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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1181

Regolamento (UE) 2026/1181 del Consiglio, del 22 maggio 2026, che sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

Normativa europea32026R1181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sospende temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune per una serie di concimi e fattori produttivi del settore, al fine di garantire approvvigionamenti sufficienti e prezzi competitivi per l’agricoltura dell’Unione. La misura è strutturata tramite contingenti tariffari autonomi per ciascun codice NC e si applica per un periodo limitato, con monitoraggio della Commissione. Sono espressamente escluse dalla sospensione le merci originarie o esportate da Federazione russa e Repubblica di Bielorussia, in coerenza con le misure restrittive e le esigenze di sicurezza richiamate nei considerando.

Sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune e apertura di contingenti tariffari autonomi per taluni concimi a base di azoto, ammoniaca, urea e miscele contenenti azoto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti individuati dai codici NC elencati all’articolo 1 e nell’allegato, con contingenti tariffari espressi in tonnellate metriche per ciascun codice. Riguarda operatori economici, importatori e autorità doganali degli Stati membri, con gestione dei volumi affidata alla Commissione e agli Stati membri secondo il sistema di gestione dei contingenti tariffari. Sono escluse dalla sospensione le merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate, direttamente o indirettamente, da tali paesi; per alcune voci l’esclusione opera solo per i prodotti che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2025/1227. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 maggio 2027.

Sospensione dei dazi e contingenti tariffari autonomi per taluni concimi

Il regolamento interviene sul mercato dei concimi a base di azoto e dei relativi fattori produttivi, ritenuti strategici per l’approvvigionamento agricolo dell’Unione. Nei considerando si evidenzia la forte dipendenza dell’Unione dalle importazioni, l’incidenza dei costi energetici sulla produzione interna, l’aumento dei prezzi dei concimi e la necessità di assicurare disponibilità regolare e prezzi competitivi, evitando al contempo effetti negativi sui produttori dell’Unione.

Finalità e contesto economico-commerciale

L’atto mira a ridurre i costi di importazione di urea, ammoniaca, taluni concimi a base di azoto e miscele contenenti azoto, per sostenere il mercato dell’Unione e la sicurezza alimentare. Il legislatore sottolinea che l’Unione è importatore netto strutturale e che la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è necessaria, anche in considerazione delle misure restrittive già adottate nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e della correlata necessità di allontanamento da tali fonti.

Ambito oggettivo: prodotti interessati

La sospensione dei dazi riguarda i seguenti codici NC, con contingenti quantitativi specifici indicati in allegato:

  • 2814 10 00 e 2814 20 00
  • 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90
  • 3102 21 00
  • 3102 60 00
  • 3102 80 00
  • 3105 20 10 e 3105 20 90
  • 3105 30 00
  • 3105 40 00

I volumi di contingente sono fissati come segue:

  • 300 000 tonnellate metriche per 2814 10 00 e 2814 20 00, numero d’ordine 09.0172
  • 890 000 tonnellate metriche per 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19 e 3102 10 90, numero d’ordine 09.0173
  • 413 000 tonnellate metriche per 3102 21 00, numero d’ordine 09.0174
  • 27 000 tonnellate metriche per 3102 60 00, numero d’ordine 09.0175
  • 583 000 tonnellate metriche per 3102 80 00, numero d’ordine 09.0176
  • 360 000 tonnellate metriche per 3105 20 10 e 3105 20 90, numero d’ordine 09.0177
  • 87 000 tonnellate metriche per 3105 30 00, numero d’ordine 09.0178
  • 83 000 tonnellate metriche per 3105 40 00, numero d’ordine 09.0179

Esclusioni per origine o esportazione da Federazione russa e Repubblica di Bielorussia

Il regolamento esclude espressamente dalla sospensione le merci originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia o esportate, direttamente o indirettamente, da tali paesi. Per le voci diverse da 2814 10 00 e 2814 20 00, l’esclusione è collegata anche al fatto che i prodotti rientrino nell’ambito del regolamento (UE) 2025/1227, che ha aumentato progressivamente i dazi per alcune merci originarie o esportate da quei paesi.

Gestione amministrativa dei contingenti

La Commissione e gli Stati membri sono incaricati della gestione dei volumi dei contingenti di importazione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Ciò rinvia alla disciplina generale di amministrazione dei contingenti tariffari nell’ambito del codice doganale dell’Unione.

Monitoraggio e possibile estensione o modifica

La Commissione deve monitorare l’andamento del mercato dei concimi. Se necessario, potrà proporre la proroga o la modifica della sospensione dei dazi o del periodo di applicazione del regolamento, oppure di entrambi gli elementi. La previsione riflette la natura temporanea e adattabile della misura, legata all’evoluzione del mercato e alla necessità di garantire approvvigionamenti adeguati agli agricoltori europei.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 maggio 2027. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetti immediati per le importazioni rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’atto.

Disposizioni principali

Sospensione dei dazi e contingenti tariffari

L’articolo 1 sospende i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per i codici NC indicati, fino agli importi aggregati complessivi fissati nell’allegato. L’allegato stabilisce i volumi dei contingenti tariffari autonomi e i relativi numeri d’ordine per ciascuna voce merceologica.

Esclusione di origine/provenienza russa e bielorussa

La sospensione non si applica alle merci classificate con i codici NC 2814 10 00 e 2814 20 00 se originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, né alle merci dei codici NC 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19, 3102 10 90, 3102 21 00, 3102 60 00, 3102 80 00, 3105 20 10, 3105 20 90, 3105 30 00 e 3105 40 00 originarie di tali paesi o esportate, direttamente o indirettamente, da essi, per le merci che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2025/1227.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 prevede che Commissione e Stati membri gestiscano i volumi dei contingenti di importazione secondo il sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Monitoraggio e possibile revisione

L’articolo 3 impone alla Commissione di monitorare la situazione del mercato dei concimi e, se necessario, di proporre la proroga o la modifica della sospensione di cui all’articolo 1, del periodo di applicazione di cui all’articolo 4, o di entrambi.

Decorrenza e durata

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione fino al 31 maggio 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialeagricolturamercato internorelazioni esterne

Testo integrale

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