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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1101

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1101 della Commissione, del 22 maggio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda le frequenze minime per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione

Normativa europea32026R1101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle frequenze minime dei controlli di identità e fisici per talune partite vegetali importate nell’Unione. La revisione deriva dall’analisi dei flussi importativi e dei dati di intercettazione, con riduzioni, aumenti e uniformazioni delle frequenze per specifiche specie e paesi di origine. Vengono anche precisate alcune esclusioni dall’applicazione delle frequenze ordinarie e i criteri per introdurre nuove frequenze minime.

Modifica le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, aggiornandone l’articolo 4, l’allegato I e l’allegato II. Restano escluse dalle frequenze ordinarie le piante destinate alla piantagione, le categorie già soggette a misure adottate ai sensi degli articoli 28, 30 e 49 del regolamento (UE) 2016/2031 e, per un periodo transitorio, le categorie per le quali siano state fissate prescrizioni equivalenti per paesi terzi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione corrispondente.

Frequenze minime dei controlli di identità e fisici sulle partite vegetali importate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1101 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, che disciplina l’applicazione uniforme delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione. L’intervento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2017/625, in particolare dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e si fonda sulla revisione periodica delle frequenze prevista dal regolamento 2022/2389, alla luce dei dati raccolti tramite IMSOC e delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Contesto e finalità della revisione

Dai considerando emerge che la Commissione ha riesaminato i flussi di importazione del periodo 2022-2025 e ha tenuto conto dei criteri di rischio fitosanitario, del numero di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e dell’evoluzione quantitativa delle partite importate. In base a tali elementi, alcune frequenze sono state ridotte per mantenere un livello adeguato di controllo in un contesto di rischio diminuito, mentre altre sono state aumentate per rafforzare la vigilanza o per rispettare soglie minime di controlli effettuati.

Ambito di applicazione e coordinamento con la disciplina fitosanitaria

L’atto si applica ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione sulle partite di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. La modifica incide sulle frequenze minime di controlli per specifiche specie e categorie di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato I del regolamento 2022/2389.

Il nuovo articolo 4, paragrafo 4, chiarisce che le frequenze ordinarie non si applicano:

  • alle piante destinate alla piantagione;
  • a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, o loro categorie, soggetti a una misura prevista dagli atti adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 49 del regolamento (UE) 2016/2031;
  • alle piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, per i quali siano state stabilite prescrizioni equivalenti per paesi terzi con atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo dalla data di applicazione di tale atto.

Modifiche alle frequenze dell’allegato I

L’allegato I del regolamento 2022/2389 è sostituito integralmente. La nuova tabella ricalibra le frequenze minime dei controlli di identità e fisici per numerose merci vegetali, distinguendole per specie e paese di origine.

Tra le principali riduzioni figurano, in particolare, alcune importazioni di:

  • fiori recisi di Aster dallo Zimbabwe;
  • Dianthus dalla Colombia, dall’Ecuador, dal Kenya e dalla Turchia;
  • Gypsophila dall’Ecuador e dal Kenya;
  • Rosa da Colombia, Ecuador, Etiopia, Kenya e Zambia;
  • vari frutti, tra cui Actinidia, Carica papaya, Rubus e alcune provenienze di Malus, Pyrus, Vaccinium, Citrus, Mangifera, Passiflora, Prunus e Psidium.

Tra gli aumenti più rilevanti, il regolamento prevede un rafforzamento delle frequenze per:

  • frutti di Prunus originari di paesi terzi europei;
  • Citrus originari del Messico;
  • radici e tubercoli di Curcuma longa originari di tutti i paesi terzi.

Ulteriori incrementi sono introdotti per alcune merci colpite da intercettazioni di organismi nocivi da quarantena, tra cui:

  • fiori recisi di Gypsophila originari dell’Ecuador;
  • Rosa originari della Colombia;
  • frutti di Persea americana originari di tutti i paesi terzi;
  • radici e tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia e del Perù;
  • radici e tubercoli di Zingiber officinale originari del Perù.

Per i frutti di Prunus originari della Turchia viene eliminata la disciplina speciale precedente e si applicano le stesse frequenze previste per i Prunus originari degli altri paesi terzi europei. Inoltre, per i frutti di Citrus originari degli Stati Uniti la frequenza minima è portata al 100 % e tali frutti vengono soppressi dall’allegato I.

Criteri per l’introduzione di nuove frequenze minime

L’allegato II, punto 1, è riscritto per precisare quando può essere stabilita una nuova frequenza. I criteri sono tre e devono risultare soddisfatti congiuntamente:

  • il numero medio delle partite entrate nell’Unione nei tre anni precedenti deve essere almeno pari a 200 all’anno;
  • il numero delle partite controllate nei tre anni precedenti deve essere almeno pari a 600;
  • il numero delle partite risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione deve essere, ogni anno, inferiore all’1 % del totale delle partite importate.

Per le categorie soggette a prescrizioni equivalenti ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, tali criteri si applicano dopo il periodo transitorio previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e impone l’adeguamento immediato delle frequenze di controllo alle nuove disposizioni dell’allegato I e dell’allegato II del regolamento 2022/2389.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’articolo 4 del regolamento 2022/2389

Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che le frequenze di controllo non si applicano alle piante destinate alla piantagione, alle categorie già soggette a misure adottate ai sensi degli articoli 28, 30 e 49 del regolamento (UE) 2016/2031 e alle categorie per le quali siano state stabilite prescrizioni equivalenti per paesi terzi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del medesimo regolamento, fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione pertinente.

Sostituzione dell’allegato I

L’allegato I viene integralmente sostituito con una nuova tabella delle frequenze minime dei controlli di identità e fisici per specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti in base al paese di origine. Sono ridotte alcune frequenze, in particolare per vari fiori recisi e frutti provenienti da determinati paesi terzi, e aumentate altre frequenze per raggiungere livelli più elevati di controllo ove necessario. Per i frutti di Citrus originari degli Stati Uniti la frequenza è portata al 100 % e tali frutti sono soppressi dall’allegato I; per le partite di Prunus originarie della Turchia si applicano le stesse frequenze previste per gli altri paesi terzi europei.

Nuovi criteri dell’allegato II per stabilire nuove frequenze

Il punto 1 dell’allegato II è sostituito. Una nuova frequenza può essere stabilita se: il numero medio annuo delle partite entrate nell’Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200; il numero delle partite controllate nei tre anni precedenti è almeno pari a 600; e il numero di partite risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è, ogni anno, inferiore all’1 % del totale delle partite importate.

Criteri e motivazioni delle modifiche delle frequenze

La Commissione motiva gli interventi con l’esame delle importazioni 2022-2025, con un numero inferiore di intercettazioni di organismi nocivi da quarantena e con un aumento dei volumi importati. Per alcune categorie le frequenze sono ridotte per mantenere un livello adeguato di controllo; per altre sono aumentate, anche per raggiungere il minimo di almeno 600 partite controllate in tre anni o in presenza di intercettazioni rilevanti.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità delle pianteimportazioniprotezione fitosanitaria

Testo integrale

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