Oryza sativa L., Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L., Glycine max (L.) Merr., le sementi di ortaggi, Brassica napus L., Brassica rapa L. var. silvestris e Sinapis alba L., con i rispettivi ORNQ di riferimento.

Condizioni per l’introduzione nell’Unione di sementi esentate da paesi terzi

Le sementi esentate originarie di paesi terzi possono essere introdotte nell’Unione solo se sono introdotte da un operatore professionale per lavorazione e imballaggio prima della commercializzazione, se il certificato fitosanitario riporta la formula specifica prevista per l’articolo 6 bis e la lettera applicabile, e se individualità e tracciabilità sono garantite ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

Condizioni per lo spostamento nell’Unione di sementi esentate prodotte nell’Unione

Le sementi esentate prodotte nell’Unione possono essere spostate solo se sono trasferite dall’operatore che le ha prodotte all’operatore incaricato della lavorazione e dell’imballaggio e se sono garantite individualità e tracciabilità delle rispettive piante da impianto.

Esenzione dall’obbligo di passaporto delle piante per talune sementi

L’articolo 13, paragrafo 2, è sostituito per precisare che non è richiesto il passaporto delle piante per lo spostamento nell’Unione di sementi oggetto delle esenzioni dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 6 bis, purché non siano soggette alle prescrizioni particolari degli allegati VIII o X o degli atti di esecuzione adottati a norma degli articoli 28, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, o 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturasementi e materiale di moltiplicazionecommercio interno ueimportazioni da paesi terzi

Testo integrale

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