Regolamento (UE) 2026/1161
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 della Commissione, del 22 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di tubi di rame provenienti da Cina, Messico, Vietnam e Uzbekistan nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere in seguito eventuali dazi antidumping con effetto retroattivo, se le condizioni previste dal diritto UE saranno soddisfatte. La Commissione precisa che, allo stato, non è ancora possibile determinare l’entità di eventuali dazi futuri, che dipenderanno dagli esiti dell’inchiesta.
Registrazione doganale delle importazioni di tubi di rame originari di Cina, Messico, Vietnam e Uzbekistan per consentire l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, attualmente classificati al codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan. Destinatari operativi sono le autorità doganali degli Stati membri, tenute a registrare tali importazioni. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Il regolamento non istituisce dazi definitivi, ma prepara l’eventuale riscossione retroattiva se ne ricorreranno i presupposti nell’inchiesta antidumping.
Registrazione delle importazioni di tubi di rame originari di Cina, Messico, Vietnam e Uzbekistan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1161 dispone la registrazione doganale di specifiche importazioni di tubi di rame nell’ambito di un procedimento antidumping. La misura è adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 5, per preservare la possibilità di applicare in futuro dazi antidumping con effetto retroattivo, se ne ricorreranno i presupposti.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione ricorda di avere aperto il 12 marzo 2026 un procedimento antidumping riguardante importazioni nell’Unione di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan. L’avvio è seguito a una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 dall’EU Copper Tubes Defence Committee per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto soggetto a registrazione è descritto come tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati. Il regolamento indica come classificazione attuale il codice NC ex 7411 10 90 e il codice TARIC 7411 10 90 10, precisando che tali codici hanno solo valore informativo e possono essere modificati in seguito a un’eventuale diversa classificazione tariffaria.
Regime di registrazione e finalità
La Commissione dispone che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame. La finalità della registrazione è quella di consentire, qualora l’inchiesta si concluda con l’adozione di dazi definitivi e ricorrano le condizioni previste dalla disciplina antidumping, la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che la decisione sulla riscossione retroattiva sarà valutata nel regolamento istitutivo dei dazi definitivi, se adottato.
Possibile livello dei futuri dazi antidumping
Il regolamento non determina alcun dazio definitivo, ma chiarisce il quadro giuridico nel quale potranno essere fissati eventuali dazi futuri. La denuncia ha stimato, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, margini di dumping tra il 5 % e il 35 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra l’8 % e il 20 %. La Commissione sottolinea tuttavia che tali importi sono solo indicativi e non possono creare aspettative sul livello effettivo dei dazi. In via ordinaria, il dazio sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base; se nel corso dell’inchiesta fossero accertate distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, ove un dazio inferiore non fosse sufficiente a rimuovere il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Durata della registrazione ed entrata in vigore
La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
La Commissione segnala che i dati personali raccolti nel contesto della registrazione saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, il 12 marzo 2026, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di tubi di rame originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan, avviato a seguito di una denuncia presentata il 26 gennaio 2026 da EU Copper Tubes Defence Committee per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è costituito da tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, originari dei quattro paesi indicati. È attualmente classificato al codice NC ex 7411 10 90 e al codice TARIC 7411 10 90 10, con valore meramente informativo delle classificazioni tariffarie.
Registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono istruite a registrare le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è disposta di iniziativa della Commissione per consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate, secondo le condizioni giuridiche applicabili.
Durata della registrazione
La registrazione cessa dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Eventuali dazi antidumping futuri
La Commissione chiarisce che gli eventuali dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. I calcoli contenuti nella denuncia stimano margini di dumping tra il 5 % e il 35 % e livello di eliminazione del pregiudizio tra l’8 % e il 20 % per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, ma tali valori sono solo informativi. In linea generale, l’importo dei dazi sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base; se emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al livello del margine di dumping ex articolo 7, paragrafo 2 ter, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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